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Decarbonizzazione

Commissione UE stabilisce criteri e metodologia per definire l’idrogeno a basse emissioni

La Commissione europea ha introdotto una nuova metodologia per valutare e certificare le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione di idrogeno e combustibili a basse emissioni di carbonio. Si tratta di un tassello chiave per completare il quadro normativo europeo sull’idrogeno, già strutturato attorno ai combustibili rinnovabili e agli RFNBO. L’obiettivo è garantire certezza giuridica e coerenza, incentivando gli investimenti e accelerando la transizione energetica nei settori dove l’elettrificazione non è ancora praticabile, come industria pesante, aviazione e trasporti marittimi.

L’iniziativa contribuirà così al conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’UE per il 2050, garantendo che il settore europeo dell’idrogeno e l’industria europea mantengano il loro ruolo guida e la loro competitività.

Idrogeno a basse emissioni: criteri e modalità di produzione

Per essere qualificati come “a basse emissioni di carbonio”, idrogeno e combustibili correlati dovranno garantire una riduzione delle emissioni di almeno il 70% rispetto ai combustibili fossili tradizionali.

Ciò significa che l’idrogeno a basse emissioni potrà essere prodotto secondo due principali modalità. La prima è l’uso del gas naturale con applicazione del CCUS (cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio), che consente di evitare l’immissione in atmosfera della CO₂ generata nel processo. La seconda prevede l’elettrolisi alimentata da elettricità a basse emissioni, che include le fonti nucleari e altre soluzioni a basso impatto climatico.

La metodologia si basa su un approccio “full life-cycle”, cioè tiene conto dell’intero ciclo di vita del combustibile: dall’estrazione delle materie prime alla produzione, trasporto e uso finale, comprese le emissioni di metano e l’effettiva efficienza dei sistemi di cattura del carbonio. Viene inoltre riconosciuta la diversità dei mix energetici tra gli Stati membri, offrendo un’impostazione flessibile e pragmatica che consenta percorsi tecnologici differenziati.

Infine la quota di energia rinnovabile contabilizzabile per l’idrogeno prodotto da elettricità non è definita nell’atto delegato, ma la si ritrova nella direttiva sulle energie rinnovabili, che adotta un approccio medio annuo. La Commissione si è comunque detta pronta a discutere modifiche in sede di revisione della direttiva stessa.

Apertura alle importazioni e certificazione

Le nuove regole varranno anche per i produttori esteri che vogliano esportare idrogeno o combustibili simili nel mercato europeo. La conformità sarà verificata tramite i cosiddetti “sistemi volontari”, ovvero enti terzi con esperienza consolidata nella certificazione di combustibili sostenibili su scala globale. Questo meccanismo di certificazione mira a garantire standard ambientali rigorosi senza creare barriere commerciali.

Le prossime tappe

Il nuovo atto è ora all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio, che avranno due mesi, eventualmente prorogabili, per approvarlo o respingerlo ma non potranno apportare modifiche alla proposta. Se non verranno sollevate obiezioni, il testo entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

Parallelamente, la Commissione ha avviato uno studio di valutazione sul mercato dell’idrogeno, per monitorarne lo sviluppo e individuare eventuali ostacoli alla crescita. La supervisione continuerà anche dopo l’eventuale entrata in vigore dell’atto, per garantire che il quadro normativo resti efficace e allineato agli obiettivi climatici.

Infine, nel 2026 la Commissione avvierà una consultazione pubblica su una proposta di metodologia per l’uso dei Power Purchase Agreement (PPA) relativi all’energia nucleare, al fine di migliorare la chiarezza normativa per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio da fonti nucleari dirette.

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