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EBA Opinion

EBA: ok alle modifiche della Commissione UE sull’informativa prudenziale ESG

La divulgazione dell’informativa prudenziale delle informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) delle istituzioni finanziarie non sarà obbligatoria e la raccolta delle informazioni da parte delle controparti avverrà su base volontaria. Queste le due modifiche della Commissione UE alla bozza finale dell’European Banking Authority (EBA), che aveva inizialmente previsto l’obbligatorietà per gli istituti bancari di fornire tali informazioni. In questi giorni, l’EBA ha risposto con un’opinione accettando, di fatto, le modifiche della Commissione, ma con alcune precisazioni.

Il parere dell’Authority si riferisce alle modifiche proposte dalla Commissione europea alla bozza finale degli Implementing Technical Standards (ITS). Gli ITS, pubblicati tramite una bozza finale dall’EBA a gennaio 2022, si riferiscono all’informativa prudenziale sulle informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) e rientrano nel cosiddetto 3º pilastro degli standard di Basilea III, relativo alle informazioni che le istituzioni finanziarie devono pubblicare per consentire ai propri clienti adeguate valutazioni. In agosto la Commissione europea aveva risposto annunciando che avrebbe accettato il contegno della bozza, con la proposta, però, di alcune modifiche.

Pur accettando le due modifiche sostanziali proposte dalla Commissione per migliorare la proporzionalità, l’EBA insiste sul fatto che gli istituti dovrebbero fare ogni sforzo per raccogliere e divulgare le informazioni molto rilevanti che si riflettono nel BTAR (Banking Book taxonomy Alignment Ratio).

La versione degli ITS della Commissione europea, rispetto alla bozza finale degli ITS presentata dall’EBA, include due modifiche sostanziali, principalmente per quanto riguarda il calcolo e la divulgazione del BTAR. In particolare, la Commissione ha proposto modifiche per sottolineare: i) che, nel caso in cui la controparte non sia soggetta all’obbligo di informativa ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento SFDR, gli istituti “possono” scegliere di divulgare queste informazioni, invece di essere obbligati a farlo “al meglio”, e ii) che la raccolta delle informazioni dalle controparti avverrà su “base volontaria”, e che gli istituti dovranno informare le controparti della natura volontaria di questa richiesta di informazioni. Ciò significa che le controparti non sono obbligate a fornire tali informazioni agli istituti, ma possono farlo su base volontaria.

Nel parere, l’EBA riconosce l’importanza della proporzionalità e, pertanto, pur privilegiando la formulazione originaria che richiedeva agli istituti di divulgare queste informazioni sulla base dei “migliori sforzi”, dichiara di accettare le modifiche proposte dalla Commissione europea. L’EBA sottolinea inoltre che l’obiettivo del BTAR è quello di evitare un trattamento asimmetrico delle esposizioni nei confronti di controparti che possono presentare un livello di rischiosità simile a quello dell’ente e sottolinea l’importanza che gli enti si impegnino al massimo per divulgare questo rapporto e raccogliere le informazioni pertinenti dalle loro controparti.