Il disegno di legge di delegazione europea 2026 avvia il percorso per adeguare la normativa italiana alle nuove disposizioni Ue. Tra i dossier più rilevanti per le imprese ci sono la rendicontazione di sostenibilità, il monitoraggio del suolo e la prevenzione della dispersione dei pellet di plastica.
Nuove regole sulla rendicontazione ESG, maggiori strumenti per monitorare lo stato dei suoli e nuovi obblighi per prevenire la dispersione dei pellet di plastica. Sono alcuni dei temi di sostenibilità destinati ad entrare nell’ordinamento italiano con ricadute concrete per le imprese.
A dare avvio all’iter legislativo è il disegno di legge di delegazione europea 2026, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto e ora all’esame del Parlamento. Il provvedimento affida al Governo il compito di intervenire sulla normativa nazionale per adeguarla alle nuove disposizioni europee. Ecco quali norme cambieranno, quali obblighi potranno arrivare e con quali tempi.
Rendicontazione ESG, il quadro italiano va aggiornato
Il primo fronte riguarda la rendicontazione di sostenibilità. Il disegno di legge interviene sul decreto legislativo 125/2024, con cui l’Italia aveva recepito la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), per adeguare la disciplina nazionale alle modifiche introdotte dall’Omnibus I.
La modifica più importante riguarda il perimetro delle aziende obbligate a rendicontare: con il nuovo quadro europeo la CSRD si applica alle imprese che superano contemporaneamente le soglie di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di ricavi netti annui.
Il Governo dovrà modificare il quadro nazionale alla luce delle nuove regole e, dove necessario, di rivedere alcune delle scelte effettuate dall’Italia con il precedente recepimento della direttiva. Per le imprese che hanno già avviato la macchina della rendicontazione, il passaggio è rilevante perché comporta un nuovo aggiornamento di regole e procedure.
Ma la novità non riguarda soltanto chi dovrà rendicontare. Il disegno di legge interviene anche sul sistema di controllo della rendicontazione: la vigilanza sui revisori e sulle società di revisione incaricati dell’attestazione dell’informativa di sostenibilità viene ricondotta nell’ambito delle competenze di MEF e Consob, mentre per le violazioni si fa riferimento al sistema sanzionatorio previsto dalla disciplina sulla revisione legale.
Per le grandi imprese che resteranno nel perimetro, il nuovo assetto dovrebbe entrare nel pieno regime di vigilanza e sanzioni a partire dai bilanci 2027. È un passaggio importante perché sposta ulteriormente il reporting ESG da un adempimento informativo a un processo sottoposto a verifiche e responsabilità formali.
Per le aziende, dunque, la questione non riguarda soltanto quali informazioni inserire nel report, ma anche come vengono verificati i dati di sostenibilità e chi è chiamato a controllarli.
Suolo, arriva un sistema comune di monitoraggio
Un secondo intervento riguarda il suolo. Il disegno di legge delega il Governo ad adeguare l’ordinamento italiano alla direttiva Ue 2025/2360 sul monitoraggio e la resilienza del suolo, che introduce per la prima volta un quadro comune europeo per valutare in modo sistematico la salute dei terreni.
La direttiva chiede agli Stati membri di istituire un sistema di monitoraggio del suolo che tenga insieme diversi indicatori: dalle caratteristiche fisiche e chimiche dei terreni alla presenza di contaminanti, fino all’impermeabilizzazione e alla rimozione del suolo. Il monitoraggio dovrà essere effettuato attraverso unità di suolo e distretti territoriali, utilizzando anche dati di telerilevamento e strumenti già disponibili a livello nazionale ed europeo.
Un passaggio rilevante riguarda i siti potenzialmente contaminati. Gli Stati membri dovranno individuarli sistematicamente, definendo anche un elenco delle attività considerate potenzialmente contaminanti. Tra gli elementi da considerare rientrano le attività industriali presenti o passate, gli incidenti e gli sversamenti che possono aver provocato contaminazione. I siti potenzialmente contaminati esistenti dovranno essere identificati e registrati entro il 2035.
Per le imprese con attività industriali o produttive, il tema diventa concreto soprattutto nella gestione dei siti, nella valutazione del rischio ambientale e negli interventi di trasformazione o riqualificazione delle aree. La direttiva prevede infatti anche l’individuazione delle zone in cui i criteri di salute del suolo non sono soddisfatti e di quelle con un elevato potenziale di miglioramento attraverso interventi di deimpermeabilizzazione o rigenerazione.
C’è poi il tema del consumo di suolo: tra gli indicatori che gli Stati membri possono monitorare rientrano anche l’artificializzazione, la frammentazione del territorio e il consumo di suolo legato ad attività commerciali, poli logistici, infrastrutture, energie rinnovabili e miniere.
Con queste nuove regole, l’obiettivo comunitario è quindi creare un sistema di dati e indicatori che dovrebbe rendere più misurabile la qualità dei terreni, il loro consumo e il rischio di contaminazione.
Pellet di plastica, nuovi obblighi per la filiera
Il terzo intervento riguarda la dispersione dei pellet di plastica, i granuli utilizzati come materia prima dall’industria della plastica e considerati una delle principali fonti di rilascio involontario di microplastiche nell’ambiente. Il regolamento Ue 2025/2365 introduce obblighi che interessano l’intera catena di approvvigionamento, dalla produzione alla trasformazione, dalla distribuzione al trasporto.
Il regolamento si applica agli operatori che nell’anno precedente hanno manipolato almeno 5 tonnellate di pellet, agli impianti che effettuano la pulizia di contenitori e serbatoi e ai soggetti coinvolti nel trasporto, compresi vettori e operatori del trasporto marittimo.
Per gli operatori scatterà l’obbligo di adottare misure per prevenire, contenere e gestire le dispersioni, inserite in un piano di gestione del rischio. Il piano dovrà coprire, tra le altre cose, movimentazione, imballaggio, carico e scarico, pulizia e gestione degli incidenti.
Il regolamento introduce inoltre un sistema di certificazione per gli impianti che manipolano almeno 1.500 tonnellate di pellet all’anno. Per le grandi imprese il primo certificato dovrà essere ottenuto entro il 17 dicembre 2027, mentre per le medie imprese il termine è il 17 dicembre 2028 e per le piccole il 17 dicembre 2030.
Non si tratta quindi soltanto di una nuova procedura documentale. I certificatori dovranno effettuare anche controlli a campione, verificando che il piano di gestione del rischio sia adeguato a prevenire le dispersioni e che le misure previste siano effettivamente applicate.
Il regolamento prevede infine ispezioni basate sul rischio e sanzioni proporzionate e dissuasive, lasciando agli Stati membri il compito di definire il sistema nazionale di applicazione delle norme.
Anche qui il Ddl di delegazione europea 2026 ha quindi un ruolo preciso: deve preparare il quadro nazionale necessario per applicare queste disposizioni, individuando autorità competenti, controlli, certificazioni e sistema sanzionatorio.
Cosa succede adesso
Le novità non sono ancora tutte operative. Il disegno di legge deve completare il proprio iter parlamentare e, una volta approvato, sarà il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle singole deleghe.
Per le imprese, però, la direzione è già tracciata: il cambiamento non riguarda soltanto il modo in cui vengono rendicontate le informazioni ESG, ma anche il controllo degli impatti ambientali e la gestione dei rischi lungo le attività produttive.
Il prossimo passaggio sarà quindi trasformare le deleghe contenute nel provvedimento in norme applicabili, definendo tempi, procedure e obblighi per i diversi soggetti interessati.
