Regolamentazione europea

Consiglio UE: raggiunto accordo sulla legge per il ripristino della natura

Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo su una proposta di legge sul ripristino della natura. La proposta, presentata dalla Commissione UE nel giugno 2022, mira a mettere in atto misure di ripristino che copriranno almeno il 20% delle aree terrestri e il 20% delle aree marine dell’UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Il documento stabilisce obiettivi e obblighi specifici, giuridicamente vincolanti, per il ripristino della natura in ciascuno degli ecosistemi elencati, dai terreni agricoli agli ecosistemi marini. L’accordo servirà come mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sulla forma finale della legislazione.

Principali modifiche approvate dal Consiglio

Il testo del Consiglio stabilisce un equilibrio tra il mantenimento di obiettivi ambiziosi per il ripristino della natura e la garanzia di flessibilità per gli Stati membri nell’attuazione del regolamento, mantenendo al contempo condizioni di parità e riducendo gli oneri amministrativi.

Obblighi di ripristino

Il Consiglio ha concordato che gli Stati membri mettano in atto misure di ripristino che portino in buone condizioni almeno il 30% degli habitat degli ecosistemi terrestri, costieri, d’acqua dolce e marini che non sono in buone condizioni entro il 2030. Ciò si applicherebbe ad almeno il 30% dell’area totale dei tipi di habitat ritenuti non in buone condizioni, anziché all’area per ciascun gruppo di habitat, come inizialmente proposto dalla Commissione.

Gli Stati membri dovrebbero tuttavia stabilire misure di ripristino per almeno il 60% entro il 2040 e per almeno il 90% entro il 2050 dell’area di ciascun gruppo di habitat che non è in buone condizioni.

Gli Stati membri hanno aggiunto un’eccezione per le aree marine che presentano habitat di sedimenti soffici. In questo caso, infatti, i Paesi potranno applicare una percentuale inferiore per gli obiettivi e l’obiettivo del 2030 non sarà previsto.

Requisito di non deterioramento

Per le aree di habitat soggette a misure di ripristino, gli Stati membri hanno concordato di garantire che non si verifichi un deterioramento significativo. Nelle aree già in buone condizioni o dove le misure di ripristino non sono ancora state attuate, in particolare al di fuori della rete Natura 2000 delle aree protette, gli Stati membri si impegneranno a mettere in atto le misure necessarie per prevenire un deterioramento significativo.

Lacune conoscitive

Gli Stati membri concordano sul fatto che mancano dati sulle condizioni di alcuni habitat e quindi è difficile quantificarne il miglioramento. Pertanto, hanno stabilito che le misure quantitative di ripristino si applicheranno solo alle aree in cui le condizione degli habitat sono note.

Per gli habitat terrestri, i Paesi membri avranno tempo fino al 2030 per determinare il 90% delle condizioni degli habitat. Per gli habitat marini, il 50% delle lacune conoscitive dovrà essere colmato entro il 2030. Le condizioni di tutti gli habitat dovranno essere note entro il 2040, ad eccezione dei sedimenti molli per i quali il termine è esteso al 2050.

Obblighi specifici per gli ecosistemi

La proposta contiene obblighi specifici per gli ecosistemi, per i quali il Consiglio ha introdotto diverse flessibilità. Ad esempio, per gli ecosistemi urbani, il Consiglio ha sostituito gli obiettivi quantitativi con l’obbligo per gli Stati membri di ottenere una tendenza all’aumento delle aree verdi urbane fino al raggiungimento di un livello soddisfacente. Il Consiglio, inoltre, ha mantenuto il requisito di “nessuna perdita netta”, che prevede che entro il 2030, rispetto all’entrata in vigore del regolamento, non si verifichi alcuna perdita netta di spazio verde urbano e di copertura arborea urbana, a meno che gli ecosistemi urbani non abbiano già più del 45% di spazio verde.

Per quanto riguarda la riumidificazione delle torberie, il Consiglio ha ammorbidito gli obiettivi per tenere conto del fatto che alcuni Stati membri sono colpiti in modo sproporzionato da questi obblighi. Il Consiglio ha stabilito di ripristinare il 30% delle torbiere drenate sotto uso agricolo entro il 2030 e il 50% entro il 2050, con la possibilità per gli Stati membri più colpiti di applicare una percentuale inferiore.

Anche per il monitoraggio degli ecosistemi forestali, il Consiglio ha previsto una maggiore flessibilità. Per quanto riguarda gli elementi paesaggistici ad alta diversità negli ecosistemi agricoli, come siepi, filari di alberi, macchie, fossi, stagni o alberi da frutto, il Consiglio ha aggiunto la possibilità di concentrare le misure su quelli che sono necessari per la conservazione della biodiversità.

In base all’accordo, inoltre, gli Stati membri sono tenuti a garantire il mantenimento della connettività fluviale ripristinata.

Piani nazionali di ripristino

Secondo le nuove regole, gli Stati membri presenteranno regolarmente alla Commissione piani nazionali di ripristino che mostreranno come raggiungere gli obiettivi. Inoltre, dovrebbero monitorare e riferire sui loro progressi.

Il Consiglio ha optato per un approccio graduale, anziché presentare piani completi fino al 2050. Così, due anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, gli Stati membri presenteranno prima piani di ripristino nazionali che copriranno il periodo fino al giugno 2032, con una panoramica strategica per il periodo successivo al giugno 2032. Successivamente, entro giugno 2032, presenteranno piani di ripristino fino al 2042 con una panoramica strategica fino al 2050. Infine, entro giugno 2042 presenteranno piani fino al 2050.

Il Consiglio ha aggiunto la possibilità per gli Stati membri di prendere in considerazione nei loro piani le specifiche varietà nazionali in termini di requisiti sociali, economici e culturali, caratteristiche regionali e locali e densità di popolazione, compresa la situazione specifica delle regioni ultraperiferiche.

Il Consiglio ha anche armonizzato, per quanto possibile, i cicli di monitoraggio e rendicontazione con i cicli di rendicontazione esistenti in altre legislazioni ambientali, al fine di aggiungere coerenza.

Energie rinnovabili e difesa

Il Consiglio ha aggiunto un nuovo articolo che prevede che la pianificazione, la costruzione e il funzionamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, si presume abbiano un interesse pubblico prevalente. Ciò significa che beneficerebbero di una deroga agli obblighi di miglioramento continuo e di non deterioramento. Inoltre, gli Stati membri potrebbero esentare questi progetti dall’obbligo di dimostrare che sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, se è stata effettuata una valutazione ambientale strategica. Per garantire l’allineamento con la direttiva sulle energie rinnovabili, attualmente in fase di revisione, gli Stati membri possono anche limitare l’applicazione di queste esenzioni in base alle priorità stabilite nei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima (il PNIEC in Italia).

Il Consiglio ha anche chiarito che i piani e i progetti per l’unico scopo della difesa nazionale possono essere considerati di interesse pubblico prevalente e possono essere esentati dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose. Tuttavia, gli Stati membri devono mettere in atto misure per mitigare gli impatti sui tipi di habitat in cui applicano questa esenzione.

Finanziamento delle misure di ripristino

L’accordo del Consiglio prevede anche una disposizione che chiede alla Commissione di presentare una relazione, un anno dopo l’entrata in vigore del regolamento, con una panoramica delle risorse finanziarie disponibili a livello europeo, una valutazione del fabbisogno di fondi per l’attuazione e un’analisi per identificare eventuali lacune di finanziamento. La relazione dovrebbe anche includere proposte adeguate e senza pregiudicare il prossimo quadro finanziario pluriennale (2028-2034).

Le prossime tappe

L’orientamento generale servirà come mandato del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo sulla forma finale della legislazione. L’esito dei negoziati dovrà essere adottato formalmente dal Consiglio e dal Parlamento.