Il nuovo decreto “Terra dei fuochi” e la direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente stanno ridisegnando il perimetro delle responsabilità ambientali delle imprese. Con l’inasprimento delle sanzioni, l’estensione dei reati rilevanti ai fini del decreto legislativo 231/2001 e l’introduzione di nuove misure interdittive e di prevenzione, il legislatore chiede alle aziende un cambio di passo: non più semplice conformità, ma una vera strategia di prevenzione.
Mara Chilosi, Presidente di AODV231, Associazione che riunisce gli Organismi di Vigilanza per promuovere i Modelli di Organizzazione previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e Matteo Riccardi, socio ordinario di AODV231, spiegano a ESGnews quali siano gli effetti concreti delle nuove norme, quali rischi emergono per le imprese e quali strumenti siano oggi indispensabili per presidiare adeguatamente l’area ambientale. Dalla trasformazione di molte contravvenzioni in delitti, alla possibilità di applicare misure “antimafia” in caso di reati ambientali, il quadro che si delinea richiede una revisione dei modelli organizzativi e dei protocolli interni.
Qual è l’intento del decreto “Terra dei fuochi”?
Il testo risponde all’esigenza di contrastare più efficacemente le attività illecite in materia di rifiuti e di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (nel caso Cannavacciuolo e altri c. Italia) che ha condannato l’Italia per omessa adozione di misure, preventive e repressive, per la situazione di inquinamento ambientale nell’area della Campania nota, appunto, come Terra dei fuochi. Il decreto anticipa inoltre alcune previsioni della nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente, che dovrà essere recepita entro il 21 maggio 2026.
Qual è la portata effettiva della riforma per il sistema delle imprese?
Il decreto “Terra dei fuochi” ha introdotto rilevanti novità di immediato impatto per le imprese. La riforma si caratterizza per un diffuso aggravamento del trattamento sanzionatorio, penale ed extrapenale, delle persone fisiche e giuridiche. Sul piano delle responsabilità individuali, il decreto trasforma numerosi reati in materia di rifiuti (come l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, la gestione abusiva di rifiuti pericolosi, la discarica abusiva, la spedizione transfrontaliera “illegale”) da contravvenzioni in gravi delitti, dolosi e colposi, introducendo nuove circostanze aggravanti: per esempio quelle dei “casi particolari” relativa a situazioni di pericolo per l’incolumità personale o per l’ambiente, oppure l’aggravante “dell’attività di impresa” che prevede nuove ipotesi di confisca obbligatoria e pene accessorie di natura interdittiva.
Molte condotte in materia di rifiuti non sono più dunque contravvenzioni ma delitti: quali criticità comporta questo cambio di qualificazione giuridica?
La trasformazione delle contravvenzioni in delitti, con impossibilità di applicare la procedura estintiva di “oblazione ambientale” (prevista dal d.lgs. 152/2006) e l’esclusione di taluni reati ambientali dal campo applicativo della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) segnano un deciso approccio repressivo del legislatore, esteso a condotte che non generano un reale pregiudizio per l’ambiente.
Per quanto riguarda la responsabilità degli enti, quali sono gli impatti più rilevanti?
Per le imprese, emerge un ulteriore ampliamento dei reati presupposto del decreto legislativo 231/2001 come l’abbandono di rifiuti pericolosi, l’impedimento del controllo e l’omessa bonifica-ripristino. C’è poi un generale aggravamento delle sanzioni (pecuniarie e interdittive) a carico dell’ente e, soprattutto, l’applicabilità per taluni delitti ambientali delle misure di prevenzione “antimafia” come l’amministrazione e il controllo giudiziario.
Quali elementi devono essere rivisti con urgenza nei modelli 231 e nei sistemi di gestione ambientale?
L’irrobustimento delle sanzioni penali a carico delle persone fisiche, insieme all’esclusione di alcuni istituti processuali “di favore”, e il contestuale aggravamento e irrobustimento delle responsabilità “societarie” impone alle imprese un’attenta rivalutazione dei rischi ambientali all’interno della propria organizzazione e una contestuale revisione, in chiave di rafforzamento, dei protocolli e delle misure preordinate alla riduzione del rischio reato, soprattutto nell’ambito dei modelli organizzativi “231”.
Che cosa comporta, concretamente, l’estensione delle misure di prevenzione antimafia ai reati ambientali?
Si tratta di una novità di grande impatto perchè anche condotte colpose o di agevolazione indiretta possono ora esporre l’ente a misure invasive, come appunto il controllo giudiziario. Le imprese sono così chiamate a valutare con maggiore attenzione i rischi connessi alla gestione dei rifiuti e alle attività svolte da terzi nella propria filiera.
L’introduzione di misure di prevenzione “antimafia”, che proprio nella realtà milanese hanno trovato recenti applicazioni in noti casi di “caporalato”, chiama tutte le imprese (non solo quelle direttamente operanti nel settore dei servizi ambientali) a prendere in considerazione scenari di rischio finora trascurati connessi a condotte di “agevolazione colposa” di condotte criminose altrui. Questo implica una maggiore formalizzazione dei processi, una verifica più stringente dei partner e una tracciabilità accurata delle attività ambientali.
