Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una proposta di regolamento della Commissione europea sulle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che mira ad aumentare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili.
I rating ESG, infatti, forniscono un parere sul profilo di sostenibilità di una società o di uno strumento finanziario, valutando la sua esposizione ai rischi di sostenibilità e il suo impatto sulla società e sull’ambiente. Tali rating hanno un impatto sempre più importante sul funzionamento dei mercati dei capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili.
Le nuove norme mirano a rafforzare l’affidabilità e la comparabilità dei rating ESG, migliorando la trasparenza e l’integrità delle operazioni dei fornitori di rating ESG e prevenendo potenziali conflitti di interesse. In base alle nuove norme, i fornitori di rating ESG dovranno essere autorizzati e supervisionati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e rispettare i requisiti di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la loro metodologia e le fonti di informazione.
Indice
La proposta originaria della Commissione
A metà giugno 2023 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulle attività di rating ESG. Nel dettaglio, le norme proposte riguardano: l’autorizzazione e la vigilanza da parte dell’ESMA dei fornitori terzi di rating e punteggi ESG; la separazione delle attività per prevenire e gestire i conflitti di interesse; requisiti organizzativi proporzionati e basati sui principi; requisiti minimi di trasparenza al pubblico sulle metodologie e sugli obiettivi dei rating e informazioni più dettagliate agli abbonati e alle società valutate; trasparenza delle commissioni e requisiti di equità, ragionevolezza e non discriminazione delle stesse; possibilità per i fornitori di paesi terzi di operare sul mercato dell’UE in caso di equivalenza, avallo o riconoscimento.
Principali elementi dell’accordo
Il Consiglio e il Parlamento hanno chiarito le circostanze in cui i rating ESG rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, fornendo ulteriori dettagli sulle esclusioni applicabili. L’accordo chiarisce inoltre l’ambito di applicazione territoriale del regolamento, stabilendo cosa si intende per operare nell’UE.
Il Consiglio e il Parlamento hanno concordato che se gli operatori dei mercati finanziari o i consulenti finanziari divulgano i rating ESG nell’ambito delle loro comunicazioni di marketing, dovranno includere nel loro sito web informazioni sulle metodologie utilizzate per tali rating ESG. Ciò è stato fatto attraverso una modifica del regolamento sulla divulgazione della finanza sostenibile.
L’accordo chiarisce anche che i rating ESG comprendono fattori ambientali, sociali e di diritti umani o di governance, e prevede allo stesso tempo la possibilità di fornire rating E, S e G separati. Tuttavia, se viene fornito un unico rating, la ponderazione dei fattori E, S e G deve essere esplicita.
I fornitori di rating ESG stabiliti nell’UE dovranno ottenere un’autorizzazione dall’ESMA. I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’UE che desiderano operare nell’UE dovranno ottenere un’approvazione dei loro rating ESG da parte di un fornitore di rating ESG autorizzato dall’UE, un riconoscimento basato su un criterio quantitativo o essere inclusi nel registro UE dei fornitori di rating ESG sulla base di una decisione di equivalenza in relazione al paese di origine e a seguito di un dialogo tra l’ESMA e l’autorità competente del paese terzo interessato.
Il Consiglio e il Parlamento hanno introdotto un regime di registrazione più leggero, temporaneo e facoltativo di tre anni per le piccole imprese e i gruppi che forniscono rating ESG. I piccoli fornitori di rating ESG che optano per il regime più leggero saranno esentati dal pagamento delle commissioni di vigilanza dell’ESMA. Dovranno rispettare alcuni principi generali di organizzazione e governance, nonché i requisiti di trasparenza nei confronti del pubblico e degli utenti. Saranno inoltre soggetti ai poteri dell’ESMA di richiedere informazioni e di condurre indagini e ispezioni in loco. Una volta usciti da questo regime temporaneo, i piccoli fornitori di rating ESG dovranno conformarsi a tutte le disposizioni delineate nel regolamento, compresi i requisiti relativi alla governance e alle commissioni di vigilanza.
Per i piccoli fornitori di rating ESG, l’accordo prevede anche che, se le condizioni sono soddisfatte, l’ESMA possa decidere di esentare un fornitore di rating ESG da alcuni dei requisiti, ma solo in casi debitamente giustificati e sulla base della natura, della portata e della complessità dell’attività del fornitore di rating ESG e della natura e della portata dell’emissione di rating ESG.
L’accordo introduce come principio la separazione degli affari e delle attività, con la possibilità per i fornitori di rating ESG di non costituire un’entità giuridica separata per determinate attività, a condizione che vi sia una chiara separazione tra le attività e che vengano messe in atto misure per evitare potenziali conflitti di interesse. Tuttavia, questa deroga non si applicherebbe ai fornitori di rating ESG che svolgono attività di consulenza, revisione contabile e rating del credito. I fornitori di rating ESG possono comunque sviluppare benchmark se l’AESFEM ritiene che siano state adottate misure sufficienti per affrontare i conflitti di interesse.
I prossimi passi
Come da prassi, l’accordo politico provvisorio sarà ora soggetto all’approvazione del Consiglio e del Parlamento prima di passare alla procedura di adozione formale. Il regolamento inizierà ad essere applicato 18 mesi dopo la sua entrata in vigore.