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Regolamentazione UE

Finanza sostenibile: l’ESMA fa il punto sulle normative in arrivo nei prossimi 5 anni

Quali sono i passi che compieranno le istituzioni europee e quali normative sono previste nel prossimo quinquennio per supportare la diffusione e l’attuazione della finanza sostenibile? È una domanda che investitori e mercati devono porsi perché le scelte delle autorità influenzano direttamente le loro attività. Per fare chiarezza sul calendario del futuro prossimo, l’ESMA (European Securities and Markets Authority), l’autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell’UE, ha pubblicato una tabella che contiene le tappe fondamentali dal 2021 al 2028 nell’ambito della finanza sostenibile.

I regolamenti presi in considerazione dall’ESMA sono l’SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), la Tassonomia europea, la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Standard Directive), la MiFID, l’IDD (Insurance Distribution Directive), la direttiva sui rischi e i fattori di sostenibilità da prendere in considerazione per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS) e la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD, Alternative Investment Fund Managers Directive). 

SFDR

Per quanto riguarda il regolamento SFDR, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, l’ESMA ripercorre il percorso della normativa dall’ entrata in vigore, il 10 marzo 2021, fino ad oggi. Tre mesi dopo l’adozione del regolamento, a giugno 2021 inizia ad essere applicato ai grandi operatori del mercato finanziario (Financial Market Participants) l’articolo 4 SFDR, relativo alla trasparenza degli impatti sulla sostenibilità a livello di entità. A gennaio 2022, invece, viene applicato l’articolo 11 SFDR, che riguarda la trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche. Infine, a dicembre 2022 è il momento dell’articolo 7 SFDR, relativo alla considerazione dei principali effetti negativi (PAI) sui fattori di sostenibilità da parte di un prodotto finanziario. 

Contemporaneamente all’entrata in vigore dell’SFDR, le tre autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA, ESA) iniziano a lavorare a una bozza del regolamento delegato dell’SFDR racchiuso nei Regulatory Technical Standards che riguardano gli aspetti più tecnici. Sottoposto a più consultazioni, il regolamento delegato SFDR comprende una riflessione sulla divulgazione dei PAI, sul contenuto di altri indicatori degli impatti negativi, sugli obiettivi di decarbonizzazione, sulle indicazioni relative agli investimenti che “non danneggiano in modo significativo” ambiente e società (Do No Signficant Harm), e sull’informativa precontrattuale per i prodotti finanziari.

Sebbene sia entrato in vigore a marzo 2021, il regolamento SFDR, ricorda l’ESMA nella tabella di marcia, inizia ad applicarsi quasi due anni dopo, il 1° gennaio 2023. Il 30 giugno dello stesso anno è la data individuata per la prima dichiarazione degli operatori del mercato finanziario sui PAI prevista dall’SFDR, che si riferisce al periodo di riferimento che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Trattandosi una dichiarazione annuale, la seconda dovrebbe essere pubblicata il 30 giugno 2024.

CSRD

Pubblicata a dicembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, la direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità (CSRD), verrà applicata, come sottolinea l’ESMA, alle società attualmente soggette alla Non-Financial Reporting Directive (NFRD) a partire dal 1° gennaio 2024. Nella timeline l’ESMA ricorda le successive date di applicazione della direttiva. Dal 1° gennaio 2025 saranno soggette alla normativa tutte le grandi imprese, le PMI quotate e le istituzioni finanziarie piccole e non complesse su base facoltativa. Dal 1° gennaio 2028, invece, verranno coinvolte anche le società di paesi terzi e le PMI quotate e le istituzioni finanziarie di piccole dimensioni (non più su base facoltativa). 

Tassonomia

Nel 2020 la Commissione ha introdotto nel sistema normativo europeo la tassonomia delle attività economiche eco-compatibili, una classificazione delle attività che possono essere considerate sostenibili in base all’allineamento agli obiettivi ambientali dell’UE. Successivamente, sono stati pubblicati una serie di atti delegati, elaborati con la consulenza della Platform on Sustainable Finance, che analizzano i criteri tecnici che permettono di stabilire a quali condizioni ciascuna attività economica fornisce un contributo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi identificati, senza arrecare danni significativi a nessuno degli altri cinque (clausola “Do No Significant Harm”, DNSH). 

sei obiettivi riguardano, nello specifico, la mitigazione degli effetti del climate change, l’adattamento al climate change, l’uso sostenibile e la protezione dell’acqua e delle risorse marine, la transizione verso un’economia circolare, la riduzione degli sprechi e il riciclo dei materiali, il contenimento dell’inquinamento e la tutela degli ecosistemi.

Dal 1° gennaio 2022, le informazioni sui prodotti in base agli articoli 5 e 6 della tassonomia – che richiedono che venga indicata la percentuale di allineamento alla tassonomia dei prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale – hanno iniziato ad essere applicate ai primi due obiettivi ambientali (mitigazione e adattamento).

Nella tabella di marcia temporale l’ESMA evidenzia che nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 sia le imprese finanziarie che quelle non finanziarie hanno iniziato a dichiarare l’idoneità dei prodotti e delle attività alla tassonomia e le eventuali attività non ammissibili ai sensi dell’articolo 8 del regolamento. In base all’articolo 8, infatti, le organizzazioni che dal 1° gennaio 2024 saranno soggette alla CSRD saranno tenute a divulgare informazioni in merito all’allineamento alla tassonomia utilizzando alcuni indicatori quali fatturato, spesa in conto capitale e spesa operativa. Dal 1° gennaio 2023, invece, le imprese non finanziarie hanno iniziato a divulgare i KPI (Key Performance Indicators, indicatori di performance sui temi di sostenibilità) sull’allineamento della tassonomia come previsto dall’articolo 8 e lo stesso saranno tenute a fare le imprese finanziarie dal 1° gennaio 2024. 

MiFID e IDD

Ad agosto 2022 sono entrate in vigore le revisioni della Mifid 2 per il settore finanziario e della IDD per il settore assicurativo, che prevedono l’integrazione delle preferenze ESG nel processo di profilazione e nella valutazione di adeguatezza dei prodotti offerti.

Nel dettaglio, le due direttive richiedono ai consulenti finanziari di valutare l’adeguatezza degli investimenti in base alle preferenze di sostenibilità dei clienti e la conseguente adeguatezza delle raccomandazioni fornite. Inoltre, essa prevede che gli strumenti finanziari vengano scelti tenendo in considerazione i fattori di sostenibilità e di rendere “ESG compliant” i contratti di consulenza e i questionari di adeguatezza. 

UCITS e AIFMD

Ad agosto dello scorso anno vengono applicate anche la direttiva sui rischi e i fattori di sostenibilità da prendere in considerazione per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS) e la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD, Alternative Investment Fund Managers Directive), che rientravano nel pacchetto di misure sulla finanza sostenibile che la Commissione aveva adottato nel maggio 2018. Le indicazioni tecniche relative alle due direttive sono state fornite negli anni precedenti dall’ESMA e dall’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) al fine di garantire la coerenza tra i settori per quanto riguarda l’integrazione della sostenibilità nel quadro normativo.