L’ESMA definisce gli standard per i revisori esterni dei Green Bond UE. Prossimo passo: adozione da parte della Commissione europea.
L’ESMA, l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha pubblicato i criteri definitivi per i revisori esterni dei green bond europei, stabilendo standard su sistemi, risorse, procedure e qualità delle valutazioni. Queste regole garantiranno maggiore trasparenza e affidabilità nel mercato delle obbligazioni verdi UE e rientrano nel regolamento EuGB (European Green Bond Standard) che entrerà in vigore il dal 21 giugno 2026. Il prossimo passo sarà l’adozione formale da parte della Commissione europea tramite regolamento delegato.
Con il Final Report on Technical Standards under the European Green Bonds Regulation, l’ESMA chiude dunque la fase di consultazione. I Regulatory e Implementing Technical Standards (RTS e ITS) renderanno pienamente operativo il Regolamento (UE) 2023/2631, ovvero la normativa dell’Unione Europea che istituisce lo “Standard europeo per le obbligazioni verdi” (European Green Bond Standard – EuGB). Con questi standard, l’Europa punta a fare del marchio “EU Green Bond” una garanzia di qualità riconosciuta a livello globale, capace di attirare capitali e garantire agli investitori che i fondi raccolti finanzino attività economiche sostenibili secondo la tassanomia europea.
Come sottolinea ESMA, questi standard “assicurano che i revisori esterni impieghino sistemi e procedure adeguati, indipendenti e proporzionati”, rafforzando così la fiducia degli investitori e la qualità delle emissioni sostenibili, proteggendo il mercato dal rischio di greenwashing.
Indice
Un framework tecnico per la credibilità del green bond europeo
Il pacchetto tecnico è vasto e copre tutti gli aspetti operativi previsti dagli articoli 24, 26, 29, 30, 31 e 42 del Regolamento EuGB.
In sintesi, le nuove norme, realizzate sulla base dei risultati emersi dalla consultazione pubblica, disciplinano:
- Sistemi, risorse e procedure (art. 26): i revisori esterni dovranno garantire solidità, indipendenza e tracciabilità dei propri processi. L’ESMA ha inoltre semplificato alcuni requisiti per ridurre i costi di compliance, ma ha confermato la necessità di separare nettamente le funzioni operative da quelle di controllo, per evitare conflitti d’interesse. Inoltre le verifiche in tempo reale sono state eliminate, ma resta obbligatorio un monitoraggio almeno annuale dei sistemi interni.
- Funzione di compliance (art. 29): l’ESMA richiede che la funzione di conformità disponga dell’autorità, indipendenza, risorse e competenze necessarie per adempiere ai propri compiti, con accesso diretto a tutte le informazioni pertinenti. Gli RTS sono stati modificati per garantire flessibilità organizzativa, permettendo che le responsabilità della conformità siano incluse in diverse politiche o documenti di governance, e per chiarire che il ruolo chiave deve essere di livello appropriato per influenzare le decisioni aziendali, senza imporre l’inclusione automatica nell’alta dirigenza.
- Procedure amministrative e IT (art. 30): l’ESMA richiede che i revisori esterni adottino procedure amministrative e contabili solide, con controlli interni efficaci e adeguati meccanismi di salvaguardia per i sistemi di elaborazione delle informazioni. Gli RTS chiariscono quali eventi contabili devono essere registrati, introducono flessibilità proporzionata alle dimensioni e ai rischi del revisore e prevedono valutazioni ICT almeno ogni due anni. L’obiettivo è garantire affidabilità e coerenza delle informazioni senza appesantire eccessivamente le operazioni.
- Qualità e affidabilità dei dati (art. 31): i revisori esterni dovranno utilizzare “informazioni di sufficiente qualità e provenienti da fonti affidabili”. Gli RTS chiariscono che i revisori applicano controlli di qualità solo alle informazioni pertinenti secondo le loro metodologie, includendo dati storici, calcoli e stime ove necessari, senza prescrivere strumenti specifici. L’approccio riconosce flessibilità operativa e giudizio professionale, garantendo affidabilità delle revisioni senza vincolare eccessivamente le procedure.
- Riconoscimento per soggetti extra-UE (art. 42): le domande di riconoscimento dovranno seguire un formato standardizzato e includere la documentazione sui metodi e sulla governance del richiedente, ma senza introdurre oneri eccessivi per non scoraggiare l’ingresso di nuovi operatori.
- Notifiche di variazioni (art. 24): ogni cambiamento “materiale” nei dati di registrazione dovrà essere comunicato in formato digitale e leggibile da macchina (es. XML o CSV). L’Autorità fornirà in futuro linee guida sulla definizione di “material change”.
La consultazione pubblica, aperta il 7 aprile e chiusa il 30 maggio 2025, ha ricevuto 15 contributi, di cui 8 resi pubblici, da parte di società di revisione, agenzie di rating, consulenze ESG e un istituto bancario.
Impatti economici e prossimi passi
Il final Report di Esma comprende anche un’Analisi costi-benefici (ACB) dell’ESMA che illustra la valutazione qualitativa degli effetti delle norme tecniche (RTS e ITS) proposte in relazione al Regolamento sulle obbligazioni verdi europee (EuGB). Dopo aver consultato i partecipanti al mercato, l’ESMA ha deciso di mantenere l’analisi nella sua formulazione originaria, poiché la consultazione ha mostrato un ampio sostegno e non sono emerse evidenze contrarie significative.
L’analisi riconosce che l’attuazione delle norme comporterà costi iniziali per i revisori esterni, legati all’adeguamento dei sistemi, alla formazione del personale e all’implementazione di nuove procedure di controllo e conformità, oltre a costi ricorrenti per il mantenimento di tali strutture. Anche l’ESMA dovrà destinare risorse aggiuntive di vigilanza per monitorare la conformità e gestire le richieste di registrazione. Tuttavia, i benefici attesi risultano significativi: una maggiore certezza giuridica, un miglioramento della qualità e dell’affidabilità dei dati, una più efficiente elaborazione delle domande e, nel complesso, un rafforzamento della trasparenza e dell’integrità del mercato europeo dei green bond, a vantaggio sia degli emittenti sia degli investitori.
ESMA ha già inviato i testi definitivi alla Commissione Europea, che li adotterà tramite Regolamenti Delegati e di Esecuzione. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, seguiranno 20 giorni per l’entrata in vigore.
