L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l’ente regolatore e supervisore dei mercati finanziari dell’UE, ha pubblicato un parere (disponibile qui) sul quadro normativo europeo sulla finanza sostenibile, delineando possibili miglioramenti a lungo termine. Il parere appena pubblicato è rilevante perché, sottolinea l’autorità, è l’ultimo tassello mancante nell’ambito della risposta dell’ESMA alla richiesta della Commissione europea di input per gestire il problema del greenwashing.
Pur riconoscendo che il quadro è già ben sviluppato e comprende misure di salvaguardia contro il greenwashing, infatti, l’autorità ritiene allo stesso tempo che, nel lungo termine, il quadro potrebbe evolversi ulteriormente per facilitare l’accesso degli investitori agli investimenti sostenibili.
In generale, secondo l’ESMA, la Commissione europea dovrebbe concentrarsi su alcuni aspetti per migliorare il framework normativo in materia di finanza sostenibile. Innanzitutto, prima di presentare qualsiasi iniziativa legislativa, dovrebbero essere effettuati test sui consumatori e sul settore per garantire che le soluzioni politiche siano adeguate agli investitori al dettaglio.
In secondo luogo, la tassonomia europea dovrebbe diventare l’unico punto di riferimento comune per la valutazione della sostenibilità e dovrebbe essere incorporata in tutta la legislazione sulla finanza sostenibile. Inoltre, la tassonomia dovrebbe essere completata per tutte le attività che possono contribuire in modo sostanziale alla sostenibilità ambientale e dovrebbe essere sviluppata una versione per l’ambito sociale.
Nel parere, l’ESMA sottolinea anche la necessità di una definizione di investimenti legati alla transizione da incorporare nel quadro per fornire chiarezza giuridica e supportare lo sviluppo di prodotti legati alla transizione. Allo stesso tempo, tutti i prodotti finanziari dovrebbero rivelare alcune informazioni minime di base sulla sostenibilità, che coprano le caratteristiche ambientali e sociali.
Secondo l’autorità, sempre a proposito dei prodotti, dovrebbe essere introdotto un sistema di categorizzazione che tenga conto della sostenibilità e della transizione, basato su una serie di criteri di ammissibilità chiari e obblighi vincolanti di trasparenza.
Infine, i prodotti basati sui dati ESG dovrebbero essere introdotti nel perimetro normativo, la coerenza dei parametri ESG dovrebbe continuare a essere migliorata e l’affidabilità delle stime garantita.
Vediamo di seguito gli spunti forniti dall’ESMA per migliorare i riferimenti normativi sulla finanza sostenibile.
Indice
- 1 Test sui consumatori e sull’industria
- 2 La tassonomia dell’UE come punto centrale del quadro sulla finanza sostenibile
- 3 Sostenere efficacemente la transizione
- 4 Sviluppare informative minime sulla sostenibilità per tutti i prodotti
- 5 Implementazione di un sistema di categorizzazione dei prodotti
- 6 L’importanza della qualità dei dati ESG
- 7 Gli attori della Sustainable Investment Value Chain
Test sui consumatori e sull’industria
Dato che le soluzioni politiche dovrebbero rispondere alle esigenze degli investitori al dettaglio, nel parere l’autorità sottolinea che sarebbe prudente effettuare test sui consumatori per garantire che le soluzioni proposte supportino effettivamente gli investitori al dettaglio nelle loro decisioni. Allo stesso tempo, i test sui consumatori dovrebbero essere integrati, ove necessario, con test di settore per generare input dai partecipanti ai mercati finanziari sulla fattibilità e realizzabilità di potenziali soluzioni.
La tassonomia dell’UE come punto centrale del quadro sulla finanza sostenibile
Secondo l’ESMA, la tassonomia dell’UE dovrebbe costituire l’unico punto di riferimento comune rispetto al quale misurare le prestazioni di sostenibilità e dovrebbe essere pienamente integrata nel quadro. In particolare, l’autorità suggerisce di rendere più chiara e meno soggetta a libere interpretazioni la definizione SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) di investimenti sostenibili, adottata prima dello sviluppo del regolamento sulla tassonomia, che consente in effetti un elevato livello di flessibilità per quanto riguarda il contributo agli obiettivi di sostenibilità e l’applicazione del principio “Do No Significant Harm” (DNSH). Un’eccessiva libertà e discrezione nell’utilizzo dei parametri indicati nel regolamento SFDR non garantisce quell’ambizione minima coerente di sostenibilità dei prodotti finanziari che gli enti di normazione auspicherebbero. Il riconoscimento della tassonomia come unico punto di riferimento per il quadro giuridico ovvierebbe a questo problema della discrezionalità, sottolinea ESMA.
Sostenere efficacemente la transizione
Le raccomandazioni di ESMA relative al supporto alla transizione riguardano, in particolare, l’invito a integrare le attuali informative per fornire informazioni sulla quota di entrate e spese in conto capitale (CapEx) associate ad attività dannose che si trovano in una traiettoria di transizione. Inoltre, l’autorità invita gli enti normativi anche a fornire una definizione giuridica degli investimenti di transizione e a fare il punto sulle informazioni fornite sul piano di transizione per garantire credibilità e coerenza. In questo contesto, secondo ESMA, sarebbe opportuno anche aumentare l’ambizione dei benchmark climatici dell’UE e sviluppare standard di alta qualità per il mercato delle obbligazioni di transizione e delle obbligazioni legate alla sostenibilità (Sustainability-linked bond).
Sviluppare informative minime sulla sostenibilità per tutti i prodotti
L’autorità invita Bruxelles a considerare lo sviluppo di informative minime sulla sostenibilità per tutti i prodotti finanziari costituite da un numero limitato di semplici KPI (Key Performance Indicator) di sostenibilità ambientale e sociale (ad esempio le emissioni GHG, l’impatto sulla biodiversità, i diritti umani). Semplici informazioni sulla sostenibilità sarebbero opportune anche per quanto riguarda alcuni strumenti finanziari non contemplati dal regolamento SFDR, nell’ambito della MiFID II, al fine di andare incontro alle esigenze e capacità degli investitori al dettaglio. “In tale valutazione, occorre considerare la capacità degli strumenti di contribuire efficacemente a convogliare i flussi di capitale verso obiettivi di sostenibilità”, si legge nel documento.
Implementazione di un sistema di categorizzazione dei prodotti
Nel parere l’ESMA invita anche a costruire un sistema di categorizzazione dei prodotti che includa categorie forti per gli investimenti sostenibili e di transizione. L’eventuale sistema di categorizzazione dei prodotti sarebbe composto da due parti: una serie di “criteri di ammissibilità” chiari, scientifici, vincolanti e misurabili; “obblighi di trasparenza” che si applicheranno ai prodotti al fine di garantire che agli investitori siano fornite le informazioni richieste.
In questo contesto, dovrebbe essere prevista anche una revisione regolare dei criteri di ammissibilità delle categorie, ponderata rispetto alla necessità di stabilità normativa. Il nuovo sistema di categorizzazione, sottolinea l’autorità, potrebbe svolgere un ruolo particolarmente rilevante per semplificare il modo in cui agli investitori viene chiesto di esprimere le proprie preferenze in materia di sostenibilità.
L’introduzione delle categorie, infine, ridurrebbe la frammentazione del mercato e faciliterebbe lo sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali.
L’importanza della qualità dei dati ESG
Al fine di monitorare costantemente la qualità dei dati ESG disponibili, l’ESMA propone di considerare l’applicazione pratica degli ESRS (European Sustainability Reporting Standards), standard europei di rendicontazione della sostenibilità previsti dalla CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Anche l’entrata in vigore del regolamento sui rating ESG dovrebbe migliorare, secondo l’autorità, l’affidabilità dei rating e la trasparenza sui dati.
In generale, secondo l’ESMA la Commissione dovrebbe affrontare le questioni relative ai dati ESG in modo olistico per stabilire un regime normativo che fornisca una solida base per la qualità e l’affidabilità dei prodotti relativi ai dati ESG.
Gli attori della Sustainable Investment Value Chain
Secondo l’ESMA, la responsabilità di tutti gli attori della Sustainable Investment Value Chain (catena del valore del mercato degli investimenti sostenibili) nel condurre la propria due diligence e nell’effettuare la valutazione della materialità dovrebbe essere commisurata al loro ruolo e dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità. In questo senso, la CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) rappresenta un grande passo in avanti, promuovendo una più profonda integrazione delle questioni di sostenibilità nella strategia di investimento e nelle pratiche di gestione del rischio.
Rispetto al ruolo degli attori della catena del valore del mercato degli investimenti sostenibili, l’ESMA evidenzia che l’engagement attivo con le società partecipate è un potente strumento per favorire il cambiamento e la transizione. A tal proposito, ad esempio, l’ESMA ha presentato proposte volte a facilitare l’engagement e la partecipazione degli azionisti (ad esempio migliorando il flusso di informazioni tra emittenti e azionisti).
Infine, l’ESMA sottolinea a fine documento che la Commissione potrebbe prendere in considerazione l’introduzione di un codice di stewardship a livello dell’UE che si applicherebbe agli asset manager e agli investitori istituzionali, ma anche ad altri attori del mercato come gli amministratori di benchmark e i fornitori di servizi di investimento, sfruttando i codici di stewardship esistenti in altre giurisdizioni. sostegno attivo per la sua attuazione in tutti gli Stati membri e costituirebbe uno strumento prezioso per gli attori del mercato più piccoli.