Come rendere l’etichettatura e, quindi, la classificazione dei fondi più chiara in modo tale che gli investitori possano compiere le proprie scelte di investimento in maniera più consapevole e senza essere tratti in inganno? L’European Securities and Markets Authority (ESMA), l’autorità di regolamentazione dei mercati dell’UE, ha tentato di rispondere a questa domanda con la pubblicazione delle sue linee guida definitive per l’uso dei termini ESG e legati alla sostenibilità nei nomi dei fondi di investimento.
Il punto di partenza delle linee guida appena pubblicate è la consultazione lanciata nel novembre 2022 dall’ESMA per rispondere all’esigenza di fare maggiore chiarezza in un contesto di rapida e continua diffusione dei fondi di investimento sostenibili. Dalle nuove linee guida si evince che l’ESMA ha ceduto alle pressioni degli investitori che hanno rilasciato il proprio feedback, abbassando le quote di investimenti sostenibili in un portafoglio necessarie per utilizzare determinate etichette. Nella sua proposta iniziale, infatti, l’autorità aveva introdotto una soglia pari alla percentuale minima di investimenti richiesti per supportare il nome di un fondo correlato ai criteri ESG, ovvero una soglia dell’80% di portafoglio ESG per l’uso di termini correlati ai criteri ESG e una soglia del 50% per il ricorso alla parola “sostenibile” o a qualsiasi altro termine legato alla sostenibilità. Il documento appena pubblicato parte da questa proposta, ma giunge a conclusioni leggermente diverse. La soglia dell’80% di portafoglio ESG è stata mantenuta, ma è stata data maggiore libertà a chi ricorre alla parole “sostenibile” o a qualsiasi altro termine legato alla sostenibilità rimuovendo la soglia del 50%. Inoltre è stata aggiunta nelle linee guida un’altra categoria, quella di “transizione”, che consente l’uso di etichette per identificare i fondi che includono investimenti non attualmente classificati come verdi, ma focalizzati su strategie di transizione.
Nel dettaglio, come spiega l’ESMA nel testo, le nuove linee guida puntano a proteggere gli investitori dal rischio di greenwashing, garantendo che i nomi dei fondi che includono termini come “ESG” o “sostenibilità” riflettano correttamente l’effettiva strategia e gli obiettivi di investimento dei fondi. Tutto ciò, in un contesto in cui, come evidenziato da uno studio dell’autorità di regolamentazione, si è verificato un forte aumento nell’uso di termini legati alla sostenibilità nei nomi dei fondi, con una percentuale di prodotti che utilizza termini ESG aumentata di oltre 4 volte negli ultimi 10 anni. Lo studio ha inoltre rilevato una preferenza da parte dei fornitori di fondi per termini ESG più generici, il che potrebbe rendere difficile per gli investitori verificare che gli investimenti siano in linea con i nomi dei fondi.
Indice
Le soglie previste dalle nuove linee guida
L’inclusione di soglie diverse per i termini ESG e per i termini legati alla sostenibilità prevista già dalla proposta iniziale dell’ESMA, è stata accolta con critiche da parte di gruppi di investitori, che hanno suggerito che il sistema potrebbe creare confusione per gli investitori che spesso non fanno distinzione tra i termini. Il feedback della comunità di investitori anche la richiesta di termini legati alla transizione per promuovere strategie di investimento volte a favorire un percorso verso un’economia più verde.
Nelle linee guida definitive, l’ESMA ha rimosso la soglia del 50% relativa alla sostenibilità sostituendola con il requisito di una percentuale minima dell’80% di investimenti utilizzati per soddisfare le caratteristiche di sostenibilità, e con una categoria di transizione, che comprende termini come “miglioramento”, “progresso”, “evoluzione” e “trasformazione”. La categoria di transizione prevede anche una soglia di investimento dell’80%, applicando al contempo esclusioni per i benchmark di transizione climatica (CTB), invece che per i PAB (Paris-aligned Benchmark) come aveva suggerito inizialmente, al fine di consentire investimenti in aziende che derivano parte dei loro ricavi da combustibili fossili, ma che allo stesso tempo sono altamente concentrate sulla transizione.
La terminologia proposta nelle nuove linee guida
Oltre all’espressione “transizione” e a quelle più generiche come “ESG”, “sostenibile” o “sostenibilità”, altre disposizioni legate alla terminologia dei fondi previste dalle linee guida definitive riguardano:
- Termini relativi all’impatto: l’uso della parola “impact” o “impact investing” o qualsiasi altro termine correlato all’impatto dovrebbe essere utilizzato solo per i fondi che soddisfano le soglie quantitative e le tutele minime e, inoltre, i cui investimenti al di sotto delle proporzioni minime sono effettuati con l’intenzione di generare impatto sociale o ambientale positivo e misurabile insieme a un ritorno finanziario;
- La separazione dei termini relativi al sociale (S) e alla governance (G) dai termini ambientali (E): i termini sociali e di governance sono inclusi nello stesso gruppo dei termini di transizione, consentendo ai fondi con tali espressioni nel nome di applicare solo le esclusioni CTB. I termini ambientali dovrebbero continuare ad essere utilizzati solo dai fondi che applicano le esclusioni PAB. Secondo l’ESMA, inoltre, le abbreviazioni comunemente utilizzate “ESG” e “SRI” continuerebbero ad essere considerate termini ambientali. “La logica alla base di questa proposta”, spiega l’autorità, “è che i fondi con termini sociali o di governance nei loro nomi che promuovono caratteristiche o obiettivi sociali (o che si concentrano sulla governance) potrebbero essere troppo limitati nel loro universo di investimento a causa dell’esclusione dei combustibili fossili. Le esclusioni PAB continuano ad essere giustificate in termini ambientali, poiché è ragionevole che gli investitori si aspettino che i fondi che includono termini legati all’ambiente nei loro nomi non investano in modo significativo nei combustibili fossili”;
- Misurazione della transizione: quando si utilizza una parola correlata alla “transizione”, i gestori di fondi dovrebbero dimostrare che gli investimenti si trovano su un percorso chiaro e misurabile verso la transizione sociale o ambientale. Obiettivo di tale disposizione è quello di creare un ulteriore legame tra la strategia del fondo e la sua denominazione, garantendo una dimensione misurabile alla strategia stessa.
Prossimi passi
Per i fondi esistenti è previsto un periodo transitorio di 6 mesi, coerentemente con la proposta avanzata nel documento di consultazione. Considerando che le linee guida entreranno in vigore 3 mesi dopo la pubblicazione delle traduzioni (in tutte le lingue dell’UE), ciò darà ai gestori dei fondi esistenti un minimo di 9 mesi di tempo in totale per conformarsi dopo la prossima pubblicazione delle traduzioni.
Conclusioni
Le regole di etichettatura dei fondi ESG dell’ESMA precedono un altro intervento normativo: la consultazione lanciata dalla Commissione europea a settembre 2023 sul regolamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), la normativa europea che istituisce un sistema di classificazione dei fondi ESG (Environmental, Social, Governance) e che stabilisce le regole di divulgazione sui prodotti sostenibili. Il regolamento, infatti, è ancora oggetto di discussione a tre anni dalla sua entrata in vigore, a causa di due problemi in particolare: la scarsa chiarezza di alcuni concetti contenuti nel regolamento e i requisiti altamente stringenti, soprattutto per i fondi classificati come “Articolo 9”. Obiettivo della consultazione era di effettuare una valutazione approfondita del quadro normativo della SFDR, esaminando questioni quali la certezza del diritto, l’usabilità e il modo in cui il regolamento può svolgere il suo ruolo nell’affrontare il greenwashing.
Nel corso della consultazione la maggior parte dei rispondenti ha espresso il suo favore alla necessità di una revisione della SFDR. In questo caso alcuni commentatori hanno espresso l’opportunità di sostituire i concetti di articolo 8 e 9 con delle “label” predefinite che rendano più intellegibile da parte dei risparmiatori la strategia di sostenibilità perseguita dal fondo. È bene sottolineare, però, che, se nel caso delle linee guida sull’etichettatura il concetto di label si riferisce al nome del fondo che viene attribuito dall’asset management, nel caso della revisione della SFDR tale espressione allude alle categorie predefinite che sostituiscano l’attuale classificazione articolo 8 e 9.