Eurosif propone alla Commissione di mantenere le informative per le società di gestione a livello aziendale e non solo di prodotto, standardizzare gli indicatori PAI e rafforzare il ruolo della Tassonomia UE nella revisione della SFDR
La SFDR 2 .0, proposta a novembre dalla Commissione europea, volta a riformare il Regolamento (UE) 2019/2088, ovvero il noto Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) non è un un semplice aggiornamento tecnico, ma un cambiamento di paradigma che mira a ridefinire il sistema di categorizzazione dei prodotti finanziari con caratteristiche ESG, oggi classificati secondo la rubricazione degli articoli 8 e 9. Se da un lato il passaggio a un sistema di categorizzazione strutturato può essere favorevole e positivo, dall’altro la trasparenza non deve essere ridotta al punto da impedire agli investitori e ai supervisori di monitorare l’effettivo impatto delle strategie finanziarie. È quanto afferma l’Eurosif (European Sustainable Investment Forum) in una serie di raccomandazioni strategiche rivolte alla Commissione UE e finalizzate a preservare e calibrare i requisiti di trasparenza affinché non vengano sacrificati sull’altare della semplificazione amministrativa.
L’architettura originaria dell’SFDR, applicata dal marzo 2021, è stata fondamentale per accrescere la consapevolezza del mercato sull’integrazione della sostenibilità nelle decisioni di investimento, portando i prodotti classificati sotto gli articoli 8 e 9 a rappresentare circa il 50% degli asset gestiti in Europa. Tuttavia, l’uso improprio di tali articoli come etichette di sostenibilità, unito alla complessità degli indicatori e alle ambiguità interpretative, ha alimentato rischi di greenwashing e confusione tra gli investitori retail. La proposta della Commissione cerca di risolvere queste criticità eliminando concetti complessi come il “Do No Significant Harm” (DNSH) e la definizione generale di “investimento sostenibile”, introducendo al contempo tre categorie di classificazione dei fondi basate su criteri minimi e soglie quantitative.
L’SFDR è stato infatti criticato per aver generato un onere di rendicontazione eccessivo senza garantire sempre una reale comparabilità tra i prodotti. La mancanza di standard minimi per l’articolo 8 ha permesso a una vasta gamma di strategie, dalle semplici esclusioni a forme più avanzate di integrazione ESG, di coesistere sotto lo stesso cappello normativo, rendendo difficile per gli investitori distinguere l’effettivo livello di ambizione.
La proposta di revisione reagisce a questa situazione proponendo una semplificazione drastica tra cui la riduzione del perimetro di applicazione, l’eliminazione delle informative a livello di entità sui principali impatti negativi (PAI) e la sostituzione dei vecchi articoli con nuove categorie. La terza di una serie di raccomandazioni presentate da Eurosif alla Commissione si inserisce esattamente in questa tensione tra semplificazione e integrità informativa.
Indice
- 1 La raccomandazione di Eurosif
- 1.1 3.1 Coerenza e trasparenza della società di gestione del risparmio
- 1.2 3.2 Standardizzazione degli indicatori PAI per garantire la comparabilità
- 1.3 3.3 Informativa sulla Tassonomia UE: Disclosure o Disclaimer?
- 1.4 3.4 Prodotti Non Categorizzati e contrasto al greenwashing
- 1.5 3.5 Comunicazione sostenibile: Il ruolo del KID PRIIPS
- 2 Nuove categorie di prodotto
La raccomandazione di Eurosif
La terza raccomandazione si articola in cinque punti fondamentali, ciascuno dei quali affronta una specifica lacuna o un potenziale rischio identificato nella proposta della Commissione.
3.1 Coerenza e trasparenza della società di gestione del risparmio
La proposta della Commissione Europea prevede l’eliminazione dell’obbligo per le società di gestione (SGR) di rendicontare gli impatti negativi delle proprie decisioni di investimento a livello societario, i cosiddetti PAI. Il legislatore sostiene che tale informativa generi oneri amministrativi eccessivi e sia ridondante rispetto al bilancio di sostenibilità previsto dalla direttiva CSRD.
Eurosif, tuttavia, ritiene fondamentale preservare questo requisito: la trasparenza a livello di SGR costituisce la prova della coerenza del gestore. In assenza di questa visione d’insieme, l’investitore non può accertare se un singolo prodotto “green” sia supportato da politiche di esclusione o di engagement adottate dalla SGR trasversalmente a tutta la propria attività di gestione.
Tale informativa è inoltre essenziale per gli investitori istituzionali, poiché consente di monitorare l’esposizione complessiva ai rischi ESG del proprio partner finanziario, rendendo i processi di selezione e monitoraggio dei gestori più accurati.
3.2 Standardizzazione degli indicatori PAI per garantire la comparabilità
Mentre la Commissione propone di rendere gli indicatori PAI a livello di prodotto in gran parte facoltativi o basati sulla discrezionalità del gestore (fatta eccezione per le categorie di transizione e sostenibili dove è richiesto di identificarli e mitigarli senza un set prefissato e rigido), Eurosif propone una via diversa.
Il secondo punto della raccomandazione chiede di stabilire un set comune e limitato di indicatori PAI obbligatori trasversale a tutte e tre le categorie (Articoli 7, 8 e 9). La logica sottostante è squisitamente tecnica: la comparabilità è possibile solo se esiste una metrica comune. Se un prodotto “ESG Basics” utilizza indicatori diversi da un prodotto “Sustainable”, l’investitore retail non avrà alcuno strumento per capire quanto il secondo sia effettivamente più ambizioso del primo.
Questa proposta mira a contrastare la frammentazione dei dati e la dipendenza eccessiva dai fornitori terzi di rating ESG. Un set minimo di indicatori obbligatori e standardizzati costringerebbe il mercato a convergere su dati di qualità, riducendo il rischio che ogni gestore selezioni solo i parametri che mettono in luce i propri punti di forza, pratica nota come “cherry-picking” informativo.
3.3 Informativa sulla Tassonomia UE: Disclosure o Disclaimer?
Uno dei punti di maggior frizione riguarda il ruolo della Tassonomia UE. Nella proposta della Commissione, l’allineamento alla Tassonomia assume il ruolo di “safe harbor” (porto sicuro): i prodotti finanziari che dimostrano un allineamento di almeno il 15% alle attività ecosostenibili della Tassonomia soddisfano automaticamente il requisito di contributo positivo richiesto per la classificazione. Questo meccanismo permette l’accesso diretto alle categorie “superiori” (Transition e Sustainable), che sono caratterizzate da una maggiore ambizione climatica e ambientale, senza dover provare il rispetto della soglia generale del 70% prevista per altri tipi di asset.
Nel progetto di revisione della SFDR, la Commissione propone di sostituire l’attuale obbligo di rendicontazione tecnica e dettagliata (disclosure) con un semplice disclaimer che chiarisca in modo generico se il prodotto tiene conto o meno dei criteri tassonomici.
Eurosif raccomanda fermamente di mantenere le attuali informative sulla Tassonomia per i prodotti con obiettivi ambientali nelle categorie Sustainable e Transition. La ragione risiede nella necessità di non scollegare l’SFDR dal resto del quadro normativo europeo. La Tassonomia UE rappresenta lo standard scientifico più avanzato per definire cosa sia “verde”; degradare queste informazioni a un semplice disclaimer renderebbe più difficile per gli investitori quantificare il reale contributo ambientale di un portafoglio. Inoltre, il mantenimento di queste informative è cruciale per alimentare il flusso di capitali verso attività economiche realmente sostenibili, coerentemente con gli obiettivi del Green Deal Europeo. La trasparenza sulla Tassonomia permette di distinguere tra un investimento che è genericamente ESG e uno che finanzia attività che rispettano i rigorosi criteri tecnici di screening dell’UE.
3.4 Prodotti Non Categorizzati e contrasto al greenwashing
La revisione propone l’introduzione dell’articolo 6a per i prodotti che non rientrano nelle categorie di sostenibilità ma che considerano i rischi ESG. Per questi prodotti, la Commissione suggerisce restrizioni severe: le informazioni sulla sostenibilità non devono essere un elemento centrale della comunicazione e devono occupare meno del 10% dello spazio dedicato alla strategia di investimento.
Eurosif come quarta osservazione propone di integrare queste restrizioni con l’introduzione di un set limitato di indicatori di esposizione e un disclaimer obbligatorio. Questa raccomandazione punta a garantire un “level playing field”, ovvero condizioni di concorrenza eque tra prodotti, evitando che una minore trasparenza possa tradursi in un vantaggio competitivo. L’obiettivo è impedire che un fondo possa nascondere investimenti massicci in settori controversi (come le fonti fossili) semplicemente evitando l’etichetta ESG; la trasparenza obbligatoria renderebbe immediatamente evidente il divario, in termini di sostenibilità, tra un prodotto realmente sostenibile e, quindi, classificato e uno non categorizzato.
3.5 Comunicazione sostenibile: Il ruolo del KID PRIIPS
Infine, Eurosif affronta la sfida della comunicazione. La proposta suggerisce che la revisione debba portare a nomi e spiegazioni delle categorie che siano “consumer-friendly”. Attualmente, il mercato utilizza i numeri degli articoli (8 e 9) come se fossero gradi di qualità ambientale del prodotto, creando una barriera linguistica per il risparmiatore non esperto.
La raccomandazione specifica di descrivere le caratteristiche rilevanti delle categorie all’interno del Key Information Document (KID) previsto dal regolamento PRIIPs. Questa integrazione è fondamentale: il KID è il documento che ogni investitore retail riceve obbligatoriamente prima della sottoscrizione. Portare le informazioni sulla sostenibilità al suo interno significa trattarle con la stessa dignità delle informazioni su costi, rischi e rendimenti.
Eurosif sottolinea che questa descrizione non deve essere solo formale, ma deve spiegare chiaramente cosa l’investitore può aspettarsi da ogni categoria (es. un fondo di transizione finanzia il cambiamento, un fondo sostenibile finanzia attività già “verdi”). Questo ridurrebbe drasticamente il rischio di mis-selling, ovvero la vendita di prodotti che non corrispondono alle reali preferenze di sostenibilità del cliente.
Nuove categorie di prodotto
La proposta di revisione della Commissione si poggia su tre pilastri fondamentali, che Eurosif mira a rafforzare attraverso le sue raccomandazioni sulla trasparenza.
La Categoria “Transition” (Articolo 7)
Questa categoria è rivolta a prodotti che investono in attività o imprese impegnate in un percorso di decarbonizzazione o miglioramento sociale.La Commissione propone una soglia minima del 70% di investimenti destinati a un obiettivo di transizione misurabile.
Eurosif avverte che, senza l’informativa sui PAI obbligatori (rec 3.2) e senza dettagli sulla Tassonomia (rec 3.3), la categoria “Transition” potrebbe diventare un volano del cosiddetto “transition washing”. Se un gestore può definire autonomamente cosa sia un obiettivo di transizione senza confrontarsi con indicatori standard, potrebbe etichettare come “transizione” investimenti che hanno impatti negativi significativi in altre aree. Seguire le raccomandazioni di Eurosif imporrebbe invece di mostrare come questi investimenti impattino sui fattori di sostenibilità globali, garantendo che la transizione sia reale e concreta.
La Categoria “ESG Basics” (Articolo 8)
Questa categoria rappresenta il livello d’ingresso per i prodotti che integrano fattori ESG oltre alla mera gestione del rischio. Anche qui la soglia fissata al 70%, ma con esclusioni meno stringenti rispetto le categorie superiori.
Mentre i prodotti “Sustainable” devono allinearsi agli standardstandard Paris-Aligned Benchmarks (che vietano quasi ogni coinvolgimento nei combustibili fossili), i prodotti “ESG Basics” devono rispettare solo le esclusioni di base: armi controverse, tabacco e violazioni dei diritti umani o del lavoro (standard UNGC/OECD).
Eurosif insiste affinché il nome di questa categoria rifletta chiaramente il suo livello di ambizione più basso rispetto alle altre.Inoltre, l’applicazione degli indicatori di esposizione (rec 3.4) renderebbe evidente la differenza tra un fondo “ESG Basics” e un fondo “Sustainable”, evitando che il primo venga percepito dall’investitore retail come un prodotto ad alta sostenibilità.
La Categoria “Sustainable” (Articolo 9)
Si tratta della categoria più ambiziosa, destinata ad attività che già soddisfano elevati standard di sostenibilità o che generano un impatto positivo misurabile. L’asset manager, attraverso l’uso di indicatori di performance (KPI) specifici, è chiamato a dimostrare l’impatto ambientale e sociale effettivamente raggiunto.
Dal momento che questi prodotti competono sul fronte della massima ambizione, la trasparenza sull’allineamento alla Tassonomia, secondo quanto raccomanda Eurosif, è l’unico modo per validare le loro dichiarazioni in modo oggettivo. Senza dati tassonomici obbligatori, la distinzione tra un prodotto articolo 9 della vecchia SFDR e il nuovo articolo 9 rischierebbe di rimanere puramente nominale.
In definitiva, la raccomandazione di Eurosif agisce come un correttivo essenziale alla spinta semplificatrice della Commissione. Sostenendo il mantenimento delle informative a livello aziendale, l’obbligatorietà degli indicatori PAI e il rigore tassonomico, Eurosif mira a garantire che la SFDR 2.0 non si risolva in una mera rietichettatura formale dei prodotti. L’obiettivo finale è la creazione di un sistema di classificazione solido, capace di proteggere l’investitore retail e di dirigere i capitali verso una transizione ecologica misurabile e reale.
