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Direttiva sulla due diligence

CSDD, accordo tra Parlamento e Consiglio. Settore finanziario momentaneamente escluso

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla direttiva sulla due diligence per la sostenibilità aziendale (CSDD), che mira a rafforzare la protezione dell’ambiente e dei diritti umani nell’UE e nel mondo. Per il momento il settore finanziario è escluso. La direttiva sulla due diligence fisserà obblighi per le grandi aziende per limitare gli impatti negativi, effettivi e potenziali, sui diritti umani e sull’ambiente, relativamente alle loro stesse attività, a quelle delle loro filiali e a quelle svolte dai loro partner commerciali.

Obblighi per le aziende

La direttiva sulla due diligence stabilisce norme sugli obblighi per le grandi aziende riguardo alla prevenzione e eliminazione degli impatti negativi effettivi e potenziali sull’ambiente e sui diritti umani per la loro catena di valore, che copre i partner commerciali a monte dell’azienda e parzialmente le attività a valle, come la distribuzione o il riciclaggio .

La direttiva prevede inoltre norme sulle sanzioni e sulla responsabilità civile in caso di violazione di tali obblighi. In particolare, richiede alle aziende di adottare un piano che garantisca che il loro modello di business e la loro strategia siano compatibili con l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Principali elementi dell’accordo

L’accordo provvisorio raggiunto tra i due colegislatori inquadra il campo di applicazione della direttiva, chiarisce le responsabilità delle imprese inadempienti, definisce meglio le diverse sanzioni e completa l’elenco dei diritti e dei divieti che le imprese dovrebbero rispettare.

Campo di applicazione della direttiva

Per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva, secondo l’accordo, esso coinvolge le grandi imprese che hanno più di 500 dipendenti e un fatturato netto mondiale di 150 milioni di euro. Per le imprese extra-UE si applicherà se hanno un fatturato netto di 300 milioni di euro generato nel perimetro europeo, a tre anni dall’entrata in vigore della direttiva. La Commissione, pertanto, dovrà ora pubblicare un elenco delle società extra-UE che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Esclusione del settore finanziario

Secondo l’accordo tra Parlamento e Consiglio, il settore finanziario sarà temporaneamente escluso dal campo di applicazione della direttiva, ma ci sarà una clausola di revisione per un’eventuale futura inclusione di questo settore sulla base di una sufficiente valutazione d’impatto.

L’esclusione del settore finanziario era stata criticata da Eurosif, che aveva sottolineato come, in realtà, le istituzioni finanziare potessero essere incluse nell’ambito di applicazione della CSDD tenendo conto delle specificità del settore. Secondo Eurosif, infatti, escludere il settore finanziario è dannoso per la parità di condizioni tra le imprese dell’UE e per la capacità degli istituti finanziari di gestire in modo efficiente il rischio finanziario lungo le loro catene del valore.

Cambiamenti climatici e responsabilità civile

Il compromesso appena raggiunto rafforza le disposizioni relative all’obbligo di adottare e mettere in atto un piano di transizione per la mitigazione del cambiamento climatico da parte delle grandi aziende.

Per quanto riguarda la responsabilità civile, l’accordo rafforza l’accesso alla giustizia delle persone colpite. Stabilisce un periodo di cinque anni per la presentazione di richieste di risarcimento da parte di coloro che sono esposti a impatti negativi (compresi i sindacati o le organizzazioni della società civile). Limita inoltre le misure ingiuntive e i costi dei procedimenti per i ricorrenti.

In ultima istanza, le aziende che individuano impatti negativi sull’ambiente o sui diritti umani da parte di alcuni dei loro partner commerciali dovranno interrompere tali relazioni commerciali quando non è possibile prevenire o porre fine a tali effetti negativi.

Sanzioni

Per le imprese che non pagano le sanzioni comminate loro in caso di violazione della direttiva, l’accordo provvisorio prevede diverse misure ingiuntive e prende in considerazione il fatturato dell’impresa per imporre sanzioni pecuniarie (ovvero un minimo del 5% del fatturato netto dell’azienda). L’accordo prevede l’obbligo per le aziende di portare avanti un impegno significativo, compreso il dialogo e la consultazione degli stakeholder, come una delle misure del processo di due diligence.

Appalti pubblici

L’accordo stabilisce che il rispetto della CSDD possa essere qualificato come criterio per l’aggiudicazione di appalti e concessioni pubbliche.

Definizioni

L’accordo provvisorio chiarisce gli obblighi per le aziende descritti nell’Allegato I, un elenco di diritti e divieti specifici la cui violazione o abuso rappresenta un impatto negativo sui diritti umani. L’elenco fa riferimento a strumenti internazionali che sono stati ratificati da tutti gli Stati membri e che stabiliscono standard sufficientemente chiari, che possono essere rispettati dalle aziende.

Il compromesso trovato tra Parlamento e Consiglio aggiunge nuovi elementi agli obblighi e agli strumenti elencati nell’allegato per quanto riguarda i diritti umani, in particolare riguardo i gruppi vulnerabili e le convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), che potranno essere aggiunti all’elenco, mediante atti delegati, una volta ratificati da tutti gli stati membri.

L’accordo provvisorio introduce inoltre nell’allegato riferimenti ad altre convenzioni delle Nazioni Unite, come il Patto internazionale sui diritti civili e politici o il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, o la Convenzione sui diritti del bambino. Allo stesso tempo, il compromesso chiarisce la natura degli impatti ambientali coperti da questa direttiva come qualsiasi degrado ambientale misurabile, come cambiamenti dannosi del suolo, inquinamento dell’acqua o dell’aria, emissioni nocive o consumo eccessivo di acqua o altri impatti sulle risorse naturali.

Prossimi passi

L’accordo provvisorio deve ora essere approvato e adottato formalmente da entrambe le istituzioni.