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Carbon Border Adjustment Mechanism

Tassa sul carbonio UE: le nuove regole della Commissione per la fase di transizione

A due mesi dall’approvazione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) da parte del Consiglio europeo e dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, il 17 agosto 2023, la Commissione ha pubblicato i documenti che contengono le regole per la fase di transizione. I regolamenti attuativi della Commissione indicano gli obblighi di comunicazione e le informazioni richieste agli importatori dell’UE di beni interessati dal CBAM, nonché la metodologia provvisoria per il calcolo delle emissioni incorporate rilasciate durante il processo di produzione dei beni.

Si tratta di un passaggio importante che parte dal 1° ottobre 2023, in attesa che entri in vigore la tassa di frontiera che si applicherà ai beni realizzati con materiali ad alto contenuto di carbonio a partire dal 2026. Per le aziende che non rispettano i requisiti di rendicontazione CBAM nel periodo transitorio che partirà tra un mese sono previste sanzioni fino a 50 euro per tonnellata di emissioni di carbonio.

Tuttavia, la fase transitoria verso il meccanismo dell’UE inizierà a ottobre e durerà 18 mesi (quindi fino a fine 2024) per dare agli Stati membri dell’UE il tempo di adottare nuove politiche volte a far rispettare le regole CBAM. Durante questo periodo di prova saranno consentite alcune variazioni, ma a partire da gennaio 2025 si applicherà uno standard UE uniforme.

La Commissione si è posta l’obiettivo di creare condizioni di parità per le aziende che operano nell’UE, ma ciò aumenterà il costo delle emissioni di carbonio. Agli importatori non verrà addebitato alcun costo durante il periodo di prova, ma dovranno affrontare sanzioni in caso di non conformità.

CBAM: come funziona e gli obiettivi

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), insieme allo scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS), mira fondamentalmente a contrastare il fenomeno della delocalizzazione della CO2 (“carbon leakage”), ossia l’insediamento al di fuori dei confini UE delle attività imprenditoriali che provano in questo modo ad eludere le norme sulle emissioni in Europa. 

In pratica, ai prodotti provenienti da paesi con leggi sulle emissioni di CO2 meno severe rispetto a quelle dell’UE verrà applicata la tassa sul carbonio alle frontiere così da garantire che le importazioni non siano economicamente più vantaggiose rispetto all’equivalente prodotto nell’UE. Tale sistema di aggiustamento del prezzo in base alle emissioni di CO2 viene visto come un complemento essenziale dell’attuale sistema di quote di carbonio dell’UE (EU ETS)

Il nuovo meccanismo ha come obiettivo principale quello di scongiurare il rischio che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’UE siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini, appunto tramite la delocalizzazione della produzione in paesi con politiche climatiche meno ambiziose di quelle europee. 

Le tappe del CBAM secondo la Commissione

Fino alla fine del 2024 il CBAM verrà applicato solo sotto forma di obbligo di comunicazione. Ciò significa che gli importatori di beni che rientrano nell’ambito di applicazione delle nuove norme dovranno segnalare solo le emissioni di gas serra (GHG) incorporate nelle loro importazioni (emissioni dirette e indirette), senza effettuare alcun pagamento finanziario o aggiustamento. 

In base alla metodologia definita dal regolamento di esecuzione pubblicato dalla Commissione il 17 agosto le emissioni indirette, ovvero quelle di tutta la catena del valorerientreranno nell’ambito di applicazione dopo il periodo transitorio per alcuni settori (cemento e fertilizzanti).

Un aspetto peculiare del periodo di transizione è la flessibilità prevista per le modalità di comunicazione. Durante il primo anno di attuazione, infatti, le aziende potranno scegliere di rendicontare in tre modalità: rendicontazione completa secondo la nuova metodologia (metodo UE), segnalazioni basate su sistemi nazionali equivalenti di paesi terzi e, infine, rendicontazione basata su valori di riferimento. Dal 1° gennaio 2025, invece, sarà accettato solo il metodo UE.

Come previsto dalla Commissione, dopo la fase di transizione il meccanismo sarà poi introdotto gradualmente, in parallelo con l’eliminazione graduale delle quote gratuite previste dal sistema EU ETS. 

Una volta che il sistema permanente entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, gli importatori dovranno dichiarare ogni anno la quantità di beni importati nell’UE nell’anno precedente e i relativi gas serra incorporati. In seguito, consegneranno il numero corrispondente di certificati CBAM che avranno un costo basato sul prezzo medio settimanale d’asta delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata di CO2 emessa. La graduale eliminazione dell’assegnazione gratuita nell’ambito dell’EU ETS avverrà parallelamente all’introduzione progressiva del CBAM nel periodo 2026-2034. E, pertanto, le quote a titolo gratuito saranno eliminate tra il 2026 e il 2034 in tutti i settori coperti dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, ovvero cemento, alluminio, concimi, produzione di energia elettrica, idrogeno, ferro e acciaio. 

Una volta che sarà pienamente operativo, il CBAM catturerà più del 50% delle emissioni nei settori coperti dall’ETS. L’obiettivo di questa fase di transizione è quello di fungere da periodo pilota e di apprendimento per tutte le parti interessate (importatori, produttori e autorità) e di raccogliere informazioni utili sulle emissioni incorporate per affinare la metodologia per il periodo definitivo.