Regolamentazione UE

SFDR: la Francia chiede regole più stringenti per i prodotti art. 8 e 9

Secondo una serie di proposte pubblicate dall’Autorité des marchés financiers (AMF), l’autorità francese di regolamentazione dei mercati finanziari, i fornitori di prodotti d’investimento sostenibili in Europa dovrebbero essere tenuti a seguire specifici approcci ESG e a procurare prodotti che soddisfino determinati criteri ambientali.

Le proposte dell’AMF mirano ad aggiungere requisiti più stringenti per i fornitori di fondi ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento UE sulla divulgazione della finanza sostenibile (SFDR), entrato in vigore nel gennaio 2023.

L’SFDR dell’UE fa parte del Piano d’azione europeo per il finanziamento della crescita sostenibile. Il regolamento stabilisce delle norme armonizzate per gli operatori dei mercati finanziari, compresi gli investitori e i consulenti, sulla trasparenza in merito all’integrazione dei rischi di sostenibilità e alla considerazione degli impatti negativi sulla sostenibilità nei loro processi e sulla fornitura di informazioni relative alla sostenibilità dei prodotti finanziari.

Il regolamento prevede livelli di classificazione per i fondi d’investimento incentrati sulla sostenibilità, tra cui i fondi “articolo 8” che “promuovono caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche” e i fondi “articolo 9“, più severi, “che hanno come obiettivo l’investimento sostenibile“.

In un nuovo documento di posizione pubblicato dall’AMF, tuttavia, l’autorità di regolamentazione afferma che l’SFDR ha “creato un divario tra le ragionevoli aspettative espresse dagli investitori e la realtà delle pratiche” e ha alimentato il “greenwashing“, non stabilendo requisiti minimi di impatto ambientale per i prodotti finanziari di cui agli articoli 8 e 9 e non definendo sufficientemente il concetto di “investimento sostenibile”.

Per affrontare questi problemi, le nuove proposte dell’AMF prevedono la definizione di criteri ambientali minimi per i prodotti degli articoli 8 e 9 – più severi per l’articolo 9 – la cui osservanza è soggetta alla supervisione nazionale, la definizione di una percentuale minima di attività di portafoglio dei fondi dell’articolo 9 allineata alla tassonomia UE (che dovrebbe aumentare nel tempo) e l’obbligo per i partecipanti ai mercati finanziari che gestiscono i fondi degli articoli 8 e 9 di adottare un approccio ESG vincolante e accettabile nel processo di investimento.

Le proposte dell’AMF prevedono inoltre che i fondi di cui all’articolo 9 escludano gli investimenti in attività legate ai combustibili fossili non allineate con la tassonomia dell’UE, mentre per i fondi articolo 8 sono previste condizioni rigorose per tali investimenti.

Oltre alle proposte, il documento di posizione include anche considerazioni suggerite ai responsabili politici, tra cui le politiche di coinvolgimento richieste per i fornitori di prodotti degli articoli 8 e 9, la rendicontazione dei principali impatti negativi (PAI) delle decisioni di investimento e la percentuale di attività che può essere costituita da “attività di transizione”.