La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica ed ha quindi invitato tutti i portatori di interessi, attivi nel settore agroalimentare, a presentare osservazioni sugli orientamenti proposti nell’ambito della esclusione dalle regole di concorrenza per i prodotti agricoli, stabilita nella PAC, la politica agricola comune dell’UE, quando gli accordi tra le parti mirano a conseguire obiettivi di sostenibilità.
Nel contesto della riforma della politica agricola comune per il periodo 2023-2027, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno infatti adottato una nuova esclusione dalle regole di concorrenza per i prodotti agricoli che consente la stipula di accordi che mirano a conseguire obiettivi di sostenibilità che siano più ambiziosi e rigorosi rispetto a quelli previsti dalle norme obbligatorie ai sensi della normativa dell’Unione o nazionale, e a condizione che le eventuali restrizioni della concorrenza, derivanti da tali accordi, siano indispensabili per il conseguimento di tali obiettivi ESG.
In particolare, gli orientamenti definiscono l’ambito di applicazione dell’esclusione, gli obiettivi di sostenibilità ammissibili, il test che permette di individuare se le eventuali restrizioni della concorrenza derivanti dall’ accordo siano indispensabili per soddisfare la norma di sostenibilità, il campo di applicazione degli interventi ex post e fissa infine alcuni requisiti in materia di norme di sostenibilità.
Indice
Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea
L’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) vieta in generale gli accordi tra imprese che limitano la concorrenza, ad esempio quelli tra concorrenti che hanno come effetto l’aumento dei prezzi o la diminuzione dei quantitativi disponibili. Tuttavia, un articolo (il 210 bis modificato nel 2021) del regolamento OCM (Organizzazione Comune dei Mercati) dei prodotti agricoli esclude da tale divieto alcuni accordi restrittivi del settore agricolo se tali accordi sono indispensabili per conseguire norme di sostenibilità.
Il progetto di orientamenti mira a chiarire in che modo gli operatori attivi nel settore agroalimentare possono elaborare iniziative congiunte in materia di sostenibilità in linea con l’articolo 210 bis.
Gli orientamenti proposti
L’ambito di applicazione dell’esclusione
L’esclusione riguarda solo gli accordi conclusi dai produttori agricoli, tra di loro o con altri operatori attivi lungo la filiera agroalimentare, per esempio le imprese che forniscono mezzi di produzione necessari per la produzione, la distribuzione, il trasporto o l’imballaggio dei prodotti. Gli accordi conclusi esclusivamente tra operatori della filiera agroalimentare e che non includono i produttori agricoli non possono beneficiare dell’esclusione, anche quando l’accordo riguarda un prodotto agricolo.
Gli obiettivi di sostenibilità ammissibili
Gli orientamenti chiariscono l’ambito di applicazione degli obiettivi di sostenibilità che possono essere perseguiti con gli accordi. Tali obiettivi sono stabiliti dall’articolo 210 bis del regolamento OCM e possono essere suddivisi in tre categorie: protezione dell’ambiente; riduzione dell’uso di pesticidi e della resistenza antimicrobica e salute e benessere degli animali. Gli orientamenti chiariscono, ad esempio, che nell’obiettivo di protezione dell’ambiente rientrano gli accordi volti a proteggere il suolo e a migliorare la resistenza del suolo all’erosione, al fine di aumentarne la biodiversità o migliorarne la composizione
I requisiti in materia di norme di sostenibilità
Per beneficiare dell’esclusione, le parti devono concordare l’adozione di norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi delle normative dell’Unione o nazionali. Pur non fissando livelli minimi di miglioramento che le parti devono conseguire rispetto alle norme obbligatorie, gli orientamenti chiariscono che la valutazione del carattere indispensabile di tale miglioramento dovrà tenere conto del livello delle restrizioni. Essi chiariscono inoltre che, in assenza di una norma obbligatoria esistente, un accordo di sostenibilità che ne adotti una può comunque rientrare nell’esclusione, a condizione che l’accordo persegua uno degli obiettivi di sostenibilità di cui all’articolo 210 bis
Il test che permette di individuare le restrizioni alla concorrenza indispensabili
Le parti di un accordo di sostenibilità devono valutare se le eventuali restrizioni della concorrenza derivanti dal loro accordo siano indispensabili per soddisfare la norma di sostenibilità. La valutazione si articola in quattro fasi: individuare gli ostacoli che impedirebbero alle parti di raggiungere da sole la norma di sostenibilità e spiegare perché la collaborazione è necessaria; determinare il tipo appropriato di accordo (per esempio, un accordo sui prezzi o sui quantitativi); individuare le restrizioni della concorrenza indispensabili (per esempio, un accordo sui prezzi può prevedere la fissazione del prezzo intero, un prezzo minimo o un sovrapprezzo) e determinare il livello appropriato (ad esempio, l’entità del prezzo) e la durata adeguata delle restrizioni. Nell’effettuare tale test, le parti scelgono l’opzione meno restrittiva per la concorrenza
Il campo di applicazione degli interventi ex post
Gli orientamenti chiariscono che la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno il diritto di sospendere gli accordi di sostenibilità o di richiedere che vengano modificati se ciò è necessario per evitare che la concorrenza venga meno o se si ritiene che gli obiettivi della politica agricola comune risultino compromessi.
Prossime tappe
Sulla base delle osservazioni dei portatori di interessi sul progetto di orientamenti, la Commissione procederà ad un’analisi attenta, inserendo le eventuali modifiche necessarie, in modo che gli orientamenti siano in vigore entro l’8 dicembre 2023.
La Commissione prevede inoltre di organizzare nel giugno 2023 un seminario con i partecipanti a questa consultazione pubblica per discutere ulteriormente del progetto di testo e affrontare eventuali questioni rimaste in sospeso.