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Rendicontazione

ESRS, ESMA avverte: la semplificazione non deve indebolire la tutela degli investitori

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L’European Securities and Markets Authority (ESMA) mette nero su bianco che la semplificazione degli standard europei di sostenibilità è legittima e in parte necessaria, ma non può tradursi in un indebolimento della qualità informativa. È questo il messaggio centrale del parere pubblicato sulla bozza di European Sustainability Reporting Standards (ESRS) rivisti elaborata dall’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) nell’ambito del processo avviato dalla Commissione europea con il pacchetto Omnibus I.

Nello specifico l’authority dei mercati finanziari dell’UE sostiene esplicitamente l’obiettivo politico di rafforzare competitività e crescita attraverso la riduzione degli oneri amministrativi. Accoglie quindi con favore le modifiche proposte da EFRAG, che introducono miglioramenti in termini di leggibilità, linguaggio, struttura e riduzione del volume dei requisiti, oltre a semplificazioni nella doppia materialità e nell’integrazione tra requisiti generali e tematici.

Tuttavia, applicando il proprio framework di valutazione, ESMA conclude che la bozza rivista è solo “parzialmente capace” di garantire pienamente la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria. Alcune scelte tecniche, in particolare l’ampio ricorso a esenzioni permanenti, rischiano, secondo l’authority, di compromettere la coerenza, la comparabilità e la qualità delle informazioni rese al mercato.

Tra le altre modifiche proposte, ESMA chiede regole più precise sui piani di transizione climatica, in particolare per chiarire quando possano dirsi davvero coerenti con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. L’authority propone inoltre di rafforzare le informazioni sulle competenze in materia di sostenibilità degli organi di amministrazione e controllo, di rendere più trasparente l’ammontare delle risorse finanziarie destinate alle iniziative di sostenibilità e di rivedere l’esenzione che oggi consente di escludere dalla rendicontazione i rischi e le opportunità legati a società controllate considerate non rilevanti ai fini del bilancio consolidato.

La Commissione prenderà ora in considerazione il parere dell’ESMA insieme ai pareri presentati dall’Autorità bancaria europea (ABE), dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), dalla Banca centrale europea (BCE) e da altri enti pubblici, con l’obiettivo di adottare l’ESRS rivisto in un atto delegato entro l’estate del 2026.

Il nodo delle esenzioni permanenti

Il punto più critico riguarda l’ampio pacchetto di esenzioni permanenti. Per esempio il concetto di “undue cost or effort”, mutuato dagli standard IFRS Sustainability, viene esteso nella bozza EFRAG a tutte le metriche. In teoria dunque, l’impresa può utilizzare informazioni “ragionevoli e supportabili” disponibili senza costi o sforzi eccessivi per identificare impatti, rischi e opportunità, per definire il perimetro della value chain e per predisporre le metriche.

ESMA non contesta l’allineamento concettuale con gli standard internazionali, ma osserva che negli IFRS (International Financial Reporting Standards) l’esenzione è circoscritta a casi specifici, mentre negli ESRS rivisti assume un carattere trasversale. L’effetto, secondo l’authority, è duplice. Da una parte crea un disallineamento con il framework globale, mentre dall’altra indebolisce l’incentivo per le imprese a migliorare progressivamente la qualità e la copertura dei dati. La raccomandazione è dunque quella di rendere temporanea l’esenzione per le metriche, con scadenza al 2029, in modo da riconoscere un periodo di adattamento ma imporre un orizzonte certo di piena conformità. Analoga richiesta riguarda la possibilità di riportare metriche che coprono solo parzialmente il perimetro di reporting quando i dati completi sarebbero ottenibili solo con costi eccessivi.

L’authority sottolinea anche che l’ampio ricorso a esenzioni permanenti aumenterà inevitabilmente il livello di giudizio richiesto agli organi di controllo e agli assurance provider, con il rischio di maggiore onere documentale e di applicazioni disomogenee tra Stati membri.

Effetti finanziari attesi

Tra i temi più delicati c’è la disclosure sugli effetti finanziari attesi di rischi e opportunità di sostenibilità. Durante la consultazione EFRAG aveva prospettato opzioni alternative, inclusa la possibilità di eliminare l’obbligo quantitativo. La versione finale mantiene invece la richiesta di informazioni qualitative e quantitative, scelta che ESMA definisce fondamentale per preservare l’integrità e la rilevanza del reporting.

Permane però un sistema articolato di esenzioni. Fino all’esercizio finanziario 2026 incluso le imprese possono omettere quasi integralmente le informazioni sugli effetti finanziari attesi, con ulteriori proroghe per i dati quantitativi fino al 2029. A ciò si aggiungono esenzioni permanenti per casi di incertezza di misurazione o mancanza di competenze e risorse.

Per ESMA imprese di dimensioni molto grandi, oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato, difficilmente possono sostenere nel lungo periodo di non avere competenze o risorse per fornire dati quantitativi su rischi materiali. Anche in questo caso, la proposta è di introdurre un limite temporale al 2029.

Il messaggio agli operatori è che la disclosure sugli effetti finanziari non è un elemento accessorio, ma uno snodo chiave per la valutazione del rischio da parte degli investitori e per la corretta allocazione del capitale.

Joint operations, comparativi e rischio di greenwashing

Tra le altre criticità segnalate vi è la possibilità di escludere dalle metriche ambientali alcune joint operations sulle quali l’impresa non esercita controllo operativo. Se tali attività generano impatti o rischi materiali, l’esclusione potrebbe alterare la rappresentazione fedele della posizione dell’impresa e creare opportunità di strutturazione opportunistica.

Anche in questo caso ESMA propone di rendere l’esenzione temporanea. Analoga cautela riguarda la possibilità di non rivedere i dati comparativi quando nuove informazioni non fornirebbero, a giudizio dell’impresa, “informazioni utili”. La formulazione, ritenuta troppo ampia, potrebbe aprire spazi a utilizzi opportunistici.

Infine, nel contesto delle modifiche all’ambito soggettivo della CSRD introdotte dall’Omnibus, l’authority richiama il rischio di utilizzo selettivo degli ESRS su base volontaria. Senza adeguate salvaguardie, avverte, potrebbe aumentare il pericolo di greenwashing, soprattutto se le imprese adottano solo parti degli standard omettendo le sezioni più onerose.

Doppia materialità e transizione climatica

Sul piano concettuale, l’Opinion riconosce progressi nell’enfasi sulla materialità dell’informazione e nell’introduzione esplicita del principio di fair presentation, in linea con gli standard IFRS Sustainability. La doppia materialità resta il perno del sistema: solo le informazioni materiali devono essere riportate, ma la loro selezione deve rispondere a criteri rigorosi e verificabili.

L’European Securities and Markets Authority mette in discussione la possibilità di escludere automaticamente dalla dichiarazione di sostenibilità le società controllate considerate non materiali ai fini del bilancio consolidato. Una controllata può avere un peso economico marginale nei conti del gruppo, ma generare rischi climatici, ambientali o regolatori significativi, oppure opportunità di transizione con potenziali effetti finanziari nel tempo. In questi casi, l’esclusione rischia di non riflettere correttamente il profilo complessivo di rischio e di esposizione del gruppo, entrando in tensione con la nozione più ampia di materialità finanziaria su cui si fondano gli ESRS.

Quanto ai climate transition plan, l’authority apprezza la maggiore chiarezza sui contenuti minimi ma chiede una definizione più precisa della “compatibilità” con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, per evitare che piani poco ambiziosi siano qualificati come coerenti con l’Accordo di Parigi.

Coerenza con SFDR, Tassonomia e competitività dei mercati UE

ESMA dedica un’analisi specifica alla coerenza tra gli ESRS rivisti e la Sustainable Finance Disclosure Regulation, il Benchmarks Regulation e il Taxonomy Regulation.

Nel complesso, l’authority ritiene che la bozza mantenga un livello “ragionevole” di coerenza, con la maggior parte dei datapoint ESRS collegati agli obblighi SFDR e BMR. Eventuali soppressioni o modifiche sono state introdotte principalmente per eliminare ridondanze o incertezze applicative emerse nella prima stagione di reporting, ad esempio quando veniva richiesto di rendere pubblico un importo già ricavabile da informazioni presenti nella dichiarazione di sostenibilità o nel bilancio.

Un’eccezione significativa, però, riguarda la cancellazione dell’indicazione dell’esclusione di un’impresa dagli indici allineati all’Accordo di Parigi. La motivazione è l’onerosità per i redattori nel compiere la valutazione necessaria. ESMA osserva tuttavia che difficilmente un soggetto esterno sarebbe in una posizione migliore, e meno onerosa, rispetto all’emittente stesso per effettuare tale assessment. Il rischio, in questo caso, è di indebolire la trasparenza lungo la catena informativa che collega imprese, benchmark provider e investitori.

Il punto più strategico riguarda però la revisione in corso della SFDR e delle relative norme delegate. Le future richieste informative ai partecipanti ai mercati finanziari dovranno basarsi, per quanto possibile, sui dati effettivamente disponibili nelle dichiarazioni di sostenibilità predisposte ai sensi degli ESRS. In caso contrario si produrrebbe un trasferimento degli oneri dagli emittenti agli investitori, con effetti potenzialmente negativi sulla competitività dei mercati dei capitali europei.

Infine, sul fronte della Tassonomia, l’authority prende atto che la revisione ha eliminato diversi richiami espliciti al regolamento, in particolare negli standard ambientali E1 ed E2, che erano stati concepiti per rafforzare la connettività tra reporting di sostenibilità e reporting di allineamento alle attività ecosostenibili. ESMA esprime rammarico per questa scelta e ne mette in dubbio l’effettivo impatto positivo sull’onere complessivo, sostenendo che meno collegamenti formali potrebbero tradursi in maggiori difficoltà operative nel coordinare i due flussi informativi.

Cosa sono gli ESRS e perché sono stati semplificati

Gli ESRS sono gli standard tecnici che disciplinano come le imprese devono rendicontare impatti, rischi e opportunità ambientali, sociali e di governance ai sensi della CSRD. Sono stati sviluppati da EFRAG su mandato della Commissione europea e rappresentano l’ossatura del nuovo sistema di reporting ESG obbligatorio nell’Unione.

La revisione avviata nel 2025 risponde a tre fattori: le difficoltà operative emerse nel primo anno di applicazione, le richieste delle imprese di riduzione degli oneri amministrativi e la volontà politica della Commissione di razionalizzare il quadro regolatorio attraverso il pacchetto Omnibus.

La semplificazione ha comportato una riduzione dei datapoint, una maggiore integrazione tra requisiti generali e tematici e l’introduzione di esenzioni permanenti.

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