Pubblicati nella Gazzetta ufficiale UE i nuovi standard di rendicontazione della sostenibilità. Il Regolamento 2026/1563 riduce di oltre il 60% i datapoint obbligatori. Le nuove regole si applicheranno dagli esercizi 2027, mentre per il 2026 le imprese potranno scegliere quale versione degli ESRS utilizzare
La revisione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) diventa ufficiale. Il Regolamento delegato (UE) 2026/1563, adottato dalla Commissione europea il 3 luglio, è stato pubblicato il 21 settembre 2026 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE). Il provvedimento sostituisce gli attuali standard di rendicontazione della sostenibilità con una versione semplificata, nell’ambito del percorso di revisione avviato con l’Omnibus I.
La principale novità riguarda la quantità di informazioni richieste alle imprese: i datapoint obbligatori vengono ridotti di oltre il 60%, mentre la riduzione complessiva dei datapoint supera il 70%. Secondo la Commissione, le modifiche dovrebbero contribuire a ridurre di oltre il 30% i costi di rendicontazione per ciascuna impresa.
La pubblicazione in GUUE completa quindi il percorso iniziato a luglio, quando Bruxelles aveva adottato la versione definitiva degli ESRS rivisti insieme al nuovo standard volontario di rendicontazione per le imprese escluse dall’obbligo della CSRD.
ESRS rivisti, quando si applicano
Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 10 novembre 2026, ma la sua applicazione è fissata agli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2027 o successivamente. Per le imprese che rientrano nell’ambito della rendicontazione, quindi, i nuovi standard saranno applicati agli esercizi 2027 e troveranno normalmente spazio nei report pubblicati nel 2028.
Il regolamento introduce però una disciplina transitoria per il 2026. Per gli esercizi iniziati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, le imprese interessate possono scegliere tra gli ESRS attualmente in vigore e la nuova versione semplificata. In alternativa, possono continuare ad applicare gli standard precedenti beneficiando di alcune delle nuove semplificazioni introdotte dal regolamento.
La scelta dovrà essere resa esplicita nella dichiarazione di sostenibilità relativa all’esercizio 2026, indicando quale versione degli standard è stata utilizzata. Non si tratta quindi di un’applicazione anticipata automatica: per il 2026 il legislatore europeo lascia alle imprese una precisa facoltà di scelta.
Cosa cambia con i nuovi ESRS
La revisione interviene sulla struttura stessa degli standard, con l’obiettivo di rendere la rendicontazione più proporzionata e concentrata sulle informazioni considerate più rilevanti.
Tra le direttrici indicate dalla Commissione ci sono la riduzione del numero di datapoint, una maggiore priorità alle informazioni quantitative rispetto ai testi narrativi, una distinzione più netta tra informazioni obbligatorie e volontarie e istruzioni più chiare sull’applicazione del principio di materialità. Il nuovo impianto punta inoltre a una maggiore coerenza con la legislazione europea e con gli standard internazionali di rendicontazione della sostenibilità.
La doppia materialità resta alla base del sistema: le imprese devono quindi continuare a considerare sia gli impatti delle proprie attività su persone e ambiente sia i rischi e le opportunità finanziariamente rilevanti legati alla sostenibilità. La revisione interviene però sulle modalità con cui le informazioni vengono individuate e riportate, introducendo maggiore flessibilità.
La Commissione ha inoltre apportato modifiche rispetto al parere tecnico elaborato da EFRAG. Tra gli aspetti sui quali sono intervenuti chiarimenti e semplificazioni figurano la valutazione di materialità, la presentazione delle informazioni, le emissioni di gas serra, i piani di transizione climatica, le attività di asset management, gli incidenti relativi ai diritti umani e alla discriminazione e il rapporto con gli obblighi di due diligence.
Più flessibilità anche per gli asset manager
Tra gli elementi già evidenziati dalla Commissione nella versione adottata a luglio c’è una specifica semplificazione per gli asset manager.
I gestori che amministrano investimenti per conto dei clienti nell’ambito di un mandato fiduciario non sono tenuti a includere nelle proprie informative le informazioni di sostenibilità relative a tali investimenti quando queste riguardano l’attività dei clienti e non quella del gestore. L’obiettivo è evitare duplicazioni degli obblighi informativi e richieste considerate sproporzionate.
La revisione rafforza inoltre l’allineamento con gli standard internazionali, compresi quelli elaborati dall’International Sustainability Standards Board (ISSB). Tra le modifiche figura, ad esempio, la possibilità per le imprese di determinare il perimetro delle emissioni di gas serra secondo il criterio del controllo finanziario oppure del controllo operativo.
Resta anche il requisito di trasparenza sui piani di transizione climatica: quando un’impresa comunica obiettivi non allineati al percorso necessario per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C, dovrà dichiararlo nelle proprie informative.
Arriva anche il nuovo standard volontario per le imprese fuori dalla CSRD
Insieme agli ESRS rivisti è stato pubblicato anche il Regolamento delegato (UE) 2026/1560, che istituisce lo standard di rendicontazione volontaria destinato alle imprese che non sono soggette agli obblighi di reporting previsti dagli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile. Il provvedimento è stato pubblicato nella stessa Gazzetta ufficiale del 21 settembre.
Lo standard si basa sul VSME elaborato da EFRAG e già recepito dalla Commissione con una raccomandazione del 2025, ma introduce alcune modifiche per allinearlo agli ESRS rivisti e per rafforzare la protezione delle imprese più piccole dalle richieste informative lungo la catena del valore. Il riferimento è costituito dalle imprese fino a 1.000 dipendenti, per le quali il nuovo standard è considerato proporzionato.
Il punto centrale è il cosiddetto value chain cap. Le imprese soggette alla CSRD non potranno richiedere ai partner della propria catena del valore che non superano la soglia dei 1.000 dipendenti informazioni sulla sostenibilità che eccedano quelle previste dallo standard volontario. Il limite si applicherà agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027.
Lo standard può quindi diventare un riferimento comune per le imprese che, pur non essendo più direttamente soggette alla CSRD, ricevono richieste di informazioni ESG da grandi clienti, banche e altri operatori finanziari.
EFRAG prepara le imprese al nuovo sistema: la nuova lista dei datapoint
La pubblicazione in GUUE arriva dopo un altro passaggio importante sul piano operativo. A fine agosto, EFRAG ha pubblicato la 2026 Draft List of ESRS Datapoints, un file che raccoglie in un unico documento le definizioni dei datapoint previsti dagli ESRS rivisti.
La lista sostituisce la precedente IG3 List of Datapoints, pubblicata nel 2024, e serve a tradurre gli standard in una struttura più facilmente utilizzabile dalle imprese nella fase di raccolta e gestione dei dati.
In concreto, i datapoint sono le singole informazioni che un’azienda deve raccogliere per preparare la propria dichiarazione di sostenibilità: possono essere dati quantitativi, informazioni qualitative o risposte a specifici requisiti degli ESRS.
La nuova lista permette quindi di passare dal requisito normativo al dato che deve essere effettivamente individuato all’interno dell’organizzazione. Il file contiene inoltre collegamenti agli ESRS interattivi disponibili sul Knowledge Hub di EFRAG e una versione con la mappatura rispetto agli ESRS adottati nel 2023 e alla precedente IG3 List. Questo consente alle imprese che hanno già costruito sistemi di raccolta dati sulla base dei vecchi standard di capire più facilmente come sono cambiati i requisiti.
La 2026 Draft List non è però un documento normativo: EFRAG la qualifica come materiale di supporto del proprio Segretariato. La consultazione sulla metodologia utilizzata per elaborarla resterà aperta fino al 23 ottobre 2026, mentre la versione finale è attesa entro la fine dell’anno.
Nel frattempo, EFRAG ha pubblicato anche la Draft XBRL Taxonomy for ESRS, che costituisce la base tecnica per trasformare le informazioni previste dagli standard in dati strutturati e leggibili dalle macchine. La consultazione sulla tassonomia è aperta fino all’11 novembre 2026.
Omnibus e nuova rendicontazione ESG
Con la pubblicazione dei due regolamenti nella Gazzetta ufficiale, il quadro delineato dalla revisione dell’Omnibus diventa quindi operativo anche sul piano degli standard di rendicontazione.
Il percorso iniziato con l’Omnibus I ha modificato prima di tutto il perimetro della CSRD e gli obblighi applicabili alle imprese. La revisione degli ESRS interviene invece sul contenuto delle informazioni richieste alle aziende che restano nel perimetro, riducendo il numero dei datapoint e introducendo maggiore flessibilità nella loro applicazione.
Il passaggio successivo sarà ora l’adeguamento concreto dei sistemi aziendali: raccolta dei dati, responsabilità interne, processi di controllo, strumenti digitali e preparazione della dichiarazione di sostenibilità dovranno essere allineati alla nuova architettura degli standard.
Per il 2026 resta una fase di transizione, con la possibilità di scegliere tra il vecchio e il nuovo impianto. Dal 2027, invece, gli ESRS rivisti diventano il riferimento per gli esercizi soggetti alle nuove regole.
