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SFDR, dalla Commissione UE i chiarimenti per i consulenti finanziari

La Commissione europea ha pubblicato le risposte alle domande presentate nel dicembre 2021 dalle European Supervisory Authorities (ESAs) – cioè Esma, Eiopa ed Ema – sul Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) e sul regolamento sulla tassonomia

Le domande sono state poste dalle autorità per ricevere importanti chiarimenti in merito ad alcune questioni chiave aperte relative all’interpretazione di aspetti specifici delle nuove normative europee in materia di finanza sostenibile e in particolare vengono fornite alcune indicazioni per i consulenti finanziari con l’obiettivo di incoraggiarli a considerare anche gli impatti sulla sostenibilità degli investimenti che propongono al cliente.

Nello specifico, le domande possono essere raggruppate in quattro grandi temi

  • Conformità a livello di prodotto con il regime di Principal Adverse Impact (PAI) in situazioni in cui il gestore non rispetta il PAI a livello di entità;
  • Applicazione dei requisiti di informativa dell’SFDR ai prodotti preesistenti (aperti e chiusi);
  • Requisiti di buona governance per i prodotti allineati agli articoli 8 e 9 SFDR;
  • Applicazione dell’informativa sull’allineamento della tassonomia ai prodotti ex articolo 8 e 9 che non perseguono attivamente obiettivi ambientali.  

Inoltre, le autorità avevano previsto anche alcune domande relative ai consulenti finanziari, in particolare rispetto alla direttiva MiFID II. Quindi, secondo la Commissione, “i consulenti finanziari, quando forniscono consulenza in materia di investimenti ai sensi della MiFID II, devono adempiere agli obblighi informativi di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2088 in tempo utile”. Inoltre, stando a quanto pubblicato dalla Commissione, la SFDR impone ai consulenti finanziari di comunicare se nella loro consulenza in materia di investimenti o assicurazioni considerano i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità e, in caso contrario, perché non lo fanno. “L’obiettivo di fondo di questa disposizione”, spiega la Commissione, “è incoraggiare i consulenti finanziari a fornire una consulenza finanziaria che affronti la riduzione delle esternalità negative sulla sostenibilità causate dagli investimenti degli investitori finali”.

Altre disposizioni contenute nelle risposte della Commissione prevedono che i partecipanti ai mercati finanziari non siano soggetti all’obbligo di comunicazione dei PAI a livello di entità e che possano prendere in considerazione i PAI nel caso di prodotti specifici. Il fine della Commissione è così di rendere disponibile sul mercato una gamma più ampia di prodotti senza sovraccaricare i partecipanti ai mercati finanziari più piccoli.

In termini di divulgazione di prodotti legati alla tassonomia, la Commissione prevede che i partecipanti ai mercati finanziari possano divulgare l’allineamento tassonomico dei loro prodotti solo quando dispongono di dati affidabili, per evitare di violare “inavvertitamente” il diritto dell’UE, di incorrere in responsabilità o di invalidare i contratti ai sensi del diritto nazionale. 

Relativamente al comportamento dei partecipanti ai mercati finanziari, già il 6 aprile 2022 la Commissione aveva annunciato di aver adottato le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che dovranno essere utilizzate per divulgare le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi dell’SFDR. Tuttavia, al momento gli RTS sono ancora all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE e si prevede che saranno applicati a partire dal 1° gennaio 2023

Infine, secondo le ultime disposizioni della Commissione, “la normativa SFDR non prevede alcun regime giuridico transitorio specifico per i prodotti finanziari messi a disposizione degli investitori finali prima del 10 marzo 2021 e che continuano a essere messi a disposizione degli investitori finali dopo tale data. Si applica pertanto a tali prodotti finanziari”.