Piermaurizio Tafuni polizze catastrofali | ESG News

Intervista

Tafuni (A&O Shearman): polizze catastrofali obbligatorie, cosa cambia per le aziende italiane

A partire dal 31 marzo 2025, salvo proroga dell’ultimo minuto, entra in vigore l’obbligo per tutte le aziende iscritte alla Camera di Commercio di sottoscrivere una polizza catastrofale. Questa normativa rappresenta un passo rilevante nella gestione dei rischi climatici per il tessuto imprenditoriale italiano. L’obiettivo primario è fornire una copertura assicurativa a tutela dei beni materiali delle imprese contro eventi naturali ad alto impatto, come frane, alluvioni, terremoti e inondazioni, minimizzando al contempo l’onere economico a carico dello Stato. L’avvocato Piermaurizio Tafuni, senior associate di A&O Shearman, offre un’analisi dettagliata della nuova normativa, affrontando i punti più controversi e le implicazioni per il mondo imprenditoriale.

Dall’aumento di calamità naturali causate dai cambiamenti climatici alla necessità di sgravare lo Stato dai costi di risarcimento, la ratio della norma punta a un approccio strutturato per la gestione del rischio. Tuttavia, permangono dubbi sull’applicabilità dell’obbligo, soprattutto per le imprese prive di beni materiali, e sulla validità dei premi assicurativi in relazione al rischio territoriale.

La nuova legge, introdotta dalla Legge n. 213/2023 e recepita nel Decreto Ministeriale n. 18/2025, prevede non solo obblighi per le imprese, ma anche per le compagnie assicurative, che saranno soggette a sanzioni amministrative in caso di inadempimenti. Le discussioni intorno alla norma non si fermano qui, con Confindustria che ha avanzato richieste di proroga per chiarire molti aspetti tecnici, tra cui la determinazione dei premi e le conseguenze in caso di mancata copertura.

Tafuni, inoltre, approfondisce tematiche quali il ruolo cruciale del settore assicurativo nella gestione del rischio climatico, le esclusioni rilevanti come il rischio di “business interruption,” e l’impatto della nuova normativa sugli incentivi pubblici per le aziende. Non manca una riflessione sulla competizione nel mercato assicurativo e sui limiti strutturali della nuova regolamentazione.

Entro fine marzo entrerà in vigore l’obbligo per tutte le aziende iscritte in camera di Commercio di sottoscrivere una polizza catastrofale. Ci vuole spiegare la ratio di questa norma?

La ratio della norma mi pare essere, da un lato, quella di far sì che gli imprenditori beneficino di una protezione dai danni diretti cagionati dagli eventi climatici ai loro beni materiali strategici e, dall’altro, quella di liberare lo Stato dall’onere di farsi carico di tali danni.  

L’intervento normativo ha la finalità di fronteggiare le conseguenze dannose dell’aumento di calamità naturali che rappresentano una minaccia sempre più grave per le imprese italiane. Il cambiamento climatico comporta, infatti, eventi atmosferici sempre più ad alto impatto, che colpiscono con crescente frequenza l’area mediterranea e in particolare il nostro Paese, causando alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni e, secondo alcuni studi, anche terremoti.

È stato proprio il considerevole aumento dei casi di risarcimento del danno collegati agli eventi catastrofali a portare all’introduzione dell’obbligo per le imprese di stipulare la polizza assicurativa in questione, a copertura del rischio delle conseguenze dannose degli eventi catastrofali (polizza c.d. Cat Nat).  

L’obbligo in questione è stato introdotto dall’art. 1, commi dal 101 al 111, della legge n. 213 del 2023, recepito nel decreto n. 18 del 30 gennaio 2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (il Decreto Ministeriale). Ai sensi del nuovo quadro normativo, le imprese saranno tenute alla stipulazione di una copertura assicurativa relativa ai danni cagionati ai loro beni materiali da alluvioni, inondazioni, esondazioni, sismi e frane. 

All’obbligo delle imprese corrisponde l’obbligo a contrarre delle compagnie assicurative, che incorreranno in sanzioni amministrative dell’IVASS in caso di inadempimento. 

Ma come mai sono incluse anche imprese che non hanno asset fisici?

Mi pare che questa sia una questione che necessita di essere chiarita dal legislatore. 

L’obbligo di copertura assicurativa riguarda, dal punto di vista oggettivo, i danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. 

Le imprese che non sono proprietarie e non detengono beni materiali non sono state espressamente escluse dall’ambito di applicazione della norma che prevede l’obbligo di stipulazione della polizza, ma è ragionevole ritenere che l’obbligo in questione non possa operare per tali soggetti, dovendo la copertura assicurativa riferirsi a beni materiali specifici. 

Non è neanche chiaro quale sia il rapporto giuridico tra impresa e bene che fa sorgere l’obbligo di stipulazione della polizza e questa è una questione centrale anche con riferimento alla validità della polizza. 

Confindustria è scesa in campo per dire che ci sono ancora molti aspetti da chiarire. Ci vuole fare qualche esempio?

Considerando la presenza di numerosi aspetti applicativi ancora da definire, Confindustria propone una proroga di 90 giorni per l’entrata in vigore della norma che introduce l’obbligo di stipulare la polizza. Secondo Confindustria, vi è un importante rischio che, soprattutto nella fase iniziale di attuazione delle nuove norme, le imprese – in particolare, quelle di piccole dimensioni – possano trovarsi a dover pagare premi significativi per il solo fatto di essere situate in aree geografiche più esposte alle calamità naturali. In effetti, molti sono gli aspetti che meritano di essere chiariti: inter alia, l’oggetto della copertura, l’individuazione dei soggetti tenuti alla stipulazione e le garanzie oggetto di copertura.

Ci sono voci contrarie all’obbligatorietà del provvedimento, ma con l’aumentare degli eventi estremi, l’alternativa è che i danni siano pagati da tutti i cittadini attraverso i risarcimenti pubblici. Cosa ne pensa?

Ritengo che la previsione dell’assicurazione obbligatoria sia efficace in un numero limitato di situazioni dove entrano in gioco anche gli interessi dei terzi danneggiati dallo svolgimento di attività diffuse e connotate da una certa pericolosità (si pensi, ad esempio, alla circolazione dei veicoli). Gli imprenditori hanno sicuramente argomenti per sostenere la non necessarietà dell’introduzione dell’obbligo di stipulazione della polizza Cat Nat, in considerazione del fatto che il rischio di deterioramento dei beni può ritenersi rientrare nel normale rischio di impresa. 

Ciò detto, penso anche che l’affidamento della gestione del rischio agli assicuratori sia il modo più efficace per tutelare gli imprenditori dalle perdite, in quanto garantisce loro l’accesso a indennizzi adeguati in tempi rapidi. Tanto è vero, anche se si considera che la gestione tradizionale dei danni causati da eventi catastrofici, affidata agli enti pubblici, ha da tempo dimostrato profili di inadeguatezza.

Gli assicuratori dovrebbero a mio avviso svolgere un ruolo cruciale nella gestione delle conseguenze del cambiamento climatico sulle comunità e sulle infrastrutture a livello globale, in quanto la funzione del settore assicurativo è proprio quella di ridistribuire il rischio all’interno della comunità, trasferendolo dai soggetti più vulnerabili ed esposti a quelli tecnicamente più strutturati e finanziariamente solidi. 

Sia poi consentito aggiungere anche che il cambiamento climatico riguarda anche la responsabilità civile e i c.d. rischi di transizione (ossia, il rischio di natura finanziaria che accompagna la transizione rispetto a nuove regole di governance). Anche in questi settori, gli assicuratori dovrebbero avere un ruolo primario nella gestione dei rischi collegati al cambiamento climatico, in virtù di polizze stipulate liberamente con gli assicurati. 

Quali sono gli altri aspetti rilevanti di questa tipologia di polizze?

A mio avviso, un aspetto interessante di tale polizza riguarda l’esclusione di copertura del rischio c.d. di “business interruption”, in cui rientrano ad esempio il rischio di danno da interruzione delle catene di approvvigionamento e delle catene produttive integrate. Si tratta di un rischio impattato in termini molto significativi dal cambiamento climatico. 

Ancora, trovo interessanti i meccanismi di determinazione di franchigia, massimale e premio che sono stati previsti dal Decreto Ministeriale.

Le aziende prive di polizze non potranno accedere a incentivi e agevolamenti pubblici. Un onere troppo stringente o una sana precauzione dello Stato che non vuole mettere a repentaglio il denaro dei cittadini?

Il Decreto Ministeriale prevede che del mancato adempimento dell’obbligo di munirsi di copertura assicurativa deve tenersi presente nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. 

Si tratta di una conseguenza sicuramente rilevante per le imprese, che necessita anzitutto di chiarimenti da parte del legislatore in merito alla sua portata. Ciò detto, mi pare che tale misura serva a preservare, da un lato, la cogenza dell’obbligo di stipulazione della polizza e, dall’altro, la ratio stessa delle nuove norme, che risiede anche nel liberare lo Stato dal farsi carico dei danni cagionati ai beni degli imprenditori. Occorrerà un aggiornamento a seguito dell’applicazione delle nuove norme in merito alla proporzionalità tra l’inadempimento e le conseguenze. 

I meccanismi con cui vengono fissati i premi prevedono alcuni limiti. Come funzionano e qual è la ragione della loro introduzione?

Il premio assicurativo deve essere determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, nonché sulla base delle serie storiche disponibili e dell’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati. Ai fini della determinazione del premio, si tiene altresì conto delle misure adottate dall’impresa per prevenire rischi e proteggere i beni dalle calamità naturali. Inoltre, il premio deve essere aggiornato periodicamente. 

Tale modalità di determinazione del premio parrebbe mirata a valorizzare il rischio in concreto che il bene protetto dalla copertura assicurativa sia danneggiato. È in effetti innegabile che la probabilità che si verifichi un evento catastrofale varia notevolmente in base all’area geografica di rilievo. Tuttavia, questo criterio non sarà di facile e immediata applicazione.

Sarà un mercato libero o anche la concorrenza tra le assicurazioni è limitata?

Non è chiaro questo aspetto, che merita in effetti di essere chiarito. Il Decreto Ministeriale prevede che le imprese obbligate alla stipulazione della polizza Cat Nat sono le imprese assicurative abilitate all’esercizio in Italia del “Ramo 8” (incendio ed elementi naturali).