La revisione del regolamento sulla deforestazione introduce semplificazioni significative, con una riduzione dei costi di conformità stimata fino al 75%. Anche i costi amministrativi potrebbero ridursi fino al 75%. Esclusi dallo scope pelli bovine, prodotti usati e imballaggi non commercializzati.
La Commissione Europea ha presentato una revisione completa delle modalità attuative del Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR), strutturata in un pacchetto di documenti che include un rapporto al Parlamento e al Consiglio, linee guida aggiornate e una versione rivista delle risposte ai quesiti più frequenti. L’obiettivo è garantire maggiore chiarezza, stabilità giuridica e prevedibilità per tutti gli attori economici coinvolti nelle catene di approvvigionamento, preparando il terreno per l’applicazione della norma entro la fine del 2026.
“Oggi introduciamo misure di semplificazione che, insieme ai precedenti sforzi di semplificazione, ridurranno sostanzialmente gli oneri amministrativi. Si prevede che ridurranno i costi annuali di conformità per le aziende di circa il 75%. I nostri sforzi sono interamente concentrati nel facilitare l’attuazione nel modo più efficiente possibile. Ora dobbiamo tutti collaborare per una piena applicazione della legge entro la fine del 2026, tenendo sempre presente il suo importante obiettivo di ridurre la deforestazione a livello globale”, ha dichiarato Jessika Roswall, Commissaria per l’ambiente, la resilienza idrica e un’economia circolare competitiva
Indice
La ridefinizione delle responsabilità e il regime agevolato per i piccoli produttori
Il nuovo quadro normativo introduce una distinzione netta tra i diversi attori della filiera, concentrando gli obblighi di dovuta diligenza principalmente sul primo operatore che immette un prodotto sul mercato dell’Unione o lo esporta. Per gli operatori a valle e i commercianti, gli oneri sono stati significativamente ridimensionati, limitando la loro attività a una raccolta passiva di informazioni dai partner commerciali diretti. In particolare, i commercianti che si collocano dopo il primo operatore non sono più tenuti a condurre indagini proattive o a verificare sistematicamente la validità dei numeri di riferimento ricevuti, potendo presumere la conformità in buona fede se i fornitori non segnalano criticità. Questa modifica trasforma il ruolo dei distributori in un compito di passiva archiviazione dei dati già presenti nei flussi commerciali ordinari, come le fatture.
Una novità rilevante riguarda il regime semplificato per i micro o small primary operators (MSPO), per i quali è prevista una significativa riduzione degli oneri amministrativi. Tali soggetti sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema informativo EUDR, senza necessità di aggiornamenti periodici, salvo modifiche sostanziali dell’attività. Possono inoltre utilizzare l’indirizzo postale, o informazioni catastali equivalenti, in alternativa alla geolocalizzazione. Le FAQ chiariscono anche che eventuali variazioni nelle quantità prodotte non richiedono l’aggiornamento della dichiarazione. È inoltre prevista la possibilità di avvalersi di rappresentanti autorizzati, quali cooperative, associazioni o enti pubblici, per la trasmissione dei dati, contribuendo a ridurre ulteriormente gli oneri per i piccoli produttori. In linea con l’approccio basato sul rischio, gli MSPO operano per definizione in paesi a basso rischio e non sono quindi tenuti a svolgere valutazioni del rischio o misure di mitigazione, salvo il caso in cui emergano elementi che indichino una potenziale non conformità.
Aggiornamento del sistema informativo e nuovi strumenti di supporto digitale
Per garantire che il sistema informativo possa gestire l’aumento del volume e della complessità delle transazioni derivanti dalla revisione del regolamento, la Commissione sta effettuando una revisione tecnica completa dell’architettura del sistema, introducendo miglioramenti mirati alla capacità di elaborazione, alla gestione dei dati e alla resilienza operativa. Tali interventi tengono conto sia del feedback fornito da stakeholder e autorità competenti in merito alle prestazioni e alla disponibilità del sistema, sia delle proiezioni interne sui futuri volumi di utilizzo. Dopo una chiusura temporanea necessaria all’integrazione delle modifiche, il sistema sarà riattivato progressivamente a partire da giugno 2026, sia in ambiente di test sia in produzione, con ulteriori aggiornamenti funzionali previsti nei mesi successivi e prima dell’entrata in applicazione del regolamento.
Le principali funzionalità e modifiche introdotte nel sistema informativo e nell’atto di esecuzione, che apporteranno semplificazioni operative, saranno:
- Possibilità di presentare dichiarazioni semplificate, conformi al formato esistente della Dichiarazione di Due Diligence e in linea con il testo rivisto dell’EUDR, supportate anche da un’interfaccia di programmazione delle applicazioni (API);
- Registrazione di nuovi ruoli (micro o piccole imprese primarie, operatori a valle non PMI o commercianti);
- Aggiornamento delle specifiche del servizio web per rispecchiare le funzionalità del sistema esistente
e le disposizioni di emergenza; - Aggiunta di funzionalità di raggruppamento volontario a seguito di richieste da parte del settore imprenditoriale.
Inoltre per supportare le imprese nella verifica della legalità, la Commissione ha annunciato la creazione di due nuovi strumenti centralizzati che saranno operativi entro la fine del 2026. Si tratta di un registro contenente le legislazioni nazionali rilevanti dei paesi produttori e di un repertorio dedicato agli schemi di certificazione applicabili alle materie prime interessate dal regolamento. Questi archivi mirano a fornire una fonte informativa unica e attendibile, evitando che ogni singola azienda debba navigare autonomamente tra quadri normativi stranieri complessi e spesso frammentati.
Adeguamento del perimetro dei prodotti e impatto economico atteso dalla nuova EUDR
Il perimetro dei prodotti soggetti agli obblighi dell’EUDR è stato affinato per garantire che la normativa si concentri sui beni effettivamente legati ai rischi di deforestazione. Attraverso una proposta di atto delegato, aperta a commenti fino al 1 giugno 2026, la Commissione ha introdotto esenzioni specifiche per i campioni destinati ad analisi tecniche, i materiali da imballaggio riutilizzabili e i prodotti usati che hanno concluso il loro ciclo di vita. Parallelamente, è stata ampliata la lista dei prodotti inclusi nello scope per rafforzare l’efficacia del sistema di tracciabilità e prevenire fenomeni di elusione lungo le catene del valore. In particolare, sono stati inseriti il caffè solubile, identificato come prodotto derivato rilevante ai fini del rischio di deforestazione, alcune categorie di lingue bovine congelate per garantire coerenza con le corrispondenti carni già incluse, nonché ulteriori derivati dell’olio di palma impiegati nella filiera oleochimica, con l’obiettivo di evitare che la trasformazione industriale delle materie prime in paesi terzi possa sottrarre prodotti al campo di applicazione del regolamento.
Allo stesso tempo, alcune categorie della filiera bovina legata alle pelli sono state oggetto di esclusione dallo scope normativo, includendo pelli grezze, pelli conciate e cuoio lavorato, in considerazione della limitata integrazione con la filiera primaria della carne, del ridotto potere contrattuale degli operatori europei coinvolti e della sproporzione tra oneri di tracciabilità e benefici ambientali attesi. Ulteriori chiarimenti hanno riguardato le categorie escluse per definizione, tra cui materiali derivati da specie non pertinenti come bambù e rattan, rifiuti e prodotti di seconda mano, articoli destinati esclusivamente a corrispondenza o materiale informativo non commercializzato, nonché prodotti impiegati esclusivamente come imballaggi funzionali al trasporto e alla protezione di altri beni. Sono inoltre stati oggetto di specificazione i pneumatici ricostruiti, per i quali l’obbligo è stato circoscritto attraverso una più precisa identificazione tariffaria, limitando l’applicazione alle componenti rilevanti della produzione.
Dal punto di vista della sostenibilità finanziaria, il regolamento semplificato punta a un equilibrio favorevole tra investimenti e benefici. Sebbene i costi operativi annui per le imprese siano stimati in circa 2 miliardi di euro, il valore economico dei benefici ambientali derivanti dalla mancata deforestazione e dalla riduzione delle emissioni è calcolato in circa 7 miliardi di euro all’anno. Le proiezioni indicano che l’applicazione coerente delle nuove regole permetterà di preservare oltre 200.000 ettari di foresta ogni anno, evitando l’immissione in atmosfera di 49 milioni di tonnellate di gas serra, sia all’interno dell’UE che incorporate nelle importazioni.
