Le autorità di vigilanza europee (ESA), cioè Esma, Eiopa ed Ema, hanno pubblicato, a seguito di numerose richieste di delucidazioni ricevute dalle parti interessate e dalle autorità nazionali competenti, alcuni chiarimenti sulla bozza dei Regulatory Technical Standards (RTS) in merito agli obblighi di disclosure previsti dalla UE per allineare i prodotti finanziari alla tassonomia. I chiarimenti riguardano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni all’interno dell’SFDR. A questo riguardo si ricorda che le autorità di vigilanza hanno fornito ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari il tempo sufficiente per raccogliere le informazioni necessarie e adeguare le loro prassi per applicare i requisiti specifici previsti dalla regolamentazione, stabilendo che la data di applicazione delle regole sarà il 1° gennaio 2023, come stabilito nel regolamento delegato adottato dalla Commissione europea il 6 aprile 2022.
Nello specifico, le precisazioni delle ESA si riferiscono alla divulgazione del Principal Adverse Impact (PAI) delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, soprattutto relativamente all’utilizzo degli “indicatori di sostenibilità” previsti dall’SFDR. Le autorità di vigilanza hanno previsto la possibilità di utilizzare gli indicatori dei Principal Adverse Impact per misurare le caratteristiche ambientali o sociali o l’impatto sostenibile complessivo del prodotto finanziario, “ad esempio, mostrando i miglioramenti degli investimenti rispetto a tali indicatori nel corso del tempo”. Sempre rispetto al PAI, le autorità di vigilanza europee hanno fornito chiarimenti anche sulla metodologia di calcolo, definendola in linea da quanto previsto nell’articolo 11 della SFDR.
I PAI vengono definiti dal regolamento europeo come “effetti negativi, rilevanti o che potrebbero essere rilevanti sui fattori di sostenibilità che sono causati, aggravati o direttamente collegati alle decisioni di investimento e alla consulenza effettuata dal soggetto giuridico”. Gli indicatori di impatto negativo individuati dalle autorità europee sono ben 64. Di questi per 18 la disclosure è obbligatoria, mentre per altri 46 è su base volontaria. I fattori obbligatori comprendono per esempio il livello di emissioni di carbonio, l’esposizione ai combustibili fossili nonché misurazioni sulla quantità di rifiuti, ma oltre a indicatori ambientali sono compresi alcuni sociali per esempio riguardo la diversità di genere o i diritti umani o di governance quali per esempio dati sulla corruzione.
Tra i Principal Adverse Impact rientrano anche gli indicatori sulle emissioni di gas serra, rispetto alle quali le autorità hanno fatto notare che in alcuni casi le emissioni di una società partecipata possono cambiare nel corso di un periodo di riferimento e anche l’entità dell’investimento in tale società può evolvere. In tal caso, le autorità di vigilanza europee osservano che, ai fini della comunicazione dei principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, la valutazione dell’impatto dovrebbe basarsi sulla media di calcoli effettuati in quattro momenti diversi nel corso dell’anno.
Altre informazioni tecniche fornite dalle autorità nella dichiarazione riguardano gli investimenti diretti e indiretti nell’informativa precontrattuale e periodica, che serve ad indicare quale quota degli investimenti del prodotto finanziario è detenuta direttamente e quale indirettamente. A scanso di equivoci, le ESA hanno ribadito che, come previsto dalla Commissione europea, i prodotti finanziari che hanno come obiettivo l’investimento sostenibile dovrebbero effettuare solo investimenti sostenibili.
Anche rispetto alle disposizioni relative agli impatti DNSH – “Do Not Significantly Harm” – che richiedono l’utilizzo degli stessi indicatori riferiti ai PAI, la bozza dell’RTS ha incluso un requisito aggiuntivo per cui la divulgazione di tali impatti deve indicare se gli investimenti sono in linea con le Linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, compresi i principi e i diritti stabiliti nelle otto convenzioni fondamentali identificate nella Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e nella Carta internazionale dei diritti umani.
Infine, le ESA hanno specificato che gli impegni sulla “percentuale minima” di investimenti allineati alla Tassonomia siano da intendersi come impegni vincolanti per garantire agli investitori finali la trasparenza sulle ambizioni della tassonomia del prodotto finanziario. A questo proposito, come per qualsiasi altro impegno vincolante incluso nelle informazioni precontrattuali, le sanzioni per il mancato rispetto di tali impegni sono stabilite dalla SFDR.