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Normativa UE

Direttiva contro greenwashing, il Consiglio approva nuove regole. Pronto per i colloqui con il Parlamento

Un passo importante verso un testo definitivo della Green Claims Directive giunge dal Consiglio europeo, i cui membri sono pervenuti ad un accordo su una serie di proposte volte a proteggere i consumatori dal greenwashing. Nel testo vengono discussi per lo più i requisiti da inserire nella norma sulle dichiarazioni ecologiche per le aziende che devono convalidare e verificare le dichiarazioni e le etichette relative alle caratteristiche ambientali di prodotti e servizi, rivolte ai consumatori finali. 

L’accordo stabilisce la posizione (“orientamento generale”) del Consiglio per i negoziati (che dovrebbero iniziare nel nuovo ciclo legislativo) con il Parlamento europeo sulla forma finale della direttiva proposta dalla Commissione nel marzo 2023, nell’ambito dell’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica dell’UE entro il 2050 come previsto dal Green Deal. La proposta della Commissione era emersa in seguito alla diffusione dei risultati di uno studio del 2020 secondo cui più della metà delle indicazioni ambientali conteneva informazioni vaghe, fuorvianti o infondate. 

“Oggi abbiamo raggiunto un importante accordo per combattere il greenwashing stabilendo regole per informazioni chiare, sufficienti e basate su verifiche delle caratteristiche ambientali di prodotti e servizi. Il nostro obiettivo è aiutare i cittadini europei a fare scelte ecologiche fondate”, ha commentato Alain Maron, Ministro del Governo della Regione di Bruxelles-Capitale, responsabile per il cambiamento climatico, l’ambiente, l’energia e la democrazia partecipativa.

La proposta iniziale della Commissione

Nella proposta iniziale della Commissione, erano previsti requisiti minimi per le imprese che dovevano dimostrare (su base scientifica), comunicare e verificare le loro dichiarazioni ecologiche, obbligando le aziende a garantire l’affidabilità delle loro dichiarazioni ambientali volontarie tramite controlli esterni e indipendenti. Nel testo della Commissione, veniva specificato anche che doveva essere contrastata la proliferazione di etichette (“label”) ambientali di enti privati, richiedendo che fossero affidabili, trasparenti, verificati in modo indipendente e sottoposti a regolare revisione. Infine, nella formulazione iniziale della proposta della direttiva, l’introduzione di nuovi label sarebbe stata consentita secondo l’esecutivo europeo solo se fossero stati sviluppati a livello UE e sarebbero stati approvati solo se avessero dimostrato una maggiore ambizione ambientale rispetto ai sistemi di etichettatura esistenti.

La direttiva fa parte di un pacchetto di proposte della Commissione europea orientate all’ambiente e all’economia circolare, che comprende anche il regolamento sulla progettazione ecocompatibile, l’aggiornamento della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e della direttiva sui diritti dei consumatori per includere aspetti legati alla transizione verde e all’economia circolare e la promozione della riparazione (diritto alla riparazione).

Le nuove proposte del Consiglio

La posizione del Consiglio su alcuni punti ricalca la proposta della Commissione, confermandone i requisiti e le indicazioni, mentre su altri, come nel caso dell’ambito di applicazione, presenta delle nuove proposte o delle modifiche.

Ambito di applicazione

La nuova proposta, sottolinea il Consiglio, si riferisce alle dichiarazioni ambientali esplicite (testo scritto o orale) e alle etichette ambientali che le aziende utilizzano volontariamente quando commercializzano la loro ecocompatibilità e che riguardano gli impatti, gli aspetti o le prestazioni ambientali di un prodotto o di un operatore commerciale. Una delle modifiche proposte dalla posizione del Consiglio rispetto al testo iniziale presentato dalla Commissione riguarda però proprio l’ambito di applicazione. La nuova proposta, infatti, traccia una distinzione tra “dichiarazioni ambientali esplicite” ed “etichette ambientali”, al fine di specificare chiaramente gli obblighi applicabili a ciascuna di esse, compresi i requisiti che si applicano a entrambe.

Informazioni più chiare e trasparenti

Un altro punto su cui il Consiglio insiste nel suo approccio generale è la necessità che le aziende utilizzino criteri chiari per formulare le proprie dichiarazioni ambientali, utilizzando le più recenti evidenze scientifiche per comprovare le loro affermazioni e le loro etichette. Inoltre, secondo il Consiglio, le dichiarazioni e le etichette ambientali dovrebbero essere chiare e di facile comprensione, con un riferimento specifico alle caratteristiche ambientali che coprono (come la durata, la riciclabilità o la biodiversità).

La verifica delle dichiarazioni e delle etichette ambientali

Per quanto riguarda la verifica delle dichiarazioni ambientali esplicite e delle etichette ambientali, l’approccio generale mantiene il principio fondamentale della verifica ex ante, come previsto dalla proposta della Commissione. Ciò significa che ogni dichiarazione ecologica dovrà essere verificata da esperti terzi indipendenti prima di essere pubblicata.

Allo stesso tempo, però, il Consiglio propone l’introduzione di una procedura semplificata per esentare alcuni tipi di dichiarazioni ambientali esplicite dalla verifica da parte di terzi: le aziende ammissibili dovranno dimostrare la loro conformità alle nuove regole compilando un documento tecnico, che dovrà essere completato prima che la dichiarazione sia resa pubblica. Secondo quanto previsto dal Consiglio, inoltre, anche le microimprese saranno soggette a verifica, ma avranno 8 mesi di tempo in più rispetto alle altre aziende per conformarsi alle regole. Nella nuova proposta sono state aggiunte diverse misure di supporto per aiutare le PMI, comprese le microimprese, durante la procedura. Queste includono la fornitura di linee guida e strumenti e misure aggiuntive per ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori, ma anche misure di sostegno finanziario e formazione.

Un sistema di etichettatura pubblico 

Riconoscendo l’importanza dei sistemi pubblici di etichettatura esistenti a livello nazionale o regionale, i ministri hanno concordato sulla possibilità di istituire nuovi sistemi e di esentare dalla verifica da parte di terzi quelli regolamentati da leggi nazionali o dell’UE, a condizione che questi ultimi soddisfino gli standard europei per quanto riguarda sia le procedure che le norme. In particolare, secondo l’approccio generale, i sistemi di etichettatura ecologica EN ISO 14024 di tipo 1 saranno esentati dalla verifica se sono ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro e sono conformi alle nuove norme. Il riconoscimento da parte di uno Stato membro sarebbe sufficiente per l’intero mercato dell’UE.

Dichiarazioni relative al clima

Nella sua proposta, il Consiglio introduce anche nuovi requisiti per dimostrare le dichiarazioni relative al clima, comprese quelle che riguardano i crediti di carbonio.

Le richieste di risarcimento legate al clima sono spesso basate su crediti di carbonio generati al di fuori della catena del valore dell’azienda, ad esempio da progetti di silvicoltura o di energia rinnovabile. La proposta prevede quindi l’obbligo di fornire informazioni sul tipo e sulla quantità dei crediti di carbonio e sul loro carattere permanente o temporaneo.

Inoltre, in tema di crediti di carbonio, la posizione del Consiglio distingue tra:

  • “Crediti di contributo” (crediti di carbonio per contribuire all’azione per il clima);
  • “Crediti di compensazione” (crediti di carbonio per bilanciare una quota di emissioni). Nelle richieste di compensazione (e non in quelle di contributo) le aziende devono dimostrare un obiettivo net zero e mostrare i progressi verso la decarbonizzazione, nonché la percentuale di emissioni totali di gas serra che sono state compensate.

Su questo punto era intervenuto anche il Parlamento nella sua posizione pubblicata a marzo, dove sosteneva che le dichiarazioni ecologiche basate esclusivamente su sistemi di compensazione del carbonio sarebbero dovute essere vietate. Una posizione, quindi, più severa di quella del Consiglio. Il Parlamento ammetteva, però, la possibilità per le imprese di menzionare le azioni di rimozione e compensazione delle emissioni di carbonio nei loro annunci, solo se avevano già ridotto il più possibile le loro emissioni e utilizzavano tali sistemi solo per le emissioni residue

Bisognerà attendere i risultati dei negoziati tra Consiglio e neo Parlamento appena eletto per conoscere la forma definitiva di una direttiva così importante per la tutela dei diritti dei consumatori