Il Consiglio nazionale dei commercialisti (CNDCEC) ha avanzato la richiesta, durante un’audizione parlamentare, di mantenere invariato l’esame di Stato per i commercialisti e per gli esperti contabili nella fase attuale di recepimento della direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
Pertanto, nell’aggiornare la regolamentazione di attuazione della disciplina in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale e dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, si dovrebbero tenere in conto le competenze e conoscenze specifiche già riconosciute dall’ordinamento professionale.
“È del tutto evidente che non vi è nessuna volontà del legislatore europeo di moltiplicare le prove di esame per svolgere l’attività di rendicontazione della sostenibilità, nei casi in cui il possesso di quelle conoscenze sia già stato accertato”, si legge nel documento del CNDCEC.
Secondo il Consiglio, inoltre, sarebbe auspicabile mantenere allineato il numero dei crediti formativi richiesti al revisore legale rispetto al revisore della sostenibilità e agire, piuttosto, attraverso una diversa ripartizione delle materie oggetto della formazione continua, opportunamente integrata dagli aspetti attinenti alla sostenibilità. “Pertanto, si dovrebbe prevedere che i revisori abilitati al rilascio dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità siano tenuti ad acquisire venti crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno cinque caratterizzanti la sostenibilità”, sostiene il CNDCEC. Del resto, il numero di cinque crediti formativi è stato ritenuto adeguato dal legislatore ai fini dell’acquisizione delle conoscenze necessarie in materia di rendicontazione e attestazione della sostenibilità da parte dei revisori.
Per il Consiglio, inoltre, il recepimento della CSRD non sembra giustificare l’ampliamento di compiti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Pertanto, l’attribuzione di una vigilanza specifica e distinta sulla sussistenza delle procedure attuate dall’impresa per individuare le informazioni comunicate nella rendicontazione di sostenibilità in conformità agli ESRS (European Sustainability Reporting Standards) si può già ritenere inclusa nell’ambito della generica vigilanza sull’efficienza e la funzionalità del sistema amministrativo-contabile e del monitoraggio del processo di informativa finanziaria e della rendicontazione di sostenibilità.
Per quanto riguarda il collegio sindacale incaricato della revisione legale, secondo il CNDCEC dovrebbe avere la facoltà di esercitare anche l’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, oltre a quella di revisione legale.
Infine, per il Consiglio è condivisibile invece la scelta di non esercitare l’opzione contenuta nella direttiva CSRD di consentire che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità rilasci l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. “Lo svolgimento di tali servizi da parte dei soli soggetti iscritti nel Registro garantisce l’effettiva tutela dei destinatari della rendicontazione della sostenibilità, nonché l’integrità e la qualità dei servizi di attestazione medesimi”, si legge a conclusione del documento.