E’ arrivato il parere dell’SMSG (Securities and Markets Stakeholder Group) su alcuni aspetti delle normative sul greenwashing. Gli esperti del gruppo consultivo a cui si appoggia l’ESMA (European Securities and Markets Authority) per le questioni più tecniche che riguardano i nuovi regolamenti hanno toccato tematiche rilevanti alla luce delle incertezze che permangono tra le società di asset management. Dubbi che alimentano decisioni prudenziali come quella di declassare molti fondi precedentemente classificati come articolo 9 della SFDR.
Le risposte hanno anche toccato temi nuovi come quello del “green-bleaching”, ossia i casi in cui i gestori di fondi che investono in attività sostenibili si astengono dal dichiararlo per evitare i problemi di dati derivanti dagli obblighi di divulgazione. Secondo il gruppo consultivo questa pratica potrebbe non essere sanzionabile, sebbene sia opportuno che l’autorità di regolamentazione monitori la frequenza con la quale avviene.
Le precisazioni nascono dal fatto che all’SMSG è stato chiesto di rispondere a quattro domande supplementari da parte di un membro del consiglio di vigilanza dell’ESMA in aggiunta alla sua risposta di fine febbraio 2023 ad una call for evidence sul tema del greenwashing da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria dell’UE (ESA).
Nello specifico, l’ESMA ha chiesto:
- Come il parere dell’SMSG possa contribuire a una “definizione olistica” di greenwashing;
- Se e perché il “greenbleaching” sia un problema dal punto di vista della vigilanza;
- Come l’ESMA possa affrontare il calo dei fondi ex articolo 9;
- Come si debba considerare l’intento quando si parla di greenwashing.
In risposta, l’SMSG ha sottolineato che finché non vi sarà l’obbligo legale di rivelare quanto un prodotto sia sostenibile, il fatto di non fare queste affermazioni non potrà essere considerato una “falsa rappresentazione” e non dovrà essere sanzionato. Tuttavia, allo stesso tempo il gruppo consultivo ha osservato che l’incidenza del “gran-bleaching“ è rilevante per l’ESMA e ha raccomandato all’autorità di vigilanza di monitorarne l’incidenza per garantire che la legislazione sulla finanza sostenibile raggiunga il suo obiettivo.
Sul tema dei declassamenti dei fondi articolo 9 ai sensi dell’SFDR avvenuti negli ultimi mesi e le azioni che l’ESMA dovrebbe intraprendere al riguardo, l’SMSG ha rilevato la mancanza di chiarezza su ciò che costituisce un investimento sostenibile e ha affermato che le incertezze “allontanano i fondi dalla qualifica di cui all’articolo 9”. “Il rischio è che la categoria dell’articolo 8 diventi inutile, mentre la categoria dell’articolo 9 si svuota“, si legge nel documento.
Inoltre, il gruppo consultivo ha evidenziato che il declassamento dei fondi è un esempio di come le incertezze normative possano portare a un “greenbleaching” e, in ultima analisi, a una minore trasparenza e chiarezza per gli investitori al dettaglio. A questo proposito, ha osservato che l’ESMA ha un ruolo importante da svolgere nel monitorare l’evoluzione del mercato, esaminarne le cause e segnalarle alla Commissione europea.
A proposito della distinzione tra greenwashing intenzionale e non intenzionale, l’SMSG ha affermato che le definizioni dovrebbero essere collegate il più possibile ai requisiti esistenti in materia di informazioni ingannevoli. Ciò significa che la rilevanza dell’intento dipende dall’approccio adottato. Ad esempio, se un’autorità di vigilanza interviene ai sensi della MIFID II, l’unico fattore rilevante è se l’investitore è stato ingannato, mentre se si richiede un risarcimento danni per concorrenza sleale, la negligenza o l’intenzione saranno spesso rilevanti.
Secondo il gruppo consultivo, inoltre, è “della massima importanza” attribuire la responsabilità al livello corretto della catena del valore, ad esempio nel caso in cui un gestore abbia ricevuto dati errati da un emittente o da un fornitore di dati.
Sulla questione dell’intenzionalità il gruppo ha sottolineato anche che il mancato raggiungimento dell’obiettivo d’investimento di un fondo non significa necessariamente che si sia verificato un greenwashing.
Infine, l’SMSG ha raccomandato di gestire bene le aspettative degli investitori, in modo che questi ultimi “non si aspettino più di quanto dichiarato dai fornitori di prodotti”, come nel caso dei fondi dell’articolo 8.