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Normativa

Regolamento (EUDR) sulla deforestazione: cosa cambia per le aziende, nuove semplificazioni e mappa dei Paesi a rischio

Il Regolamento UE 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR) si inserisce nel quadro delle iniziative strategiche dellโ€™Unione europea a tutela dellโ€™ambiente, con lโ€™obiettivo di contrastare lโ€™immissione sul mercato di prodotti associati alla deforestazione o al degrado forestale. La normativa introduce obblighi rigorosi di due diligence per le imprese, con lโ€™intento di garantire la tracciabilitร  delle filiere e promuovere pratiche commerciali sostenibili.

Di questo importante cambiamento normativo e delle sue implicazioni pratiche per le imprese ne hanno parlato in esclusiva per ESG News Alessandro De Nicola e Marco Dellโ€™Antonia, partner della practice Legal Risk, Compliance & Investigations di BonelliErede, insieme a Massimo Merola, partner della practice Concorrenza/Antitrust e Diritto dellโ€™Unione europea dello stesso studio.


In cosa consiste il Regolamento sulla Deforestazione

Lโ€™Unione europea ha compiuto un passo decisivo nella lotta contro la deforestazione globale con lโ€™adozione del Regolamento UE 2023/1115, meglio noto come โ€œRegolamento Deforestazioneโ€ o โ€œEUDRโ€. Parte integrante del Green Deal europeo, il Regolamento mira a ridurre lโ€™impatto ambientale dei consumi europei, vietando lโ€™immissione sul mercato e lโ€™esportazione di prodotti legati alla distruzione delle foreste. Lโ€™obiettivo รจ di proteggere la biodiversitร  e contrastare il cambiamento climatico, evitando che i prodotti venduti nellโ€™UE o esportati da imprese dellโ€™UE contribuiscano alla deforestazione o al degrado forestale.

Il Regolamento entrerร  in vigore in modo scaglionato:

  • dal 30 dicembre 2025 per le imprese di medie e grandi dimensioni;
  • dal 30 giugno 2026 per le piccole imprese e le microimprese.

Queste scadenze sono state pensate per dare alle aziende il tempo necessario per adeguarsi alle nuove regole.

Gli obblighi di due diligence

Il cuore del Regolamento รจ rappresentato dagli obblighi di due diligence: una serie di controlli e verifiche che le aziende devono effettuare prima di mettere sul mercato o esportare determinati prodotti.

Il Regolamento si applica a una lista precisa (contenuta nellโ€™Allegato allo stesso) di materie prime quali: legno, cacao, caffรจ, olio di palma, soia, gomma e bovini; materie prime che sono alla base di molti prodotti di uso quotidiano, come mobili, carta, cioccolato, cuoio, carne, pneumatici e molto altro.

Le aziende che immettono questi prodotti sul mercato europeo o li esportano devono:

  • raccogliere informazioni dettagliate: devono essere in grado di dimostrare che i prodotti non provengono da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020. Questo comporta la raccolta di dati come la descrizione tecnica del prodotto, la quantitร , il Paese di produzione e la geolocalizzazione precisa dei terreni da cui provengono le materie prime;
  • valutare il rischio: sulla base delle informazioni raccolte, lโ€™azienda deve valutare se esiste il rischio che i prodotti non siano conformi al Regolamento. Solo se il rischio รจ nullo o trascurabile sarร  possibile procedere con la vendita o lโ€™esportazione;
  • adottare misure di mitigazione: se emergono rischi, lโ€™azienda deve prendere misure adeguate, come richiedere ulteriori documenti ai fornitori, effettuare controlli aggiuntivi o audit indipendenti.

Tutte queste attivitร  devono essere documentate in una dichiarazione di due diligence, che va presentata attraverso un sistema informatico europeo. Senza questa dichiarazione, i prodotti non possono essere commercializzati o esportati.

Le sanzioni per chi non rispetta il Regolamento sono severe: fino al 4% del fatturato annuo generato nellโ€™UE.

Le proposte di semplificazione: novitร  per le aziende

Consapevole della complessitร  degli adempimenti richiesti, la Commissione europea ha introdotto alcune misure di semplificazione per aiutare le aziende a conformarsi al Regolamento in modo piรน agevole. Queste le principali novitร :

  • riutilizzo delle dichiarazioni di due diligence per le reimportazioni: se un prodotto รจ giร  stato immesso sul mercato UE e viene reimportato, lโ€™azienda puรฒ riutilizzare la dichiarazione di due diligence giร  presentata, evitando cosรฌ inutili duplicazioni;
  • presentazione annuale delle dichiarazioni: in presenza di determinati requisiti, le aziende possono presentare una sola dichiarazione di due diligence allโ€™anno per piรน prodotti, semplificando la gestione amministrativa;
  • rappresentante autorizzato: un rappresentante puรฒ presentare la dichiarazione per conto di piรน aziende appartenenti a uno stesso gruppo;
  • chiarimenti sui prodotti soggetti al Regolamento: sono stati esclusi dallโ€™ambito di applicazione i rifiuti, i prodotti usati o di seconda mano, i campioni destinati ad analisi o test, gli articoli di corrispondenza e i materiali accessori. I materiali di imballaggio sono inclusi solo se venduti come prodotti autonomi.

La mappa dei Paesi a rischio

Un elemento chiave del Regolamento รจ la classificazione dei Paesi in base al rischio di deforestazione, stabilita dal Regolamento di esecuzione UE 2025/1093. Questa mappa determina il livello di controllo richiesto alle aziende: se le materie prime provengono da Paesi a basso rischio, le procedure di due diligence sono semplificate; se invece provengono da Paesi ad alto rischio, i controlli devono essere piรน rigorosi.

I Paesi sono suddivisi in tre categorie:

  • Paesi a basso rischio: tutti i Paesi dellโ€™Unione europea, oltre a Cina, Turchia, Svizzera e Stati Uniti. Per le materie prime e i prodotti provenienti da questi Paesi, le aziende possono beneficiare di una procedura di due diligence semplificata.
  • Paesi ad alto rischio: Russia, Bielorussia, Corea del Nord e Myanmar. In questo caso le aziende devono adottare tutte le misure di controllo previste dal Regolamento, senza alcuna semplificazione.
  • Paesi a rischio standard: tutti gli altri Paesi non inclusi nelle due categorie precedenti, come Brasile e Colombia. In questi casi, si applicano le procedure ordinarie di due diligence.

Le aziende devono quindi prestare particolare attenzione alla provenienza delle materie prime e dei prodotti, assicurando la tracciabilitร , in quanto il livello di rischio del Paese di origine incide direttamente sugli obblighi da rispettare.

Possibili future semplificazioni

In sintesi, come si legge in una recente lettera congiunta alla Commissione europea firmata dai ministri dellโ€™agricoltura di 18 Paesi EU (tra cui lโ€™Italia), โ€œil Regolamento costituisce una pietra miliare nella protezione globale delle foreste, fornendo una solida base giuridica per lโ€™azione dellโ€™UE contro la deforestazione, rafforzando al contempo la cooperazione internazionale e includendo misure di sostegno per i piccoli produttori nei Paesi terziโ€; tuttavia, โ€œnella sua forma attualeโ€, alcuni requisiti previsti sono ancora poco chiari, oltre che molto onerosi per le aziende, con possibili risvolti sui prezzi delle materie prime, sui costi delle produzioni e sulla conseguente delocalizzazione delle stesse. Gli Stati firmatari chiedono quindi ulteriori semplificazioni e, nellโ€™attesa, un ulteriore rinvio delle scadenze previste per lโ€™applicazione del Regolamento.

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