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Intervista

Decreto Energia e agrivoltaico: le conseguenze pratiche dei nuovi incentivi

Con il via libera definitivo del senato al decreto Energia, il provvedimento, già approvato dalla Camera lo scorso 26 gennaio, è diventato legge. Al centro del testo definitivo le norme in materia di ricostruzione nei territori colpiti dalle recenti alluvioni, l’estensione a tutto il territorio nazionale della possibilità di individuare porti dove costruire piattaforme per l’eolico offshore, l’incremento del numero di giorni (90) per gli enti locali per presentare a Sogin un’autocandidatura per ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e la possibilità di coltivare risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termalis, garantendo però il mantenimento delle caratteristiche delle acque.

In particolare, poi, sul fronte delle rinnovabili, la legge prevede la scomparsa del contributo dovuto dai titolari dell’impianto per la produzione di energia pulita e un meccanismo di aste per incentivare le energie rinnovabili con la stipula di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il Gse e gli operatori selezionati. Una delle novità del Dl Energia è la possibilità di partecipare alle aste per gli incentivi anche per tutti gli impianti fotovoltaici in area agricola.

La legge ha infatti introdotto una nuova lettera all’articolo 5, e-bis) al comma 5, ai sensi della quale è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva. Insomma, una medaglia a chi aveva già intuito la convenienza dell’agrivoltaico che ora può decidere di espandere gli impianti o una parte di essi.

Ma per fare chiarezza sulla questione, Ivano Saltarelli, Partner Green Horse Legal Advisory, e Celeste Mellone, Partner Green Horse Legal Advisory, hanno risposto ad alcune domande riguardanti le conseguenze pratiche di tale novità legislativa.

Facendo repowering anche la capacity extra Conto energia può aggiudicarsi nuovi incentivi o è remunerata con il Conto energia già percepito?

È utile premettere che quando la norma menziona “la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area” si riferisce al cosiddetto repowering.

Nel dettaglio, il rifacimento di impianti esistenti (revamping), consistendo in sostituzione di pannelli esistenti con altri più performanti, libera superficie prima occupata. Questa superficie può essere utilizzata per installare nuovi pannelli (impianto o sezione di impianto) e tale nuova installazione rappresenta il repowering. Se fino a ieri il nuovo impianto o sezione non poteva essere incentivato, perché su suolo agricolo, oggi la norma stabilisce che le nuove tariffe non solo possono essere riconosciute a questi impianti ma che, in realtà, devono essere destinate prioritariamente a queste ipotesi.

Pertanto, una nuova capacità per effetto del repowering accede a nuovi incentivi, mentre una nuova capacità per effetto di revamping no?

Tecnicamente, il revamping non produce nuova capacità, ma migliora la producibilità dell’impianto a parità di potenza, quindi un megawatt installato produrrà più kilowatt all’ora di quanto facesse la configurazione precedente. Pertanto, a seguito del revamping si avrà più energia da immettere in rete incentivata in base al proprio Conto energia di riferimento. La nuova potenza installata a seguito del repowering sarà, invece, incentivata ex novo laddove, fino a ieri, essa godeva soltanto del corrispettivo di vendita dell’energia.

La norma cita “sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata”: cosa bisogna intendere in tal senso?

Il dubbio nasce dal fatto che un’altra norma stabilisce che possono essere qualificati idonei i siti in cui sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%.

Se pertanto ci si può chiedere se il repowering incentivato possa occupare nuova superficie nel limite del 20%, non sembra questa l’intenzione del legislatore. È, invece, più ragionevole ritenere che, ai fini dell’accesso al nuovo incentivo, il produttore debba mantenersi all’interno dell’area autorizzata e possa occupare con i nuovi pannelli la stessa superficie, o una superficie minore, di quella occupata ante rifacimento.

Se dunque si procede ad installare un nuovo impianto nello spazio liberato con il revamping già effettuato, si percepisce una tariffa incentivante?

Sì, ma non subito. I tempi e le modalità di accesso alla tariffa, così come i valori stessi della tariffa, saranno definiti con il prossimo decreto e, immaginiamo, già nel Fer X di cui si attende l’approvazione entro l’estate.

Quali sono le conseguenze determinate dalla nuova formulazione dell’art. 65?

In astratto, anche il nuovo fotovoltaico a terra ha accesso al futuro incentivo ma, in concreto, è ragionevole pensare che la destinazione agricola sarà dichiarata inidonea per l’installazione quantomeno dalle Regioni con ripercussioni spesso nefaste per il rilascio del titolo abilitativo. È possibile immaginare che potrebbero beneficiare della norma gli impianti fino a 1 MW, spesso autorizzabili in PAS al di fuori delle aree idonee oppure impianti su area agricola qualificata idonea dove la PAS è utilizzabile fino alla nuova soglia di 12 MW, evitando lo screening VIA (sempre fino a 12 MW) senza peraltro incorrere nei limiti minimi di disponibilità delle aree previsti dall’attuale bozza del decreto aree idonee; in entrambi i casi il produttore si vedrebbe scavalcato in graduatoria incentivi dai progetti di repowering.