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Rendicontazione ESG

L’ESMA si esprime sugli standard ESG dell’ISSB: serve massima chiarezza

Specificare meglio cosa si intende per informazioni finanziarie legate alla sostenibilità, chiarire quali sono gli impatti esterni generati dalle imprese, migliorare l’integrazione delle linee guida del SASB (Sustainable Accounting Standards Board) negli standard di rendicontazione relativi al clima e garantire la comparabilità e la rilevanza delle informazioni riportate con gli altri standard europei ESRS (European sustainability reporting standards) ora in fase di finalizzazione. Sono queste alcune delle raccomandazioni espresse dall’ESMA (l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) nel suo parere sulle prime due bozze di rendicontazione dell’ISSB (l’International Sustainability Standards Board, organismo dell’IFRS che ha il compito di sviluppare standard di rendicontazione sulla sostenibilità) riguardanti i requisiti generali per la divulgazione degli aspetti relativi a tematiche ESG e i requisiti specifici relativi al clima, pubblicati a inizio aprile.

Nel valutare le proposte dell’ISSB, l’ESMA ha preso in considerazione due aspetti principali. Il primo è l’idoneità dei requisiti proposti a soddisfare le esigenze informative degli investitori, in particolare di quelli che operano nei mercati dell’UE e sono soggetti a obblighi informativi specifici dell’Unione Europea; il secondo è il potenziale di convergenza dei requisiti proposti dall’ISSB con la bozza degli ESRS sviluppata dall’EFRAG. L’ESMA ha individuato cinque aree chiave sulle quali suggerisce di riconsiderare i requisiti proposti prima della finalizzazione degli standard.

I requisiti generali

Per quanto riguarda i requisiti generali per la rendicontazione degli aspetti relativi alle tematiche ESG, l’ESMA ha sostenuto che le proposte dell’ISSB non rendono chiaro cosa si intende effettivamente per informazioni finanziarie “legate alla sostenibilità”. Pertanto, ha raccomandato di scegliere un ambito di applicazione e una definizione di ciò che si intende per “sostenibilità” che siano convergenti con le altre principali iniziative di definizione degli standard.

In secondo luogo, poi, per quanto riguarda l’approccio complessivo alla materialità, ha raccomandato di chiarire e rendere coerente la terminologia relativa all’identificazione dei rischi e delle opportunità in tutto lo standard, specificando per esempio cosa si intende con termini quali “significativo” e “materiale”.

Nella bozza riguardante i requisiti generali, l’ISSB ha previsto la possibilità che i singoli emittenti determinino le proprie metriche e informazioni nel caso in cui decidano di integrare quelle già previste dagli standard di sostenibilità IFRS o per compensare la mancanza di requisiti specifici in relazione a un determinato argomento. È importante però, secondo l’autorità europea, garantire che tali metriche specifiche per l’azienda non generino confusione negli investitori e, pertanto, definire una informativa adeguata.

I requisiti climatici

Per quanto riguarda invece i requisiti relativi alla rendicontazione degli aspetti legati al clima, l’ESMA ha appoggiato l’utilizzo delle linee guida settoriali del SASB come parte dei requisiti obbligatori nello standard di rendicontazione climatica; tuttavia ritiene necessario sia tenuto conto di tre aspetti principali, ossia: l’esclusione delle parti di tali linee guida che non sono necessariamente correlate al clima, la modifica degli aspetti che non sono pienamente adatti all’applicazione in un contesto internazionale, data la loro connotazione giuridica specifica in alcuni casi; e l’applicazione graduale di tali requisiti.

Infine, in relazione ai piani di transizione e alle compensazioni delle emissioni nella bozza dello standard climatico, l’ESMA ha raccomandato di integrare i requisiti con alcuni dettagli aggiuntivi fondamentali per ottenere la comparabilità e la rilevanza delle informazioni riportate e migliorare la convergenza con le proposte della bozza degli standard europei.

Evitare il rischio di greenwashing

L’autorità europea ritiene che il lavoro di definizione degli standard dell’UE sul reporting di sostenibilità delle imprese e il lavoro dell’ISSB possano progredire congiuntamente nel raggiungimento di un terreno comune. In particolare, l’ESMA sostiene che è necessaria la convergenza su tre aree principali al fine di scongiurare il rischio di greenwashing per gli investimenti sostenibili.

Queste aree riguardano: gli elementi base del processo di definizione degli standard (come l’architettura dei requisiti, i confini del reporting e, ove possibile, la terminologia); i requisiti di divulgazione delle informazioni sui rischi e le opportunità materiali dal punto di vista della creazione di valore aziendale; e l’approccio per l’identificazione degli impatti legati alla sostenibilità che le imprese chiamate a redigere il reporting generano sull’ambiente e sulle persone.

A questo proposito, l’ESMA incoraggia l’ISSB a lavorare a stretto contatto con l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) su questi tre aspetti e, in particolare per la prospettiva della materialità dell’impatto, a facilitare le discussioni tecniche tripartite coinvolgendo anche il GRI (Global Reporting Initiative). Tali discussioni dovrebbero idealmente sfociare anche in una mappatura dei requisiti dell’ISSB rispetto a quelli dell’EFRAG e del GRI (e di qualsiasi altra iniziativa pertinente specifica della giurisdizione).