Regolamentazione europea

Packaging: accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento per imballaggi più sostenibili

Il Consiglio europeo e il Parlamento dell’UE hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una proposta di regolamento sul packaging e sui rifiuti del packaging. L’obiettivo è contrastare l’aumento dei rifiuti dell’industria del packaging generati nell’UE, armonizzando al contempo il mercato interno degli imballaggi e promuovendo l’economia circolare.

La proposta considera l’intero ciclo di vita degli imballaggi. Stabilisce i requisiti per garantire che gli imballaggi siano sicuri e sostenibili, richiedendo che siano tutti riciclabili e che la presenza di sostanze problematiche sia ridotta al minimo. Stabilisce inoltre requisiti di armonizzazione dell’etichettatura per migliorare l’informazione dei consumatori. In linea con la gerarchia dei rifiuti, la proposta mira a ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti da packaging fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando alcuni tipi di imballaggi monouso e imponendo agli operatori economici di ridurre al minimo gli imballaggi utilizzati.

Principali elementi dell’accordo

Requisiti di sostenibilità e contenuto riciclato negli imballaggi

Il testo dell’accordo provvisorio mantiene la maggior parte dei requisiti di sostenibilità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione.

Tuttavia, l’accordo tra Parlamento e Consiglio rafforza i requisiti per le sostanze presenti nel packaging introducendo una restrizione all’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con alimenti contenenti sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate (PFAS) al di sopra di determinate soglie. Per evitare sovrapposizioni con altri atti legislativi, i colegislatori hanno incaricato la Commissione di valutare la necessità di modificare tale restrizione entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento.

L’accordo provvisorio mantiene inoltre gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 relativi al contenuto minimo riciclato negli imballaggi di plastica. I colegislatori hanno concordato di esentare da tali obiettivi gli imballaggi in plastica compostabile e gli imballaggi la cui componente in plastica rappresenta meno del 5% del peso totale dell’imballaggio. La Commissione dovrà rivedere l’attuazione degli obiettivi del 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi del 2040. L’accordo invita inoltre la Commissione a valutare, tre anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli imballaggi in plastica a base biologica e, sulla base di tale valutazione, a stabilire requisiti di sostenibilità per gli imballaggi in plastica a base biologica.

Le nuove norme ridurrebbero gli imballaggi non necessari fissando un rapporto massimo di spazio vuoto del 50% negli imballaggi raggruppati, per il trasporto e per il commercio elettronico e imponendo ai produttori e agli importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, ad eccezione dei modelli di imballaggio protetti ( purché tale tutela fosse già in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento).

Obiettivi di riutilizzo e obblighi di rifornimento

Il testo fissa nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo al 2030 e obiettivi indicativi al 2040. Gli obiettivi variano a seconda della tipologia di imballaggio utilizzato dagli operatori: bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili), imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o apparecchiature di grandi dimensioni e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e gli imballaggi assemblati. Anche gli imballaggi in cartone sono generalmente esentati da tali requisiti.

L’accordo introduce una deroga generale quinquennale rinnovabile dal raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo a condizioni specifiche, tra cui:

  • Lo Stato membro esentato supera di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio da raggiungere entro il 2025 e si prevede che superi di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio del 2030;
  • Lo Stato membro esentante è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di prevenzione dei rifiuti;
  • Gli operatori hanno adottato piani aziendali di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti previsti dal regolamento;
  • Le nuove norme esentano inoltre le microimprese dal raggiungimento di tali obiettivi e introducono la possibilità per gli operatori economici di formare pool fino a cinque distributori finali per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo delle bevande.

I colegislatori hanno previsto l’obbligo per le imprese di asporto di offrire ai clienti la possibilità di portare con sé i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o cibi pronti, senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, entro il 2030, le attività di take-away dovranno sforzarsi di offrire il 10% dei prodotti in formati di imballaggio idonei al riutilizzo.

Sistemi di restituzione dei depositi (DRS)

Secondo le nuove norme, entro il 2029, gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% annuo delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori per bevande in metallo. Per raggiungere tale obiettivo, sono tenuti a istituire sistemi di restituzione dei depositi (DRS) per questi formati di imballaggio. I requisiti minimi per DRS non si applicheranno ai sistemi già in essere prima dell’entrata in vigore del regolamento, se i sistemi in questione raggiungono l’obiettivo del 90% entro il 2029.

I colegislatori hanno convenuto di aggiungere un’esenzione dall’obbligo di introdurre un DRS per gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta differenziata superiore all’80% nel 2026 e se presentano un piano di attuazione con una strategia per raggiungere la raccolta differenziata generale del 90% bersaglio.

Restrizioni su alcuni formati di imballaggio

Le nuove norme introducono restrizioni su alcuni formati di imballaggio, tra cui gli imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura, per alimenti e bevande, condimenti, salse nel settore HORECA, per piccoli prodotti cosmetici e di cortesia utilizzati nel settore ricettivo (ad esempio shampoo o prodotti per il corpo) e sacchetti di plastica molto leggeri (ad esempio quelli offerti nei mercati di generi alimentari sfusi).

Prossimi passi

L’accordo provvisorio sarà ora sottoposto ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla commissione ambiente del Parlamento per l’approvazione. Se approvato, il testo dovrà poi essere adottato formalmente da entrambe le istituzioni, previa revisione da parte dei giuristi-linguisti, prima di poter essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore. Il regolamento sarà applicato a partire da 18 mesi dalla data di entrata in vigore.