Le tre autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA, ESA) hanno pubblicato un documento di consultazione contenente delle modifiche al regolamento delegato del Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
Le autorità di vigilanza, infatti, propongono modifiche al quadro normativo in materia di informativa per affrontare le questioni emerse dopo l’introduzione dell’SFDR. Nel dettaglio, le autorità chiedono un riscontro sulle modifiche che prevedono di:
- Estendere l’elenco degli indicatori sociali universali per la divulgazione dei principali impatti negativi (PAI) delle decisioni di investimento sull’ambiente e sulla società, come ad esempio i guadagni provenienti da giurisdizioni fiscali non cooperative o l’interferenza nella formazione dei sindacati. Per definire i potenziali nuovi indicatori, le ESA hanno usato come base le bozze degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), standard ESG settoriali che dovranno essere adottati da tutte le imprese soggette alla CSRD (Corporate Sustainability Reporting Standard Directive) che entrerà in vigore a gennaio 2024;
- Affinare il contenuto di altri indicatori degli impatti negativi e le rispettive definizioni, le metodologie applicabili, le formule di calcolo e la presentazione della quota di informazioni derivate direttamente dalle società partecipate, dagli enti sovrani, dalle società sovranazionali o dagli asset immobiliari;
- L’aggiunta di informazioni di prodotto relative agli obiettivi di decarbonizzazione (anche se il termine preferito dalle ESA è “riduzione delle emissioni di gas serra”), compresi gli obiettivi intermedi, il livello di ambizione e le modalità di raggiungimento dell’obiettivo. Secondo le autorità, infatti, la necessità di un’informativa dettagliata e utile per le decisioni degli investitori deve essere bilanciata con la necessità di informazioni comprensibili e sintetiche adatte agli investitori al dettaglio. Tali informazioni mirano a garantire la fondatezza degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e a contrastare il greenwashing;
Oltre a quanto esplicitamente richiesto dalla Commissione, le autorità di vigilanza europee hanno preso in considerazione ulteriori modifiche al regolamento delegato SFDR sulla base delle esperienze condivise dalle parti interessate attraverso domande e risposte (Q&A) e feedback. Le modifiche proposte riguardano:
- Il miglioramento delle informazioni su come gli investimenti sostenibili “non danneggiano in modo significativo” (Do No Significant Harm) l’ambiente e la società. Le ESA nella consultazione sottolineano, infatti, che il principio DNSH spesso lascia troppo spazio alla discrezionalità, dato che i requisiti di divulgazione delegano alle società il compito di descrivere come tengono in considerazione i PAI per dimostrare che rispettano il principio DNSH. Inoltre, evidenziano le autorità di vigilanza, non esiste un quadro di valutazione del Do No Significant Harm quindi gli operatori dei mercati finanziari non possono basarsi su criteri comuni per valutare la conformità dei loro investimenti sostenibili;
- La semplificazione dei modelli di informativa precontrattuale e periodica per i prodotti finanziari. Consapevoli del fatto che i modelli sono stati spesso criticati per l’eccessiva lunghezza e la complessità delle informazioni presentate, le ESA vogliono conoscere il parere delle parti interessate su eventuali modifiche al linguaggio, al formato e alla struttura. Le autorità hanno anche espresso la volontà di condurre test sui consumatori in merito alle possibili modifiche. In particolare, l’approccio delle autorità di vigilanza europee è incentrato sulla necessità di semplificare il linguaggio dei modelli per migliorare la comprensibilità per gli investitori al dettaglio. Per questo motivo, le ESA hanno sviluppato un apposito quadro di riferimento che contiene indicazioni chiave per integrare le informazioni più dettagliate dell’informativa precontrattuale e periodica. I quattro elementi considerati dalle ESA fondamentali da includere nel quadro di riferimento sono gli investimenti sostenibili, gli investimenti allineati alla tassonomia, la considerazione dei PAI e la riduzione delle emissioni GHG;
- L’inserimento di Regulatory Technical Standards (RTS) riguardanti il trattamento dei derivati, la definizione di informazioni equivalenti e le disposizioni per i prodotti finanziari con opzioni di investimento sottostanti.
Il contesto
Il 28 aprile 2022 le ESA hanno ricevuto dalla Commissione europea il mandato di riesaminare e rivedere gli standard tecnici di regolamentazione (RTS, Regulatory Technical Standards) previsti dal regolamento delegato SFDR. Le autorità, però, si sono spinte oltre, invitando tramite la consultazione a riflettere anche su altri principi come il Do No Significant Harm, ma anche su potenziali semplificazioni degli attuali modelli, spesso considerati troppo complessi e di difficile comprensione per gli investitori al dettaglio, e su una serie di altri aggiustamenti tecnici volti a facilitare l’uso dei modelli e l’applicazione degli standard.
Nell’ottobre 2022 le tre autorità di vigilanza hanno informato la Commissione che consegneranno la relazione finale prevista dal mandato entro la fine di ottobre 2023. Tale relazione sarà il risultato dei commenti ricevuti dalle ESA nella fase di consultazione, che dura fino al 4 luglio 2023. Dopo aver esaminato gli interventi, le autorità presenteranno la relazione finale alla Commissione europea nei tempi prestabiliti.