Regolamentazione europea

Legge per il ripristino della natura: raggiunto accordo tra Consiglio e Parlamento

Il Consiglio e il Parlamento dell’UE hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul regolamento sul ripristino della natura. La proposta mira a mettere in atto misure per ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell’UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Stabilisce obiettivi e obblighi specifici e giuridicamente vincolanti per il ripristino della natura in ciascuno degli ecosistemi elencati, dai terreni agricoli e foreste agli ecosistemi marini, d’acqua dolce e urbani.

Il regolamento è parte integrante della strategia sulla biodiversità per il 2030 e aiuterà l’UE a rispettare i suoi impegni internazionali, in particolare il quadro globale delle Nazioni Unite sulla biodiversità Kunming-Montreal concordato alla conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità del 2022 (COP15). L’accordo provvisorio dovrà essere approvato e adottato formalmente dai colegislatori prima di entrare in vigore.

Piani nazionali di ripristino

Secondo le nuove regole, gli Stati membri devono presentare regolarmente alla Commissione piani nazionali di ripristino, mostrando come raggiungeranno gli obiettivi. Devono inoltre monitorare e riferire sui propri progressi. I colegislatori hanno optato per un approccio graduale, quindi, gli Stati membri presenterebbero innanzitutto piani di ripristino nazionali che coprirebbero il periodo fino al giugno 2032, con una panoramica strategica per il periodo successivo a giugno 2032. Entro giugno 2032, presenterebbero piani di ripristino per i dieci anni fino al 2042 con una panoramica strategica fino al 2050, e entro giugno 2042 avrebbero presentato i piani per il restante periodo fino al 2050.

Il testo consente agli Stati membri di tenere conto delle loro diverse esigenze sociali, economiche e culturali, delle caratteristiche regionali e locali e della densità di popolazione, compresa la situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, quando stabiliscono i loro piani.

Finanziamento delle misure di ripristino

L’accordo provvisorio introduce una nuova disposizione che affida alla Commissione il compito di presentare, un anno dopo l’entrata in vigore del regolamento, una relazione contenente una panoramica delle risorse finanziarie disponibili a livello dell’UE, una valutazione del fabbisogno finanziario per l’attuazione e un’analisi per individuare eventuali lacune di finanziamento.

I colegislatori hanno inoltre convenuto di introdurre una disposizione che incoraggia gli Stati membri a promuovere i programmi pubblici e privati esistenti per sostenere le parti interessate che attuano misure di ripristino.

Prossimi passi

L’accordo provvisorio sarà ora sottoposto ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio e alla commissione ambiente del Parlamento per l’approvazione. Se approvato, il testo dovrà poi essere adottato formalmente da entrambe le istituzioni, previa revisione giuridico-linguistica, prima di poter essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE ed entrare in vigore.