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Commissione UE facilita l’accesso alla giustizia ambientale in caso di aiuti di Stato

La Commissione europea ha adottato una serie di modifiche alle norme sugli aiuti di Stato per garantire e rafforzare l’accesso al pubblico alla giustizia in ambito ambientale, in relazione alle decisioni dell’UE sugli aiuti di Stato. In particolare, ha aggiornato le sue disposizioni per consentire alle organizzazioni non governative (ONG) di chiedere il riesame di determinate decisioni, al fine di valutare se queste siano in contrasto con il diritto ambientale dell’Unione.

Tali modifiche derivano dalle conclusioni del 2021 del Comitato di controllo dell’osservanza della Convenzione di Aarhus, che ha ritenuto l’UE inadempiente, poiché non permetteva ai cittadini di contestare le decisioni in materia di aiuti di Stato che potessero violare il diritto ambientale.

Nel maggio 2023, la Commissione ha pubblicato una comunicazione con le opzioni per dare seguito a queste conclusioni, aprendo poi una consultazione pubblica tra luglio e settembre 2024. Un’ulteriore consultazione si è svolta tra febbraio e marzo 2025, coinvolgendo Stati membri, cittadini, imprese, associazioni, ONG ambientali, avvocati e accademici.

La Commissione ha colto l’occasione anche per aggiornare altre parti del regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004 sugli aiuti di Stato e del codice delle migliori pratiche per gli aiuti di Stato.

Il nuovo meccanismo di riesame

Il riesame prevede le seguenti condizioni:

  • Possono presentare richiesta le ONG che soddisfano determinati requisiti, tra cui indipendenza, finalità non lucrativa legata alla richiesta e comprovata esperienza nel settore ambientale.
  • Le decisioni possono essere riesaminate sono quelle definitive sugli aiuti di Stato che concludono un’indagine formale ai sensi dell’art. 108, par. 2, TFUE, e che dichiarano un aiuto compatibile con il mercato interno (decisione positiva), oppure lo autorizzano a certe condizioni (decisione condizionale).Sono escluse le decisioni adottate in base all’art. 107, par. 2 (aiuti sociali individuali e aiuti per calamità naturali o eventi eccezionali) e all’art. 107, par. 3, lett. b) (aiuti per gravi turbamenti economici).
  • L’ONG deve dimostrare che l’attività finanziata, o un elemento inscindibile della misura di aiuto approvata, viola una o più norme specifiche del diritto ambientale dell’UE.

Modalità e tempi

La richiesta deve essere presentata entro 8 settimane dalla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta ufficiale, tramite un modulo. La Commissione risponderà entro 16 settimane dal termine per la presentazione, prorogabili a 22 in casi giustificati. Richieste e risposte saranno pubblicate su un sito web dedicato.

La risposta della Commissione potrà essere impugnata davanti alla Corte di giustizia dell’UE.

Inoltre, la modifica al regolamento impone agli Stati membri di dichiarare, nel modulo di notifica degli aiuti, che né l’attività finanziata né la misura di aiuto violano il diritto ambientale dell’UE.

Entrata in vigore e applicazione

Le ONG potranno richiedere il riesame sia delle decisioni definitive che autorizzano aiuti notificati dagli Stati membri, a partire da due mesi dopo la pubblicazione delle modifiche sulla Gazzetta ufficiale, sia delle decisioni relative ad aiuti non notificati, se l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 108, par. 2, è stato deciso dopo la pubblicazione delle modifiche.

Prossime tappe

Nel quarto trimestre del 2025, la Commissione pubblicherà delle linee guida per chiarire cosa si intenda per “legame indissolubile” tra una misura di aiuto e una possibile violazione del diritto ambientale.