Il presidente del Tribunale di Roma, XVI Sezione Civile, ha respinto, con ordinanza emessa il 22 giugno 2021, i due distinti reclami posti in essere da Enasarco e dalle altre associazioni che, a loro volta, avevano impugnato l’ordinanza cautelare del 22 aprile scorso, confermando così la decisione a suo tempo indicata di sospensione cautelare della delibera assunta dalla Commissione elettorale di Enasarco in merito all’elezione del Cda.
Sul sito di Anasf si legge che la vicenda non è ancora conclusa: “Il Tribunale che, in questi mesi, era stato chiamato a dirimere la diatriba, aveva già ribadito, in risposta all’istanza presentata dalla Coalizione Fare Presto!, che l’ordinanza emessa il 22 aprile 2021, per sua natura di provvedimento “self-executing”, non necessitava di attuazione, in quanto produceva istantaneamente i suoi effetti all’atto della sua adozione. La misura cautelare anticipatoria costituisce cioè una condizione necessaria e sufficiente per procedere all’attuazione dell’ordine giudiziale. A suo tempo dunque si sarebbe dovuta disporre la convocazione immediata della Commissione elettorale dell’Ente, affinchè quest’ultima prendesse atto del contenuto dell’ordinanza e provvedesse senza indugio alla proclamazione dei risultati elettorali, così come riportati nel verbale dell’Assemblea dei delegati dell’Ente. E invece, addirittura, sono state convocate ben due riunioni di Cda, disertate dai consiglieri espressione di Anasf e della Coalizione, e da ultimo, anche dalla presidente del Collegio sindacale di Enasarco”.