Le autorità di vigilanza europee (ESA), cioè Esma, Eiopa ed Ema, hanno pubblicato l’atteso Rapporto finale sulla bozza dei Regulatory Technical Standards (RTS) in merito agli obblighi di disclosure previsti dalla UE per allineare i prodotti finanziari alla tassonomia. Gli RTS si rivolgono agli investitori finali e mirano a fornire loro informazioni comparabili per effettuare scelte di investimento informate in attività economiche ecosostenibili attraverso un codice unico per le informative sulla sostenibilità ai sensi dell’SFDR e del regolamento sulla tassonomia. L’investitore, attraverso alcuni parametri potrà comprendere qual è il contributo a obiettivi ambientali dei diversi prodotti finanziari e sarà aiutato a fare scelte consapevoli evitando le trappole del greenwashing.
Per essere definiti articolo 8 o articolo 9 secondo la SFDR i prodotti finanziari dovranno prevedere l’inclusione nelle informative precontrattuali e periodiche dell’indicazione di obiettivi ambientali a cui il prodotto contribuisce e mostrino come e in che misura gli investimenti del prodotto siano allineati alla Tassonomia UE.
Per misurare come e in che misura le attività finanziate dal prodotto sono allineate con la tassonomia UE, le proposte prevede che vengano mostrati due grafici che mostrano l’allineamento tassonomico degli investimenti del prodotto finanziario basato su una metodologia specifica che calcola tale allineamento. Di norma è previsto che il parametro da utilizzare per calcolare la percentuale di attività sostenibili sia il fatturato, ma se ritenuto più appropriato potranno essere utilizzati anche investimenti e spese operative (Capex e Opex). Nelle comunicazioni pre-contrattuale basta utilizzare un KPI, mentre per quelle periodiche il grafico dovrà essere mostrato per tutti e tre i parametri.
Altre informazioni che dovranno essere fornite riguardano una suddivisione delle attività oggetto di investimento per obiettivi ambientali a cui contribuiscono e se le attività sono abilitanti o di transizione.
Le attività abilitanti sono quelle che consentono direttamente ad altre attività di dare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale. Le attività di transizione sono quelle per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e, tra le altre, hanno livelli di emissione di gas serra corrispondenti alle migliori prestazioni.
E’ prevista anche una certificazione fornita da un revisore che le attività economiche finanziate dal prodotto che si qualifichino come sostenibili dal punto di vista ambientale siano conformi ai criteri dettagliati del regolamento sulla tassonomia. Tuttavia, la certificazione da parte di un revisore non è obbligatoria, ma se viene fatta va indicato il nome della società che la compie.
Tra le principali modifiche apportate alla bozza finale dei RTS e, con una significativa revisione rispetto al documento di consultazione di marzo, le ESA hanno ora deciso che un investimento allineato alla tassonomia non sarà più automaticamente un “investimento sostenibile” conforme alla SFDR, ma dovrà essere compiuta un’analisi di come i principali impatti negativi (Principal Adverse Indicators PAI) influiscono sugli investimenti nel rispetto del principio di non arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali della Tassonomia (Do no significant harm DNSH).
Questo è un cambiamento chiave, poiché in precedenza molti operatori di mercato si limitavano a fare affidamento solo sull’allineamento alla tassonomia delle società partecipate per creare prodotti conformi all’articolo 8 e 9 ai sensi della SFDR.
A questo riguardo le ESA sottolineano nel documento che da parte loro avevano proposto di derogare alla SFDR RTS generale relativa al principio del Do No Significant Harm (DNSH) che richiede di tenere conto degli indicatori di impatto negativo per gli investimenti sostenibili allineati alla tassonomia. Tuttavia, a seguito di un’analisi giuridica, le tre autorità hanno concluso che non è possibile derogare, aggiungendo “sebbene le ESA si rammarichino di ciò, poiché ritengono che ciò influirà negativamente sugli investimenti allineati alla tassonomia.
Inoltre è stata introdotta una correzione per tenere conto delle distorsioni sulle quote di allineamento degli asset per quanto riguarda i titoli governativi per i quali manca una metodologia affidabile per stabilire se sono allineati alla tassonomia. E’ stato quindi adottato un approccio duale che prevede che vengano presentati due grafici uno che riguarda il totale degli investimenti e l’altro che esclude la quota di titoli di stato. La posizione iniziale delle ESA era di escluderle dai calcoli dell’allineamento tassonomico. Tuttavia, poiché ciò comporterebbe un trattamento ingiusto di alcuni prodotti finanziari e classi di attività, le stesse hanno deciso di richiedere che l’allineamento tassonomico degli investimenti sia divulgato in due modi.
Infine, per i prodotti articolo 8 e 9, nonostante le perplessità dell’industria, il regolatore probabilmente chiederà una dichiarazione vincolante sull’allocazione degli asset e una quota minima di investimenti sostenibili sul totale.
La Commissione europea ha ora tre mesi per decidere se adottare i RTS. Dopo l’adozione da parte della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio disporranno di ulteriori tre mesi (prorogabili di ulteriori tre mesi su loro richiesta) per esaminare le RT. Sebbene la bozza finale abbia una data di entrata in vigore del 1 gennaio 2022, la data di applicazione dell’SFDR è stata posticipata al 1 luglio 2022.