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Finanza sostenibile

Corte UE, nucleare e gas restano nella Tassonomia, respinto il ricorso dell’Austria

La Corte Generale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso presentato dall’Austria contro la decisione della Commissione Europea di includere energia nucleare e gas fossile nella Tassonomia UE. Questa decisione conferma così la validità del regolamento delegato adottato nel 2022 secondo il quale nucleare e gas, se rispettano condizioni tecniche stringenti, potranno continuare a essere etichettati come investimenti sostenibili nell’ambito della tassonomia europea.

Secondo il Tribunale, infatti, la Commissione non ha ecceduto le competenze attribuitele dal legislatore europeo (Parlamento e Consiglio) quando ha stabilito criteri tecnici per consentire, a determinate condizioni, la classificazione di attività nucleari e legate al gas come contributi sostanziali alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici.

Dura è stata però la reazione politica in Austria. Leonore Gewessler, ex ministra per l’Azione Climatica e oggi leader dei Verdi, ha commentato: “Il nucleare non è verde. Questa sentenza lancia un segnale fatale: se passa, ‘green’ non significherà più verde. Chi si fida dell’etichetta verde rischia di ritrovarsi con nucleare o gas sporco.”

La tassonomia UE

Introdotta nel 2020 e operativa dal 2022, la tassonomia è il pilastro del Piano d’Azione europeo per la Finanza Sostenibile. Mira a orientare i flussi finanziari verso attività capaci di contribuire agli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, definendo criteri per stabilire quali attività economiche siano realmente ecosostenibili. Per essere considerate tali, le attività devono:

  • contribuire in modo sostanziale a uno o più dei sei obiettivi ambientali fissati (tra cui mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile delle risorse idriche, economia circolare, prevenzione dell’inquinamento e tutela della biodiversità);
  • non arrecare danni significativi agli altri obiettivi;
  • rispettare criteri tecnici stabiliti dalla Commissione.

Le motivazioni della Corte

Il Tribunale ha riconosciuto che la Commissione poteva legittimamente ritenere che la produzione di energia nucleare generi emissioni di gas a effetto serra prossime allo zero e che attualmente non esistano alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili su una scala sufficientemente ampia, come le fonti di energia rinnovabili, per coprire la domanda di energia in modo continuo e affidabile.

Inoltre, per la Corte UE la Commissione ha tenuto sufficientemente conto dei rischi connessi al normale esercizio delle centrali nucleari e non era tenuta ad imporre un livello di protezione che andasse oltre la disciplina normativa esistente.

Inoltre, come per le altre attività economiche connesse alla produzione di energia, la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione né le attività di estrazione e lavorazione del minerale di uranio, di raffinazione, conversione, arricchimento dell’uranio, di assemblaggio di combustibili e di trasporto, che sono attività situate a monte o a valle, né i conflitti armati, i sabotaggi e i rischi di abuso e proliferazione delle applicazioni civili e militari.

“Gli argomenti dell’Austria relativi agli effetti negativi della siccità e dei rischi climatici sull’energia nucleare sono troppo astratti per poter essere accolti” si legge in un comunicato stampa ufficiale.

Il Tribunale ha avvalorato infine la concezione secondo cui le attività economiche connesse al gas fossile possono, a determinate condizioni, contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a questi ultimi. Infatti, il regolamento delegato del 2022 adotta un approccio progressivo fondato su una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo fasi successive, consentendo al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento.

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