Continua la richiesta di chiarimenti delle autorità di vigilanza europee (ESA) – Esma, Eiopa ed Ema – che hanno presentato alla Commissione europea ulteriori quesiti relativi all’interpretazione del diritto dell’Unione con riferimento all’SFDR.
Nello specifico, cinque dei quesiti posti dalle ESA riguardano alcune interpretazioni degli articoli 2, 8 e 9 dell’SFDR:
- La modalità di applicazione della definizione di “investimento sostenibile” dell’articolo 2 del regolamento SFDR agli investimenti in strumenti di finanziamento che non specificano l’uso dei proventi, come il capitale generale o il debito di una società partecipata.
- Sempre relativamente all’articolo 2 del Regolamento, chiarimenti su come debba essere interpretato l’investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale e che caratteristiche deve presentare per rientrare nella definizione.
- Rispetto all’articolo 9 dell’SFDR le ESA chiedono alla Commissione UE se sia corretto ritenere che i prodotti finanziari che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio possano essere prodotti con una strategia di investimento sia passiva sia attiva. E, se i prodotti finanziari con strategia attiva possono essere prodotti finanziari che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio, ci sono dei requisiti specifici che dovrebbero soddisfare quando hanno designato un indice come benchmark di riferimento?
- Un prodotto finanziario può divulgare la riduzione delle emissioni di CO2 come “caratteristica ambientale” ai sensi dell’articolo 8 dell’SFDR invece che come “obiettivo” ai sensi dell’articolo 9?
- I prodotti finanziari con una strategia di investimento passiva che designano come benchmark di riferimento un Benchmark allineato a Parigi o un Benchmark di transizione climatica possono essere considerati automaticamente conformi alle condizioni dell’articolo 9? Allo stesso modo, le ESA si chiedono se possano essere considerati conformi all’articolo 9 i prodotti finanziari con una strategia attiva incentrata sulla riduzione delle emissioni di CO2.
Successivamente, in due quesiti le ESA si concentrano sui PAI (Principal Adverse Indicators), che assumono una rilevanza sempre maggiore nel contesto di un quadro normativo di riferimento che insiste sull’impatto dei prodotti finanziari. Nel primo quesito, le Autorità europee si chiedono quale sia il significato dell’espressione “prendere in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità” che si trova nell’articolo 7 del Regolamento. E cioè: un prodotto finanziario deve limitarsi a rendere noti i principali impatti negativi degli investimenti oppure l’attore finanziario deve intraprendere delle azioni per fronteggiare i principali impatti negativi degli investimenti del prodotto?
Nel secondo quesito relativo ai PAI, le ESA si chiedono se il “numero medio dei 500 dipendenti” – che impone agli attori di dichiarare le politiche in materia di diligenza per quanto concerne i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità – includa anche i lavoratori interinali o i lavoratori impiegati da altre organizzazioni all’interno di un gruppo.
Infine, nell’ultimo quesito, le Autorità chiedono alla Commissione dei chiarimenti in merito alla frequenza dell’informativa periodica per i servizi di gestione di portafoglio, regolamentata dall’articolo 11 dell’SFDR. Il dubbio nasce dal fatto che in base alla Mifid la frequenza dovrebbe essere trimestrale, ma in un punto dei Regulatory Technical Standards (RTS) si dice che “…tali comunicazioni mediante relazioni periodiche dovrebbero essere effettuate annualmente”. Dunque, le ESA chiedono alla Commissione UE a quale normativa le società debbano fare riferimento nella rendicontazione dei report periodici riguardanti i servizi di gestione di portafoglio.