Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato la consultazione pubblica sullo schema di decreto di recepimento della direttiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), sugli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità.
La direttiva ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle stesse.
Il recepimento da parte degli stati membri della CSRD dovrà avvenire entro il 6 luglio 2024. Per questo la consultazione lanciata dal MEF ha scadenza il 18 marzo 2024. Le risposte e osservazioni dovranno essere inviate all’indirizzo mail dt.direzione5.ufficio5@mef.gov.it e i commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli.
Il contenuto del decreto sul recepimento della CSRD
Oltre a specificare che l’autorità di vigilanza nel contesto italiano resta la Consob, nel decreto (consultabile a questo link) il MEF fornisce alcune definizioni e ambiti di applicazione per guidare le imprese italiane nell’attuazione della direttiva europea.
Nell’articolo 1, in particolare, vengono fornite definizioni su concetti quali “società madre” e “società figlia”, “piccole e medie imprese” e “micro-imprese”. Nel secondo articolo, invece, viene definito l’ambito di applicazione, ad esempio specificando che la Banca d’Italia non vi rientra, così come le micro-imprese, mentre le imprese di assicurazione e gli enti creditizi sì.
L’articolo 3 approfondisce le componenti della rendicontazione individuale di sostenibilità, come la definizione della strategia aziendale, degli obiettivi ESG, delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità, degli incentivi connessi alle questioni ESG, delle procedure di due diligence e dei rischi ESG per ogni specifica impresa. L’articolo 4, invece, è dedicato alla rendicontazione consolidata di sostenibilità riferita alle società madri, mentre il quinto articolo affronta il tema della relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi, che si applica alle società figlie e alle succursali di società madri extra-europee che abbiano generato negli ultimi due esercizi consecutivi nel territorio dell’UE oltre 150 milioni di euro.
L’articolo 6 e il 7 si riferiscono rispettivamente alla pubblicità e ai casi di esonero per imprese che possono non ricorrere alla rendicontazione di sostenibilità qualora le informazioni su di esse siano già contenute, ad esempio, nel reporting della società madre.
Più avanti, nell’articolo 10, si ricordano anche le responsabilità e sanzioni qualora le imprese che devono seguire le disposizioni della direttiva si astengano dal farlo e all’articolo 18 si ricordano i vari tempi di entrata in vigore così come delineato dalle autorità europee: 1° gennaio 2024 per le imprese di grandi dimensioni con oltre 500 dipendenti e gli enti di interesse pubblico, 1° gennaio 2025 per imprese di grandi dimensioni con meno di 500 dipendenti e alle società madri, 1° gennaio 2026 per le PMI, per gli enti piccoli e non complessi e per le imprese di assicurazione captive. Nell’articolo 19, infine, vengono descritte le disposizioni transitorie per il periodo di transizione che dovranno attraversare tutte le imprese interessate dalla CSRD.