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EFAMA: rischi sulla trasparenza ESG con la revisione dei benchmark dei fondi UE

In un momento in cui l’investimento tramite ETF prende sempre più piede tra gli investitori, l’accuratezza dei benchmark è un elemento che assume maggiore rilevanza. Soprattutto per quelli ESG. In questo ambito, la revisione del regolamento sui benchmark, che sarà votata in questi giorni dalla commissione ECON del Parlamento, è un passaggio molto delicato.  Per questo l’allarme dell’EFAMA, che teme che le modifiche previste al regolamento sui benchmark possano alleggerire troppo gli oneri previsti dalla normativa, non va trascurato.

In particolare, secondo i membri dell’associazione, la revisione rischia di danneggiare il regime di finanza sostenibile dell’UE e creare lacune nella trasparenza dei dati ESG riportati dai fornitori di indici, penalizzando direttamente gli asset manager (primi fruitori di questi dati) che devono divulgare le informazioni sui fondi secondo la SFDR (Sustainable Finanche Disclosure Regulation). A dirlo sono i membri dell’

Pur riconoscendo che la proposta della Commissione Europea di modificare il regolamento sui benchmark rappresenti uno sviluppo complessivamente positivo in questo settore, cercando di introdurre una maggiore proporzionalità nella regolamentazione dei fornitori di indici, l’EFAMA auspica il mantenimento di alcune garanzie minime applicabili ai benchmark non significativi per la protezione degli utenti e degli investitori finali.

La Commissione, infatti, ha proposto di rimuovere la maggior parte dei parametri di riferimento dal campo di applicazione del regolamento. Ciò significa, secondo l’EFAMA, rimuovere la trasparenza riguardo alla metodologia utilizzata da tali parametri di riferimento.

Non sono solo gli ETF, ma anche i fondi di investimento che hanno come riferimento un indice a utilizzare i benchmark come obiettivo della propria strategia (nel caso di fondi che replicano indici) o per misurare la performance del fondo. Eliminare la maggior parte dei benchmark creerebbe secondo l’EFAMA:

  • Una lacuna nel regime di finanza sostenibile in termini di divulgazione dell’allineamento tra i fondi di investimento e gli obiettivi e le caratteristiche ESG previste dall’SFDR. Per fare ciò, attualmente i fondi di investimento si basano sulle informazioni metodologiche garantite dai fornitori di benchmark ai sensi del regolamento sugli indici di riferimento. Questa trasparenza è fondamentale per proteggersi dal greenwashing;
  • Disallineamenti in termini di trasparenza anche con la direttiva OICVM e le indicazioni dell’ESMA, nonché con le linee guida nazionali, che richiedono ai fondi di investimento adatti agli investitori al dettaglio di garantire una certa trasparenza riguardo alla metodologia degli indici che utilizzano. Tale meccanismo verrebbe annullato dalle nuove regole.

Alla luce di tutto ciò, i membri dell’EFAMA sostengono innanzitutto l’adozione di un approccio più proporzionale al regolamento dei benchmark garantendo l’integrità degli indici senza aumentare in modo sproporzionato i costi per gli investitori e ostacolare le strategie di investimento. Ciò consentirebbe, secondo l’EFAMA, di scongiurare il rischio della fuga di molti benchmark extra-UE, small e mid-size, “sui quali fanno molto affidamento”, per eccessivi obblighi pendenti sui benchmark, motivo alla base della proposta di revisione, al fine di evitare che venga ostacolata “l’innovazione e la diversificazione dei prodotti”. Tuttavia, anche se la questione sembri riguardare principalmente i fornitori di indici extra-UE di piccole e medie dimensioni, la proposta di revisione va ben oltre rimuovendo tutti i benchmark non significativi dall’ambito del testo. “Escludere completamente i benchmark non significativi non costituisce, secondo i nostri membri, una soluzione”, per questo propongono alla commissione del Parlamento che voterà di considerare due aspetti:

  • La garanzia che anche in benchmark minori debbano divulgare informazioni sul benchmark stesso sulla metodologia utilizzata, cosa che non verrebbe richiesta dal regolamento revisionato. Ciò secondo l’EFAMA arginerebbe il rischio di conflitto di interessi, particolarmente rilevanti in un contesto in cui aumentano i fornitori di indici che agiscono anche in qualità di fornitori di dati (in particolare per quanto riguarda i dati ESG);
  • Gli obblighi di informazione degli utenti e degli amministratori dovrebbero essere allineati. Ovvero, gli obblighi di divulgazione degli indici dovrebbero combaciare con quelli degli asset manager, che sono tenuti a divulgare informazioni sugli indici di riferimento anche ai sensi della SFDR e delle tabelle di ammissibilità degli indici finanziari. Attualmente, secondo l’associazione, le attuali informazioni sulla metodologia relativa ai fattori ESG fornite dai benchmark sono insufficienti per i gestori patrimoniali, che devono colmare le lacune nei dati, che spesso provengono internamente o da terzi, a volte a costi aggiuntivi considerevoli. Per l’EFAMA, quindi, non solo le informazioni fornite dagli amministratori di benchmark sulla metodologia dei loro benchmark devono essere mantenute, ma devono essere allineate con le informazioni che i loro utenti devono a loro volta fornire agli investitori e alle autorità, tramite gli standard tecnici di regolamentazione dell’ESMA (ESMA Regulatory Standards);

Un’altra proposta dei membri dell’EFAMA è che gli obblighi degli utenti siano revisionati secondo le modifiche proposte agli obblighi di conformità degli amministratori di benchmark. Per combattere il rischio di greenwashing, inoltre, l’associazione propone che i requisiti applicabili ai nomi degli indici (aspetto su cui sta lavorando l’ESMA al momento) siano allineati a quelli applicabili ai fondi di investimento.

Infine, tra le altre cose, i membri dell’ESMA ritengono che “si possano apportare miglioramenti al registro dell’ESMA per migliorarne la trasparenza e l’usabilità“. Questo registro dovrebbe essere centralizzato, il che significa che gli utenti dovrebbero poter individuare sia l’amministratore che il benchmark. L’EFAMA propone quindi un registro unico.