L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato la bozza sulle norme tecniche di regolamentazione (RTS) ai sensi del Regolamento sul rating ESG. Il documento, in consultazione fino al 20 giugno 2025, data ultima in cui l’ESMA recepirà eventuali feedback, copre i seguenti aspetti che si applicano ai fornitori di rating ESG:
- Le informazioni che devono essere fornite nelle domande di autorizzazione e riconoscimento.
- Le misure e le garanzie che devono essere adottate per mitigare i rischi di conflitti di interesse nei fornitori di rating ESG che svolgono attività diverse dalla fornitura di rating ESG.
- Le informazioni che devono essere rese note al pubblico, agli oggetti di valutazione (quali titoli obbligazionari, strumenti azionari, imprese, progetti ambientali o infrastrutturali), agli emittenti di tali oggetti e agli utilizzatori dei rating ESG.
Il contesto
Il 27 novembre 2024 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato infatti pubblicato il Regolamento sulla trasparenza e l’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) che ha introdotto un approccio normativo comune volto a rafforzare l’integrità, la trasparenza, la comparabilità (ove possibile), la responsabilità, l’affidabilità, la buona governance e l’indipendenza delle attività di rating ESG. Per garantire la corretta attuazione di tale regolamento sono stati attribuiti all’ESMA una serie di incarichi per elaborare bozze di norme tecniche di regolamentazione (RTS) in ambiti specifici: autorizzazione, riconoscimento, separazione delle attività e obblighi di trasparenza. La scadenza per la trasmissione di tali bozze alla Commissione Europea è fissata al 2 ottobre 2025.
I temi della bozza RTS dell’ESMA per il rating ESG
- L’articolo 6 del Regolamento stabilisce che qualsiasi persona giuridica stabilita nell’Unione Europea che desideri operare come fornitore di rating ESG all’interno dell’Unione deve presentare domanda di autorizzazione all’ESMA. L’Autorità, dal canto suo, deve elaborare specifiche norme tecniche di regolamentazione (RTS) per definire il formato e il contenuto di tali domande, inclusa la modalità di presentazione. Nel documento quindi l’ESMA ha specificato le informazioni da fornire nelle domande di autorizzazione e riconoscimento per gli operatori di rating ESG. Tali requisiti sono trattati in un unico standard tecnico e chiariscono quali informazioni siano comuni alle domande presentate da entità UE e non UE e quali ulteriori dati debbano essere forniti dai soggetti extra-UE nel caso di richiesta di riconoscimento;
- L’articolo 16 del Regolamento introduce un principio chiave a tutela dell’integrità e dell’indipendenza delle attività di rating ESG: i fornitori non possono esercitare determinate funzioni all’interno della stessa entità giuridica che emette i rating. Sono previste però alcune eccezioni, a condizione che vengano adottate misure rigorose per prevenire eventuali conflitti di interesse; l’ESMA ha il compito di valutare l’efficacia di tali misure. A tal fine, l’Autorità ha illustrato una serie di salvaguardie, articolate in requisiti organizzativi, validi per tutti i fornitori, e in controlli tecnici più specifici applicabili in situazioni particolari;
- Infine gli articoli 23 e 24 del Regolamento impongono stringenti obblighi di divulgazione per i fornitori di rating ESG, al fine di migliorare la trasparenza, la comparabilità e l’affidabilità delle valutazioni emesse. L’ESMA ha quindi specificato in modo più dettagliato le informazioni che i fornitori devono rendere pubbliche, nonché quelle da comunicare agli utenti, agli oggetti valutati e agli emittenti.
Le scadenze da non perdere
Indipendentemente dall’invio di queste norme tecniche alla Commissione europea entro ottobre 2025, il Regolamento stabilisce alcune tappe fondamentali per l’attuazione del nuovo quadro normativo nell’Unione Europea:
- Entro il 2 agosto 2026, i fornitori di rating ESG che già operavano nell’Unione alla data di entrata in vigore del Regolamento dovranno notificare all’ESMA l’intenzione di continuare a operare nel mercato UE e presentare domanda di autorizzazione o riconoscimento;
- In tal caso, dovranno presentare formalmente la domanda entro quattro mesi dal 2 luglio 2026;
- Dopo aver notificato l’ESMA, tali fornitori saranno inseriti temporaneamente nel registro previsto dall’articolo 14 e potranno continuare a operare nell’Unione fino a decisione definitiva, con la possibilità di riconoscere rating ESG emessi da soggetti extra-UE appartenenti allo stesso gruppo (art. 11);
- Infine i fornitori qualificati come “piccoli fornitori di rating ESG” dovranno notificare l’ESMA entro e non oltre il 2 novembre 2026, qualora intendano continuare a operare nel territorio dell’Unione.
Qui è possibile consultare la bozza di testo dell’ESMA.
