Il Regolamento UE 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR) si inserisce nel quadro delle iniziative strategiche dellโUnione europea a tutela dellโambiente, con lโobiettivo di contrastare lโimmissione sul mercato di prodotti associati alla deforestazione o al degrado forestale. La normativa introduce obblighi rigorosi di due diligence per le imprese, con lโintento di garantire la tracciabilitร delle filiere e promuovere pratiche commerciali sostenibili.
Di questo importante cambiamento normativo e delle sue implicazioni pratiche per le imprese ne hanno parlato in esclusiva per ESG News Alessandro De Nicola e Marco DellโAntonia, partner della practice Legal Risk, Compliance & Investigations di BonelliErede, insieme a Massimo Merola, partner della practice Concorrenza/Antitrust e Diritto dellโUnione europea dello stesso studio.
Indice
In cosa consiste il Regolamento sulla Deforestazione
LโUnione europea ha compiuto un passo decisivo nella lotta contro la deforestazione globale con lโadozione del Regolamento UE 2023/1115, meglio noto come โRegolamento Deforestazioneโ o โEUDRโ. Parte integrante del Green Deal europeo, il Regolamento mira a ridurre lโimpatto ambientale dei consumi europei, vietando lโimmissione sul mercato e lโesportazione di prodotti legati alla distruzione delle foreste. Lโobiettivo รจ di proteggere la biodiversitร e contrastare il cambiamento climatico, evitando che i prodotti venduti nellโUE o esportati da imprese dellโUE contribuiscano alla deforestazione o al degrado forestale.
Il Regolamento entrerร in vigore in modo scaglionato:
- dal 30 dicembre 2025 per le imprese di medie e grandi dimensioni;
- dal 30 giugno 2026 per le piccole imprese e le microimprese.
Queste scadenze sono state pensate per dare alle aziende il tempo necessario per adeguarsi alle nuove regole.
Gli obblighi di due diligence
Il cuore del Regolamento รจ rappresentato dagli obblighi di due diligence: una serie di controlli e verifiche che le aziende devono effettuare prima di mettere sul mercato o esportare determinati prodotti.
Il Regolamento si applica a una lista precisa (contenuta nellโAllegato allo stesso) di materie prime quali: legno, cacao, caffรจ, olio di palma, soia, gomma e bovini; materie prime che sono alla base di molti prodotti di uso quotidiano, come mobili, carta, cioccolato, cuoio, carne, pneumatici e molto altro.
Le aziende che immettono questi prodotti sul mercato europeo o li esportano devono:
- raccogliere informazioni dettagliate: devono essere in grado di dimostrare che i prodotti non provengono da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020. Questo comporta la raccolta di dati come la descrizione tecnica del prodotto, la quantitร , il Paese di produzione e la geolocalizzazione precisa dei terreni da cui provengono le materie prime;
- valutare il rischio: sulla base delle informazioni raccolte, lโazienda deve valutare se esiste il rischio che i prodotti non siano conformi al Regolamento. Solo se il rischio รจ nullo o trascurabile sarร possibile procedere con la vendita o lโesportazione;
- adottare misure di mitigazione: se emergono rischi, lโazienda deve prendere misure adeguate, come richiedere ulteriori documenti ai fornitori, effettuare controlli aggiuntivi o audit indipendenti.
Tutte queste attivitร devono essere documentate in una dichiarazione di due diligence, che va presentata attraverso un sistema informatico europeo. Senza questa dichiarazione, i prodotti non possono essere commercializzati o esportati.
Le sanzioni per chi non rispetta il Regolamento sono severe: fino al 4% del fatturato annuo generato nellโUE.
Le proposte di semplificazione: novitร per le aziende
Consapevole della complessitร degli adempimenti richiesti, la Commissione europea ha introdotto alcune misure di semplificazione per aiutare le aziende a conformarsi al Regolamento in modo piรน agevole. Queste le principali novitร :
- riutilizzo delle dichiarazioni di due diligence per le reimportazioni: se un prodotto รจ giร stato immesso sul mercato UE e viene reimportato, lโazienda puรฒ riutilizzare la dichiarazione di due diligence giร presentata, evitando cosรฌ inutili duplicazioni;
- presentazione annuale delle dichiarazioni: in presenza di determinati requisiti, le aziende possono presentare una sola dichiarazione di due diligence allโanno per piรน prodotti, semplificando la gestione amministrativa;
- rappresentante autorizzato: un rappresentante puรฒ presentare la dichiarazione per conto di piรน aziende appartenenti a uno stesso gruppo;
- chiarimenti sui prodotti soggetti al Regolamento: sono stati esclusi dallโambito di applicazione i rifiuti, i prodotti usati o di seconda mano, i campioni destinati ad analisi o test, gli articoli di corrispondenza e i materiali accessori. I materiali di imballaggio sono inclusi solo se venduti come prodotti autonomi.
La mappa dei Paesi a rischio
Un elemento chiave del Regolamento รจ la classificazione dei Paesi in base al rischio di deforestazione, stabilita dal Regolamento di esecuzione UE 2025/1093. Questa mappa determina il livello di controllo richiesto alle aziende: se le materie prime provengono da Paesi a basso rischio, le procedure di due diligence sono semplificate; se invece provengono da Paesi ad alto rischio, i controlli devono essere piรน rigorosi.
I Paesi sono suddivisi in tre categorie:
- Paesi a basso rischio: tutti i Paesi dellโUnione europea, oltre a Cina, Turchia, Svizzera e Stati Uniti. Per le materie prime e i prodotti provenienti da questi Paesi, le aziende possono beneficiare di una procedura di due diligence semplificata.
- Paesi ad alto rischio: Russia, Bielorussia, Corea del Nord e Myanmar. In questo caso le aziende devono adottare tutte le misure di controllo previste dal Regolamento, senza alcuna semplificazione.
- Paesi a rischio standard: tutti gli altri Paesi non inclusi nelle due categorie precedenti, come Brasile e Colombia. In questi casi, si applicano le procedure ordinarie di due diligence.
Le aziende devono quindi prestare particolare attenzione alla provenienza delle materie prime e dei prodotti, assicurando la tracciabilitร , in quanto il livello di rischio del Paese di origine incide direttamente sugli obblighi da rispettare.
Possibili future semplificazioni
In sintesi, come si legge in una recente lettera congiunta alla Commissione europea firmata dai ministri dellโagricoltura di 18 Paesi EU (tra cui lโItalia), โil Regolamento costituisce una pietra miliare nella protezione globale delle foreste, fornendo una solida base giuridica per lโazione dellโUE contro la deforestazione, rafforzando al contempo la cooperazione internazionale e includendo misure di sostegno per i piccoli produttori nei Paesi terziโ; tuttavia, โnella sua forma attualeโ, alcuni requisiti previsti sono ancora poco chiari, oltre che molto onerosi per le aziende, con possibili risvolti sui prezzi delle materie prime, sui costi delle produzioni e sulla conseguente delocalizzazione delle stesse. Gli Stati firmatari chiedono quindi ulteriori semplificazioni e, nellโattesa, un ulteriore rinvio delle scadenze previste per lโapplicazione del Regolamento.
