I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su un regolamento volto a istituire il primo quadro di certificazione a livello UE per la rimozione del carbonio. Il quadro (volontario) ha lo scopo di facilitare e accelerare la realizzazione di attività ambiziose per la rimozione del carbonio e la riduzione delle emissioni nel suolo dell’UE.
Come primo passo verso l’ulteriore integrazione dei sistemi di rimozione del carbonio nella politica climatica dell’UE, il 30 novembre 2022 la Commissione europea ha proposto un regolamento che crea un quadro volontario a livello UE per certificare rimozioni di carbonio di alta qualità.
Una volta entrato in vigore, il regolamento costituirà il primo passo verso l’introduzione di un quadro completo per la rimozione del carbonio e la riduzione delle emissioni del suolo nella normativa europea e contribuirà all’ambizioso obiettivo dell’UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito nella legge europea sul clima.
Indice
Principali elementi dell’accordo
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’accordo lo estende alla riduzione delle emissioni del suolo e mantiene una definizione aperta di rimozione del carbonio, in linea con quella utilizzata dal Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (IPCC). I colegislatori distinguono, inoltre, tra le varie attività di rimozione del carbonio e riduzione delle emissioni:
- Rimozione permanente del carbonio (immagazzinamento del carbonio atmosferico o biogenico per diversi secoli);
- Stoccaggio temporaneo del carbonio in prodotti durevoli (come le costruzioni a base di legno) di almeno 35 anni e che possono essere monitorati in loco durante l’intero periodo di monitoraggio;
- Stoccaggio temporaneo del carbonio derivante dalla “carbon farming” (“coltivazione di carbonio”, consiste in un modo innovativo di fare agricoltura per sequestrare il carbonio nel suolo, al fine di non farlo finire in atmosfera, ad esempio tramite il ripristino di foreste e suolo, gestione delle zone umide, praterie di fanerogame marine);
- Riduzione delle emissioni dal suolo (dalla carbon farming), che include riduzioni di carbonio e protossido di azoto derivanti dalla gestione del suolo e a condizione che tali attività si traducano in un miglioramento del bilancio del carbonio nel suolo, nella gestione delle zone umide, nell’assenza di lavorazione del terreno e in pratiche di colture di copertura combinate con una riduzione dell’uso di fertilizzanti;
Le ultime due attività devono durare almeno cinque anni per essere certificate e non devono comportare l’acquisizione di terreni a fini speculativi che incidano negativamente sulle comunità rurali.
Entro il 2026 la Commissione ha il compito di produrre un rapporto sulla fattibilità di certificare attività che portino alla riduzione di emissioni diverse da quelle legate al suolo (carbonio e protossido di azoto). Il rapporto si baserà su una metodologia di certificazione pilota per le attività che riducono le emissioni agricole derivanti dalla fermentazione enterica e dalla gestione del letame.
Le attività che non comportano la rimozione del carbonio o la riduzione delle emissioni del suolo, come la deforestazione evitata o progetti di energia rinnovabile, non sono incluse nel campo di applicazione del regolamento. I colegislatori hanno inoltre convenuto di escludere il recupero potenziato di idrocarburi dalle attività di rimozione permanente del carbonio e di chiarire esplicitamente che invece le attività e gli operatori negli ambienti marini rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento.
Le nuove norme si applicheranno alle attività che si svolgono nell’UE. Tuttavia, nel rivedere il regolamento, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di consentire lo stoccaggio geologico del carbonio nei paesi terzi vicini, a condizione che tali stati si allineino agli standard ambientali e di sicurezza dell’UE.
Criteri e procedura di certificazione
L’accordo provvisorio mantiene il requisito della proposta della Commissione secondo cui le attività di rimozione del carbonio devono soddisfare quattro criteri generali per essere certificate: quantificazione, addizionalità, stoccaggio a lungo termine e sostenibilità.
Sulla base di questi criteri, la Commissione, assistita da un gruppo di esperti, svilupperà metodologie di certificazione su misura per diversi tipi di attività di rimozione del carbonio, al fine di garantire l’attuazione corretta, armonizzata ed economicamente vantaggiosa dei criteri di rimozione del carbonio. I colegislatori hanno apportato alcune modifiche per definire più precisamente sulla base di quali criteri devono essere sviluppate le metodologie e hanno incluso un elenco di indicazioni su quali attività dovrebbero essere prioritarie.
I colegislatori hanno convenuto di mantenere gli elementi chiave del processo di certificazione in due fasi e la natura volontaria della certificazione, ma hanno incluso ulteriori chiarimenti sul funzionamento del processo di certificazione.
Per quanto riguarda la sostenibilità per l’agricoltura del carbonio, i colegislatori hanno aggiunto indicazioni su come devono essere intesi gli obiettivi di sostenibilità e hanno previsto che un’attività di agricoltura del carbonio debba sempre generare almeno un co-beneficio per la biodiversità (compresa la salute del suolo e la prevenzione del degrado del suolo).
Per le attività di carbon farming, l’accordo provvisorio offre agli stati membri la possibilità di fornire consulenza agli agricoltori sulla procedura di richiesta e consentire sinergie tra il sistema di identificazione delle parcelle agricole della PAC e le informazioni generate dal processo di certificazione nell’ambito di questo quadro.
Utilizzo delle unità certificate
L’accordo provvisorio stabilisce le regole sulla registrazione, l’emissione e l’uso delle unità (corrispondenti a una tonnellata metrica equivalente di CO2 del beneficio netto certificato generato da una delle attività di rimozione del carbonio o di riduzione delle emissioni del suolo) nei registri pubblici e, una volta sviluppate, il registro dell’UE. I colegislatori hanno convenuto di includere che le unità certificate possono essere utilizzate solo per gli obiettivi climatici dell’UE e per il contributo determinato a livello nazionale (NDC) e non devono contribuire agli NDC dei paesi terzi e ai programmi di conformità internazionali. Queste regole, compresi i relativi adeguamenti, saranno riviste nel 2026.
Monitoraggio e responsabilità
Il regolamento stabilisce chiari obblighi di monitoraggio e norme in materia di responsabilità per gli operatori. I negoziatori hanno convenuto di distinguere tra il periodo di attività e il periodo di monitoraggio e hanno chiarito che gli operatori saranno responsabili di affrontare eventuali casi di inversione (vale a dire il rilascio di CO2 nell’atmosfera) derivanti da un attività di rimozione del carbonio durante il periodo di monitoraggio.
L’accordo invita la Commissione a includere chiari meccanismi di responsabilità nello sviluppo delle metodologie di certificazione. I meccanismi di responsabilità dovrebbero affrontare i casi di annullamento e le conseguenze del monitoraggio incompleto o interrotto e del mancato rispetto da parte degli operatori durante il periodo di monitoraggio. Possono includere riserve collettive o conti delle unità di rimozione del carbonio e meccanismi assicurativi anticipati.
Registro UE
Il testo concordato dai colegislatori invita la Commissione a istituire un registro elettronico comune e trasparente a livello dell’UE quattro anni dopo l’entrata in vigore del regolamento per rendere le informazioni sulla certificazione e sulle unità disponibili e accessibili al pubblico, compresi i certificati di conformità e sintesi degli audit di certificazione. Fino ad allora, i sistemi di certificazione previsti dal quadro devono fornire registri pubblici basati su sistemi automatizzati e interoperabili. I colegislatori hanno inoltre introdotto norme sul finanziamento del registro dell’UE, che sarà finanziato mediante tariffe annuali fisse per gli utenti proporzionate all’uso del registro.
Prossimi passi
L’accordo provvisorio sarà ora sottoposto per approvazione ai rappresentanti degli stati membri nel Consiglio (Coreper) e alla commissione ambiente del Parlamento. Se approvato, il testo dovrà poi essere adottato formalmente da entrambe le istituzioni, previa revisione da parte dei giuristi-linguisti, prima di poter essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore.